Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5670 del 12/03/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5670 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –
SI;(
contro
ALA 2000 srl in liquidazione, in persona del
liquidatore p.t.,
– intimata
–
avverso la sentenza n. 21/20/2009 della Commissione
Tributaria regionale del Veneto, Sezione Staccata
di Mestre, depositata il 6/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Maria Pia Camassa,
per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Data pubblicazione: 12/03/2014
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, in unico motivo, nei confronti della
ALA 2000 srl in liquidazione (che non resiste con
controricorso), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Veneto Sez.
Staccata di Mestre che – in una controversia
concernente accertamento IRPEG ed IRAP per l’anno
d’imposta 2003, quale conseguenza della deduzione
paese avente regime fiscale agevolato, in assenza
di separata indicazione di detti costi nel quadro
“RF” della dichiarazione dei redditi, ai sensi
della disciplina di cui all’art.110, comma 10 e 11
del DPR 917/1986 – aveva respinto il suo appello,
teso, alla stregua dello
ius superveniens
di cui
all’art.1, comma 302, 1.301/2006, all’applicazione
della meno grave sanzione prevista dall’art.8 comma
3 bis d.lgs. 471/1997. Ciò sul presupposto che essendo pacifico che la società estera svolgeva
un’attività commerciale effettiva e che le
operazioni poste in essere con l’impresa italiana
rispondevano ad un effettivo interesse economico gli errori formali della dichiarazione dei redditi
dovevano ritenersi emendati dalla dichiarazione
integrativa correttiva, presentata dalla società
contribuente, seppur successivamente all’avvio
della verifica fiscale.
Considerato in diritto.
1. L’Agenzia ricorrente lamenta con un unico motivo
la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi
dell’art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.110, comma 11,
del TUIR, 8, comma 3 bis, d.lgs. 471/1997, 2, commi
8 e 8 bis DPR 322/1998, per avere i giudici
tributari ritenuto emendabile la dichiarazione dei
redditi presentata senza l’indicazione separata dei
dei costi sostenuti per importazioni di merci da
costi derivanti da operazioni intercorse con paesi
non appartenenti all’UE aventi regimi fiscali
privilegiati.
2. La censura è fondata.
Gli artt.
76, commi 7 bis e 7 ter (nella
formulazione vigente nell’anno 2003), e 110, comma
11, nel testo sempre vigente ratione temporis, del
TUIR sanciscono espressamente che le spese e le
componenti
negative,
concernenti
le
operazioni commerciali intercorse con i Paesi
inseriti nella c.d.
“black list”,
non sono ammesse
in deduzione, salvo che ricorrano le seguenti
condizioni: a) che siano separatamente indicati
nella dichiarazione annuale dei redditi; b) che sia
esibita prova che le imprese estere svolgano
attività commerciale effettiva, ovvero che le
operazioni poste in essere rispondano ad un
effettivo interesse economico e che le stesse hanno
avuto concreta esecuzione. Con la L. n. 296 del
2006, art. l, commi 302 e 303, è stato modificato
retroattivamente
il
regime
sanzionatorio
applicabile all’omessa carente indicazione dei
costi e delle componenti negative riferibili ad
operazioni con Paesi inseriti nella Black list.
Questa Corte ha già affermato che
“dopo la
contestazione della violazione, è preclusa ogni
possibilità di regolarizzazione”,
in quanto,
“ove
fosse possibile, porre rimedio alla mancata
separata indicazione delle deduzioni in oggetto (o
a qualunque altra irregolarità) anche dopo la
contestazione della violazione,
la correzione
stessa si risolverebbe (come rilevato da C. Cost
392/02) in un inammissibile strumento di elusione
delle sanzioni predisposte dal legislatore per
altre
l’inosservanza della
correlativa prescrizione”
(Cass. 5398/2012).
3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata, con rinvio ad altra Sezione della C.T.R.
del Veneto (sì discute infatti anche della
riduzione delle sanzioni inflitte, per effetto
della 1.296/2006 ed, in sentenza, si dice che
rideterminazione delle suddette sanzioni).
Il giudice di rinvio provvederà anche alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche in ordine alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra sezione della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, 1’11/12/2013.
Il Pres’dente
Il Consioliere est.
l’Agenzia appellante aveva chiesto la