Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5670 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. I, 02/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 02/03/2021), n.5670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27220/2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe

Mazzini n. 123, presso lo studio dell’avvocato Cuozzo Maria,

rappresentato e difeso dall’avvocato Arcaleni Claudio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ba.Ma.Le., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avvocato Rosati Benedetta, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con la sentenza depositata il 20/10/2016 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Perugia in data 18/5/2015, ha accolto la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta da Ba.Ma.Le. nei confronti dell’ex coniuge B.G. determinandolo nella misura di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT; ha accolto, altresì, la domanda, pure proposta da Ba.Ma.Le. nei confronti dell’ex coniuge B., di contributo per il pagamento del canone di locazione nella misura di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.

B. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, corroborato da memoria; Ba. ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 Con il primo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla previsione dell’assegno divorzile di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo assistenziale disposto in favore di Ba..

Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale abbia omesso la valutazione di circostanze rilevanti al fine di escludere il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile.

Segnatamente lamenta la mancata considerazione del fatto che non esistevano significative disparità economiche tra le parti: in proposito deduce un progressivo peggioramento della sua situazione economica ed un calo dei suoi introiti professionali quale medico a causa dell’età e di patologie invalidanti, mentre sostiene che la Ba. non aveva mai dedotto un peggioramento delle personali condizioni economiche/reddituali e sostiene che si era in presenza della cd. reciproca autosufficienza degli ex coniugi; assume che nessuna significativa disparità sussisteva tra le consistenze immobiliari delle parti, che avrebbero comunque potuto influire sulla determinazione dell’assegno, ma non incidere sul suo riconoscimento, che contesta.

Rappresenta che la villa di (OMISSIS), già casa familiare abitata dalla Ba. e dai figli, a seguito di un incendio era rimasta danneggiata nel (OMISSIS), tanto che aveva dovuto contrarre un mutuo per effettuare i lavori di ripristino, ai quali la ex-moglie non aveva contribuito; esponeva che la Ba. aveva lasciato detto immobile per trasferirsi prima a (OMISSIS) e poi, dall'(OMISSIS), a (OMISSIS) in un suo immobile abitabile.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine alla previsione in favore dell’ex-coniuge della somma di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, finalizzata al pagamento del canone di locazione.

Il ricorrente sostiene che detto assegno non era dovuto perchè la Ba. risiederebbe in (OMISSIS) in un immobile di sua proprietà con i figli, senza corrispondere alcun canone di locazione. Ribadisce, quindi, il peggioramento delle personali condizioni economiche e il peso sopportato per i lavori di ripristino dell’immobile in (OMISSIS), al quale a suo dire la Ba. non aveva contribuito, pur avendo percepito Euro 28.000,00 a titolo di risarcimento del danno; la mancata documentazione da parte di Ba. del versamento di un canone di locazione.

2.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi.

Sono entrambi inammissibili perchè prospettano il vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in modo non rispondente alla sua nuova formulazione, atteso che contestano non già fatti decisivi oggetto di discussione di cui sia stato omesso l’esame, ma la motivazione compiuta dalla Corte di appello, denunciata come omessa, contraddittoria, insufficiente (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014); inoltre non sembra cogliere la ratio decidendi, ovvero la ignorano di guisa che entrambe le censura non risultano pertinenti al decisum ed appaiono volti a sollecitare inammissibilmente il riesame del merito (Cass. Sez. U. n. 34476 del 27/12/2019).

2.2. In particolare, quanto al primo motivo, in merito alle condizioni economiche delle parti, va osservato che non è indicato alcun fatto tempestivamente dedotto con necessaria specificità in relazione al progressivo decremento delle capacità reddituali del B. connesso alle sue condizioni di salute.

Viene, inoltre, ignorata la ratio decidendi che, avendo ritenuto rilevante, nell’ambito dell’equilibrio del regolamento dei rapporti economici tra le parti al momento della separazione, l’impegno del B. a trasferire ai figli la nuda proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS) ed alla B. l’usufrutto dello stesso, fondato il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in favore di quest’ultima e la sua quantificazione proprio sul mancato rispetto di detto impegno, circostanza modificativa, in peius per la Ba., dell’assetto di interessi definito all’esito della separazione personale.

Va inoltre osservato che quanto dedotto nel motivo circa il peggioramento delle condizioni economiche del B. non trova alcun riscontro in sentenza, dove vi è puntuale richiamo delle indagini di Polizia Tributaria di ben diverso contenuto, nè il ricorrente illustra quando e dove abbia introdotto tali elementi con la dovuta specificità.

Va precisato, infine, che la motivazione con cui il giudice di primo grado ha accolto le tesi del ricorrente, oggetto di riforma in appello, non costituisce affatto prova della fondatezza del suo assunto.

2.3. Quanto al secondo motivo, ferme le considerazioni già svolte in relazione ai presupposti economici, va osservato che l’avvenuto incendio dell’immobile in (OMISSIS) – per stessa ammissione del ricorrente – aveva privato della casa familiare i figli conviventi con la madre, come accertato dalla Corte di appello e tale circostanza, fondante la previsione del contributo al canone di locazione, è ignorato dal ricorrente.

Va aggiunto che la circostanza che la Ba. non paghi attualmente un canone di locazione costituisce un mero assunto del ricorrente, in quanto contrasta con ciò che è stato accertato in sede di gravame; elemento che non appare censurato mediante l’indicazione di specifici fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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