Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5669 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. I, 02/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 02/03/2021), n.5669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro President – –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24336/2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Degli

Scipioni 288, presso lo studio dell’avvocato Benedetto Giovanni

Carbone, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Carmine Punzi, Aldo Penazzi, Maria Sala, in forza di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Bergamo Fiera Nuova, Comune Bergamo;

– intimato –

e contro

Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato Gabriele Pafundi, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Vito Gritti, in forza di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 323/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M., proprietaria di terreni siti nel territorio del Comune di (OMISSIS), individuati, a seguito di accordo di programma promosso dalla Regione Lombardia, fra le aree che il Comune avrebbe acquisito per la realizzazione del nuovo polo fieristico della città, affidata alla Bergamo Fiera Nuova s.p.a, ed occupati, previa notifica del relativo decreto, nel novembre del 2001 – convenne il Comune di Bergamo e la società Bergamo Fiera Nuova dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia, proponendo, con due distinti atti di citazione, dapprima opposizione alla stima dell’indennità di occupazione e successivamente a quella di esproprio.

Ciascuno dei convenuti si costituì in entrambi i giudizi, nei quali svolse identiche difese e concluse per il rigetto delle opposizioni.

In particolare, Bergamo Fiera Nuova s.p.a. eccepì in via preliminare di non essere passivamente legittimata alle domande (più correttamente: di non essere titolare dal lato passivo del rapporto controverso), mentre il Comune si limitò a contestare che i terreni avessero un valore superiore a quello stimato.

La Corte bresciana, riuniti i giudizi e disposta consulenza tecnica, con sentenza del 15/5/2006 accolse l’eccezione della Bergamo Fiera Nuova s.p.a. e dichiarò la carenza di legittimazione passiva della società rispetto alle domande avanzate dagli espropriati; respinse le domande proposte dall’attrice nei confronti del Comune di Bergamo; condannò l’opponente al pagamento delle spese processuali.

La Corte territoriale affermò, per quanto ancora rileva, che, poichè il giudizio di opposizione alla stima introduce un ordinario giudizio di merito non impugnatorio, avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di esproprio dovuta per legge, la proposizione dell’azione aveva determinato il venir meno del carattere vincolante della stima amministrativa e del riferimento ai presupposti normativi su cui essa era basata; che, pertanto, era privo di rilevanza che non fosse in contestazione fra le parti la natura edificatoria dei terreni, e che il riconoscimento espresso di tale natura, operato dal Comune, non le impediva di accertarne l’eventuale diversa classificazione; rilevò, infine, che i terreni, nel piano regolatore vigente alla data di stipulazione dell’accordo, benchè inseriti in massima parte nella zona omogenea B, edificabile, erano interamente destinati a spazi scoperti pubblici, a giardini, ovvero a formazione boschiva, ed erano pertanto privi di qualsivoglia vocazione edificatoria; che l’Accordo di programma, assunto in variante agli strumenti urbanistici nonchè alle norme regolamentari di carattere edilizio, avendo ad oggetto la realizzazione di una specifica opera pubblica su di un’area specificamente determinata, non poteva essere considerato alla stregua di uno strumento urbanistico di carattere conformativo, ma andava ritenuto vincolo preordinato all’esproprio, sicchè, ai fini della stima, non poteva tenersi conto della nuova destinazione ad aree fabbricabili impressa ai terreni da tale Accordo; che le indennità andavano pertanto liquidate secondo i criteri tabellari stabiliti dalla L. n. 865 del 1971, cui rinvia la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma IV; che, effettuati i calcoli, risultava che il Comune aveva offerto agli espropriati una somma addirittura superiore a quella effettivamente loro dovuta.

2. La sentenza del 15/5/2006 della Corte di appello di Brescia è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione da C.M. con ricorso sorretto da sei motivi al quale hanno resistito il Comune di Bergamo e Bergamo Fiera Nuova s.p.a. separati controricorsi.

