Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5669 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5669 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Garibaldi Mauro, elettivamente domiciliato in Roma
Via Pompeo Trogo 21, presso lo studio dell’Avv.to
Stefania Casanova, che lo rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Ennio
Pischedda e Sebastiano Rosso, in forza di procura
speciale a margine del controricorso
controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/10/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Liguria, depositata il
5/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Maria Pia Camassa,
per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

1

Data pubblicazione: 12/03/2014

generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti
di Garibaldi Mauro (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Liguria n. 22/10/2008, depositata

controversia concernente l’impugnazione di una
cartella di pagamento relativa alle imposte IRPEF e
contributo SSN dovute, in relazione all’anno 1996,
successivamente al recupero a tassazione di una
plusvalenza derivante da una cessione d’azienda ed
all’emissione di un avviso di accertamento,
notificato e non impugnato – è stata riformata la
decisione n. 110/01/2004 della Commissione
Tributaria Provinciale di Imperia, che aveva
respinto il ricorso del Garibaldi, volto ad
ottenere, stante la mancata tempestiva conoscenza
dell’atto impositivo, dal momento che la notifica
era avvenuta a mani della moglie convivente, ma
affetta da “grave forma di ipertensione”,

la quale

aveva dimenticato di consegnarlo al destinatario,
l’annullamento della cartella esattoriale e la
remissione in termini al fine di usufruire del
condono di cui alla legge 289/2002.
In particolare, i giudici d’appello, preso atto
delle risultanze di una consulenza tecnica
espletata al fine di accertare la sussistenza o
meno della capacità naturale del coniuge del
contribuente, hanno sostenuto che la notifica
dell’avviso di accertamento non era andata a buon
fine, essendo avvenuta a mani di una persona in
stato di capacità naturale,

2

“benché tale stato non

in data 5/06/2008, con la quale – in una

fosse

immediatamente

percepito

dal

messo

notificatore”, e che fossero conseguentemente nulli
l’avviso stesso e la successiva cartella.

Il

controricorrente

ha

proposto

ricorso

incidentale, affidato a due motivi, ed ha altresì
depositato memoria ex art.378 c.p.c..
Considerato in diritto
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta con

applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell’art.139
comma 2 ° c.p.c., avendo i giudici tributari, pur in
assenza di una

“palese incapacità”

del familiare

convivente che aveva ricevuto materialmente copia
dell’atto impositivo, hanno ritenuto comunque
invalida la procedura di notifica.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta,
sempre ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c., la
violazione dell’art.2 comma 3 d.lgs. 546/1992, in
combinato disposto con l’art.39 d.lgs. 546/1992,
avendo i giudici d’appello disposto indebitamente
una consulenza tecnica medico-legale nei confronti
della moglie del contribuente, anziché sospendere,
ex art.39 cit., il processo tributario e rimettere
la suddetta questione di capacità al giudice
ordinario.
Con il terzo ed il quarto motivo, l’Agenzia invoca
anche la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4
c.p.c., per violazione dell’art.112 c.p.c., avendo
i giudici tributari giudicato anche sulla validità
e correttezza dell’avviso di accertamento, attopresupposto, oramai definitivo, per decorso del
termine perentorio di impugnazione. Con l’ultimo
motivo, viene censurata, ex art.360 n. 4 c.p.c.,
anche la violazione dell’art.21 comma 1 d.lgs.
546/1992, per le medesime ragioni.

3

il primo motivo la violazione e/o falsa

2. Il primo motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 139, secondo comma, c.p.c., se
il destinatario non viene trovato nella casa di
abitazione o dove ha l’ufficio o esercita
l’industria o il commercio, l’ufficiale giudiziario
consegna copia dell’atto ad una persona di famiglia
o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda,
purché non minore di 14 anni e non palesemente

notifica è quindi quello della palese incapacità
dell’

accipiens,

legalmente equiparata

all’immaturità di un minore di anni 14.
Non è richiesto all’ufficiale giudiziario di
compiere indagini particolarmente approfondite
sulla capacità del consegnatario, essendo
sufficiente un esame superficiale (Cfr. Cass.
352/1979: “Sulla validità della notificazione di un
atto (nella specie ingiunzione fiscale), mediante
consegna di copia a mani di familiare capace, ai
sensi dell’art 139 secondo comma c.p.v., non incide
la circostanza che il destinatario dell’atto
medesimo si trovi in situazione di incapacità
naturale”).
Così questa Corte (Cass.23028/2006) ha evidenziato
non essere causa di nullità della notificazione, ex
art.139 c.p.c., la mancata indicazione della
maggiore età e della condizione di non palese
incapacità del consegnatario dell’atto, salva la
prova, da parte del destinatario dell’atto, della
sua minore età e dello stato di
incapacità”,

“palese

non essendo sufficiente a tal fine la

prova della circostanze dello stato di mera
incapacità naturale, temporanea.

4

incapace. Il limite di validità della predetta

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto, quanto al primo motivo, assorbiti
gli altri.
Il ricorso incidentale va invece respinto.
Con esso il controricorrente lamenta anzitutto un
“error in procedendo ex art.360 n. 5 c.p.c.”,

per

avere i giudici d’appello omesso di pronunciarsi
sull’istanza del contribuente di rimessione in

n. 289 del 2002, essendo esso decaduto dal termine
per impugnare l’atto impositivo non avendone avuto
conoscenza, per effetto della sua invalida
notifica, avvenuta con consegna a persona in stato
di incapacità naturale.
Il motivo è infondato, alla luce di quanto
affermato in ordine alla fondatezza del primo
motivo del ricorso principale, con riguardo alla
validità della notifica in contestazione.
Con il secondo motivo, il Garibaldi chiede, in via
gradata, laddove venisse accolto il secondo motivo
del ricorso principale (con il quale l’Agenzia ha
lamentato la violazione dell’art.2 comma 3 d.lgs.
546/1992, in combinato disposto con l’art.39 d.lgs.
546/1992, per avere i giudici d’appello disposto
indebitamente una consulenza tecnica medico-legale
nei confronti della moglie del contribuente,
anziché sospendere, ex art.39 cit., il processo
tributario e rimettere la suddetta questione di
capacità al giudice ordinario), di assegnare un
termine di 60 gg., ex art.50 c.p.c., per la
translatio judici

dinanzi al giudice ordinario.

Trattandosi, in ogni caso, di motivo proposto in
via gradata all’accoglimento di un motivo del
ricorso principale assorbito, per effetto

termini per proporre istanza di condono, ex legge

dell’accoglimento di altra doglianza, non vi
necessità di pronuncia sul punto.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve
essere cassata e, decidendo nel merito, va respinto
il ricorso originario del contribuente (non
risultando essere stati dedotti vizi propri della
cartella).
Le spese processuali del giudizio di merito vanno

le peculiarità della fattispecie concreta e gli
alterni esiti dei due gradi. Le spese processuali
del presente giudizio di legittimità, liquidate
come in dispositivo, in conformità del D.M.
140/2012, attuativo della prescrizione contenuta
nell’art.9, comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla
1. 271/2012 (Cass.S.U. 17405/2012), seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, quanto al primo
motivo, assorbiti gli altri e rigettato il ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario
del contribuente; dichiara integralmente compensate
tra le parti le spese del giudizio di merito;
condanna il controricorrente al rimborso delle
spese processuali del presente giudizio, liquidate
in complessivi E 3.000,00, a titolo di compensi,
oltre eventuali spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

integralmente compensate tra le parti, attese tutte

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