Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5671 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5671 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARANDO LUCIANO

rappresentato e difeso per procura a

margine del ricorso dall’Avv.Nino Maio ed elettivamente
presso lo studio della dott.ssa Irene

domiciliato
>

Badaracco in Roma, viale Angelico n.12.
-ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

generale

pro

tempore,

in persona del Direttore
rappresentata

e

difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata.
-controricorrente-

avverso la sentenza n.31/16/2008 della Commissione

Data pubblicazione: 12/03/2014

Tributaria Regionale della Calabria, depositata il
26.05.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del giorno 11.12.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;

Generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Luciano Marando propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, con la quale la C.T.R. della Calabria,
rigettandone l’appello, aveva confermato la sentenza di
primo grado di rigetto del ricorso proposto dal
contribuente avverso cartelle di pagamento relative ad
irpef e SSN degli anni di imposta 1997,1998, 1999.
In particolare,
ritenuto

che

la

i Giudici di appello hanno
formulazione

al

contribuente

dell’invito a comparire, entro 15 giorni dalla
ricezione dell’istanza di accertamento con adesione,
costituisca un adempimento di carattere ordinatorio e
facoltativo come desumibile dall’assenza di previsione
di sanzione in caso di inosservanza eaa possibilità,
comunque, per il contribuente di impugnare gli atti
impositivi. Riguardo agli altri motivi di appello la

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Commissione Tributaria calabrese ha rilevato che gli
stessi, attenendo alla fase accertativé, avrebbero
dovuto essere sollevati contro gli avvisi di
accertamento che, non gravati da ricorso, erano
divenuti definitivi.
delle

Entrate

ha

resistito

con

controricorso.
Motivi della decisione

1.Con l’odierno ricorso Luciano Marando deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt.1,7,e 12
della 1.n.212/2000 ed omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza circa la
valutazione dei motivi posti a fondamento della
decisione.
In particolare, il ricorrente censura il capo di
sentenza con cui i “restanti motivi di appello” sono
stati ritenuti inammissibili deducendo che la C.T.R.
avrebbe dovuto rilevare d’ufficio i motivi di nullità
assoluta da lui eccepiti quali: a) l’emissione della
cartella nonostante non gli fosse stato notificato
l’atto presupposto, b) la mancata allegazione di tale
atto alla cartella, c) il difetto di chiarezza e
motivazione dell’atto impositivo.
A

conclusione

dell’illustrazione

dei

motivi

vengono formulati i seguenti quesiti ex art.366 bis

L’Agenzia

c.p.c.:
-accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione
sugli articoli 1,7, e 12 della 1.n.212/2000;
-accerti la Suprema Corte se la motivazione della
sentenza è omessa, insufficiente e contraddittoria

della decisione nella parte in cui recita “1 restanti
motivi

_attengono

più

propriamente

alla

fase

accertativa e dovevano essere sollevati nei termini
contro gli avvisi di accertamento che non essendo
gravati di ricorso, sono divenuti definitivi”.
2.11 ricorso è inammissibile per inidoneità dei
superiori quesiti alla luce del disposto dell’art.366
bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata
la sentenza impugnata depositata il 26.5.2008.
2.1.Ed invero, il quesito di diritto, formulato in
ordine alla dedotta violazione di legge appare
genericamente

formulato

a

fronte

del

ripetuto

insegnamento di questa Corte a partire da
SS.UU.n.20360/2007 secondo cui “il principio di diritto
che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la
parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso
per cassazione a pena di inammissibilità, deve
consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della
questione sottoposta al vaglio del giudice di
legittimità, formulata in termini tali per cui dalla
risposta – negativa od affermativa – che ad esso si

4

circa la valutazione dei motivi posti a fondamento

dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il
rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile
non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito
manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo
inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi
d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito,

dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da
richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di
fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto
generico”.

2.2.Egualmente inammissibile il secondo motivo laddove
si deduce cumulativamente l’omessa e contraddittoria
motivazione (cfr.Cass..5471/08) e per l’inidoneità del
quesito che, ai sensi dell’art.366 bis c.p.c., deve
accompagnare la deduzione di vizio di motivazione non
essendo lo stesso, nei termini in cui è formulato
sufficiente a concretare il cd. momento di sintesi come
statuito dalle SS.UU n.16528 del 2008.
3.11 ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente
condannato, in ossequio al principio di soccombenza,
alle spese processuali che si liquidano in dispositivo
sulla base dei parametri di cui al D.M. n.140/2012.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
al pagamento in favore

Condanna il ricorrente

5

sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione

-;SE,’o, TE D

,

RP,P 26,
3 ‘ TAB.
ii;TERIA TRIBUTARI,

dell’Agenzia dell’Entrate, delle spese processuali che
liquida in complessivi euro 1.400,00 oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

4.12.2013.

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