2.1. La Corte di Cassazione con sentenza n. 29857 del 29/12/2011 ha rigettato il primo motivo di ricorso e ha accolto il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinviando per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

2.2. La Corte ha dapprima osservato che, a seguito della sentenza n. 181 del 2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano che le indennità di occupazione legittima e di esproprio relative ai suoli agricoli ed ai suoli non edificabili andassero liquidate in base al c.d. criterio tabellare, del valore agricolo medio (VAM) l’accertamento della destinazione urbanistica del suolo ablato non costituiva più parametro autonomo al quale ancorare il regime legale di liquidazione dell’indennizzo, con la conseguenza dell’applicabilità anche ai suoli agricoli e non edificabili del criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39, unico criterio legale vigente, destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione.

Il rilievo è stato ritenuto sufficiente alla cassazione della sentenza impugnata che, affermando la natura non edificabile dei suoli dei ricorrenti, aveva liquidato le indennità secondo il criterio previsto dalle norme dichiarate incostituzionali: pertanto anche nell’ipotesi in cui i terreni ablati non avessero avuto vocazione edificatoria, il criterio di stima riduttivo utilizzato dal giudice del merito sarebbe stato errato, e occorreva comunque procedere alla rideterminazione dell’ammontare delle indennità, consentendo ai proprietari di dimostrare, all’interno della categoria dei suoli inedificabili, l’eventuale suscettibilità di un loro sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo e una valutazione di mercato che rispecchiasse la possibilità di utilizzazioni intermedie.

2.3. La Cassazione ha poi ritenuto erronea la decisione assunta dalla Corte territoriale anche in ordine alla ricognizione legale dell’area in contestazione perchè la destinazione ad usi collettivi di determinate aree assume aspetti conformativi del territorio ove concepibile, nel quadro della ripartizione generale del territorio, in base a criteri predeterminati ed astratti, ma non quando è limitata e funzionale all’interno di una zona urbanistica omogenea a diversa destinazione generale e venga dunque ad incidere, nell’ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizza la realizzazione dell’opera pubblica che non può coesistere con la proprietà privata, ma ne esige la traslazione in favore della P.A..

In particolare, poichè gran parte del terreno era incluso in zona omogenea B, che secondo la stessa sentenza possedeva destinazione edificatoria, tale accertamento era esaustivo e sufficiente per attribuire al fondo dei ricorrenti il requisito dell’edificabilità legale (che più non poteva essere disconosciuto neppure al lume delle prescrizioni del piano attuativo relativo alle concrete utilizzazioni nell’ambito della zona suddetta); la destinazione non edificatoria dei terreni avrebbe, in contrario, potuto essere affermata solo nel caso in cui fosse stata errata o la premessa della classificazione edificatoria della zona B o quella della sua caratteristica di zona omogenea: ma, in tale ipotesi, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare e dimostrare che i terreni ricadevano, in realtà, in una sottozona avente natura pubblicistica.

2.4. La Cassazione ha inoltre ritenuto non sorretto da adeguata motivazione neppure il successivo accertamento della natura espropriativa e non conformativa del vincolo di cui alla variante adottata con l’Accordo di programma, che aveva mutato la specifica destinazione delle aree di proprietà dei ricorrenti, rendendole edificabili.

Il carattere conformativo della variante non discende dalla sua collocazione in una determinata categoria di strumenti urbanistici, ma dipende dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti; esso è dunque configurabile ove gli stessi mirino ad una nuova zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, o un’opera pubblica. Laddove, invece, se la variante non ha una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, tale vincolo deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione.

Inoltre la Corte territoriale si era limitata a rilevare che la variante al P.R.G. conseguente all’adozione dell’Accordo di programma aveva ad oggetto proprio la realizzazione di una specifica opera pubblica (il c.d. polo fieristico) su un’area specificamente determinata (i terreni dei ricorrenti), mentre dalla lettura dei punti 2.1 e 2.2 dell’Accordo di programma e dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico risultava che l’Accordo destinava a polo fieristico un’area di 173.000 m.q., ben più vasta di quella oggetto di esproprio ed in parte di proprietà dello stesso Comune di Bergamo, per adibirla ad utilizzazioni di iniziativa privata aperta al pubblico, quali ad esempio la fiera campionaria di (OMISSIS), mercè la messa a disposizione di strutture fisse (un centro convegni, un centro espositivo polivalente) per un superficie coperta di 40.000 m.q., e di servizi atti soddisfare le esigenze commerciali e promozionali delle realtà produttive presenti sul territorio.

Invece la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se la variante sottintendesse un mutamento della programmazione urbanistica generale o, comunque, una nuova visione del complessivo assetto comunale, relativa all’identificazione della zona da adibire a progetti espositivi a fini commerciali, con previsione della sua edificabilità ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata; era stata invece omessa l’indagine prodromica sulla portata e sul contenuto delle predette disposizioni modificative e sull’assetto urbanistico concretamente assunto dal territorio municipale a seguito della loro approvazione dalla quale derivava il valore effettivo dei terreni in base alla regola generale.

3. Il giudizio è stato riassunto da C.M.; si è costituito il Comune di Bergamo mentre Bergamo Fiera Nuova s.p.a., è rimasta contumace.

Disposta consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello di Brescia con sentenza del 12/3/2015, dopo aver escluso che la Corte di Cassazione avesse accertato la natura edificabile del terreno de quo e dopo aver ritenuto necessario procedere, in ottemperanza alla sentenza di legittimità all’indagine circa alla destinazione dell’area e alla natura del vincolo, ha affermato la destinazione non edificabile del terreno espropriativo e la natura espropriativa del vincolo apposto con l’accordo di programma.

La Corte bresciana ha pertanto determinato in Euro 774.858,00 l’indennità di espropriazione e in Euro 32.285,75 l’indennità di occupazione temporanea relative alle aree di proprietà degli attori, ordinando il deposito delle predette somme, detratto quanto già versato, presso la Cassa Depositi e Prestiti, compensando le spese del giudizio conclusosi con la sentenza del 15/5/2006 e condannando il Comune di Bergamo alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio, nonchè alla restituzione di quanto riscosso in forza della prima sentenza.

4. Avverso la predetta sentenza del 12/3/2015, non notificata, con atto notificato l’8/8/2015 ha proposto ricorso per cassazione C.M. svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 23/11/2015 ha proposto controricorso il Comune di Bergamo, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Bergamo Fiera Nuova s.p.a. non si è costituita in giudizio. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 384 c.p.c., in relazione alla ritenuta edificatoria dei terreni espropriati.

1.1. La ricorrente sostiene che la Corte di Cassazione aveva fatto applicazione del criterio di edificabilità legale, vincolando risolutivamente il Giudice del rinvio a verificare e prender atto che i terreni erano inclusi nella zona omogenea B e limitandosi a prospettare, a fini meramente esplicativi, che la Corte territoriale avrebbe potuto andare di diverso avviso solo accertando che i terreni ricadevano in una sottozona avente natura pubblicistica.

Di qui il vizio della sentenza impugnata che, inosservante dei dicta della Corte di Cassazione, aveva proceduto a una indagine completamente nuova su fatti non oggetto di discussione e segnatamente apprezzati nella sentenza di legittimità, finendo addirittura con il violare il principio espresso dalla Suprema Corte e negare la rilevanza ai fini della classificazione urbanistica dell’inclusione del terreno espropriato in zona B.

Per giunta la Cassazione non avrebbe ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo all’effetto preclusivo esercitato dalla non contestazione inter partes della natura edificatoria dei terreni, se non avesse ritenuto comunque accertata la natura edificatoria.

1.2. Il motivo investe la portata del dictum della sentenza del 29/12/2011 n. 29857 della Corte di Cassazione, che secondo la ricorrente avrebbe affermato il carattere edificabile dei terreni espropriati, sicchè la Corte territoriale di rinvio, ritenendo di poter valutare nuovamente le caratteristiche legali di edificabilità del terreno e pervenendo, nuovamente, ad una valutazione di non edificabilità, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non uniformandosi al principio di diritto e a quanto statuito dalla sentenza rescindente.

Invece, secondo il controricorrente Comune di Bergamo e la sentenza impugnata, la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza n. 499/2006 della Corte bresciana per vizi motivazionali del ragionamento che l’aveva condotta a qualificare i terreni non edificabili, lasciando però libero il giudice del rinvio di procedere a una nuova valutazione sulla base dei principi enunciati.

Non ha avuto dubbi in proposito la Corte di appello che a pagina 15 della sentenza 323/2015 ha affermato recisamente che la Cassazione non aveva fissato il principio secondo il quale il terreno in causa sarebbe una area edificabile, ma ha demandato al giudice di rinvio l’accertamento circa l’eventuale sussistenza dei presupposti per escludere l’edificabilità legale dell’area.

1.3. La giurisprudenza di questa Corte è granitica nel ritenere che il giudicato, destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche (Sez. U., n. 23242 del 17/11/2005, Rv. 584994 – 01; Sez. U., n. 21639 del 16/11/2004, Rv. 578047 – 01; Sez. U., n. 11501 del 09/05/2008, Rv. 603167 01; e tra le sezioni semplici: Sez. 6 – 5, n. 28138 del 31/10/2019, Rv. 655823 – 01; Sez. 6 – 3, n. 15346 del 20/06/2017, Rv. 644739 – 01; Sez. 3, n. 10930 del 05/05/2017, Rv. 644068 – 01; Sez. 1, n. 17443 del 25/06/2008, Rv. 604023 – 01; Sez. 3, n. 11356 del 16/05/2006, Rv. 591348 – 01).

1.4. La valutazione della natura legalmente edificabile di un terreno a fini della determinazione dell’indennizzo per l’esproprio attiene a un giudizio di diritto che attiene alla corretta sussunzione della fattispecie concreta nella norma giuridica che la regola.

1.5. Il motivo contiene un duplice profilo di doglianza.

Il primo attiene alla propugnata attribuzione alla sentenza di questa Corte dell’affermazione sic et simpliciter dell’edificabilità dei terreni in questione.

1.5.1. Secondo il Collegio, la sentenza n. 29857/2011 di questa Corte è stata correttamente interpretata dal giudice di rinvio, escludendo, sia pur con una motivazione molto sintetica e in larga parte implicita, che essa avesse definitivamente accertato la natura edificabile dei terreni de quibus.

1.5.2. In primo luogo non vi è nella sentenza n. 29857/2011 alcuna affermazione, tantomeno inequivoca, diretta ad accertare la natura edificabile dei suoli espropriati.

Al contrario, la cassazione con rinvio della prima sentenza bresciana depone chiaramente in senso contrario, in assenza dell’enunciazione di un vincolo che astringesse il giudice di rinvio a procedere alla determinazione del valore venale dei terreni ineludibilmente qualificati “edificabili”.

Le critiche della Corte si sono invece appuntate sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logica del ragionamento seguito dalla Corte territoriale.

1.5.3. In secondo luogo, se la Corte di Cassazione avesse ritenuto definitivamente accertato il carattere edificabile dei terreni espropriati, non avrebbe avuto alcun senso da parte sua l’esame del sesto motivo di ricorso, invece affrontato con priorità logica; questo motivo, infatti, avrebbe dovuto rimanere assorbito in quanto volto a censurare la mancata considerazione del valore venale del terreno, pur nell’eventualità ch’esso non fosse da ritenere edificabile e invece agricolo.

Invece la Corte di Cassazione non ha affatto escluso tale eventualità, censurando gli errori commessi dalla Corte territoriale e precisando che anche nell’ipotesi in cui i suoli non avessero vocazione edificatoria, il criterio di stima riduttivo adottato sarebbe stato errato e sarebbe comunque stato necessario procedere alla rideterminazione dell’ammontare delle indennità, consentendo ai proprietari di dimostrare, all’interno della categoria dei suoli inedificabili, l’eventuale suscettibilità di un loro sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, secondo la teorica delle “utilizzazioni intermedie”.

1.5.4. Non depone decisivamente in senso contrario il suggestivo argomento proposto dalla difesa dei ricorrenti, basato sull’assorbimento del secondo motivo di ricorso, posposto e quindi dichiarato assorbito dalla sentenza n. 29857/2011.

Con esso la ricorrente, denunciando promiscuamente violazione degli artt. 112,113 e 167 c.p.c., errores in procedendo e vizio di motivazione, avevano lamentato che la Corte territoriale avesse ritenuto di poter procedere d’ufficio all’accertamento concernente la classificazione dei terreni, benchè non fosse contestata fra le parti la loro destinazione edificatoria.

Secondo la ricorrente, tale motivo – sviluppato sull’implicito presupposto della natura di quaestio facti e non di quaestio juris di quella della natura legalmente edificabile o meno di un terreno non avrebbe potuto essere così accantonato se la questione dell’edificabilità fosse stata ancora sul tappeto e non già definitivamente risolta.

L’argomento non è concludente: la Corte ha ritenuto semplicemente che la valutazione di edificabilità rimessa al giudice del rinvio fosse prioritaria, e che semmai solo se risolta in senso negativo si potesse porre il problema di un’edificabilità presunta perchè non contestata inter partes ancorchè non sussistente.

Trattasi di mera valutazione circa l’ordine logico delle questioni sottoposte con il ricorso alla quale non è lecito attribuire un valore concludente circa il contenuto dei dicta.

1.6. Il primo motivo contiene tuttavia un ulteriore profilo di doglianza di violazione del principio di diritto, anch’esso inerente alla natura edificatoria dei terreni espropriati.

1.6.1. I primi due commi dell’art. 384 c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12) dispongono:

“La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.”

Nel giudizio rescissorio di rinvio, conseguente alla pronuncia rescindente della Suprema Corte, il giudice del rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sede di accoglimento di un motivo proposto per violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero in caso di risoluzione di una questione di diritto di particolare importanza, ma anche a tutto quanto statuito dalla Corte.

Tale formulazione normativa risale alle innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabili ai sensi dell’art. 27, comma 2, dello stesso decreto ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla sua data di entrata in vigore (2/3/2006).

1.6.2. Nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (Sez. 3, 06/07/2017, n. 16660; Sez. 2, 03/05/2017, n. 10736).

Quanto alla cassazione per violazione di norme di diritto, i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità; mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento (Sez. 2, 03/01/2019, n. 10; Sez. 2, 29/10/2018, n. 27343; Sez. 3, 13/02/2013, n. 3544; Sez. 3, 04/04/2013, n. 8225).

Ciò vale anche in caso di cassazione con rinvio per vizio cosiddetto di sussunzione – il quale, attenendo alla qualificazione giuridica dei fatti materiali, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e ricorre sia quando il giudice riconduce questi ultimi ad una fattispecie astratta piuttosto che ad un’altra, sia quando si rifiuta di assumerli in qualunque fattispecie astratta, pur sussistendone una in cui potrebbero essere inquadrati – dispiega l’efficacia di principio di diritto l’affermazione dell’inidoneità del fatto accertato ad integrare l’ipotesi normativa individuata dal giudice di merito (Sez. 3, 31/05/2018, n. 13747).

In caso di cassazione con rinvio per vizi di motivazione il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purchè essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento con rinvio e nell’esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate. Detto principio, pertanto, non opera in ordine ai fatti che la sentenza di cassazione ha considerato come definitivamente accertati, per non essere investiti dall’impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata; in tal caso, un nuovo e diverso accertamento dei fatti deve ritenersi precluso nel giudizio di rinvio (Sez. Un. 16/12/2003, n. 19217; Sez. 1, 10/12/2018, n. 31901).

All’accoglimento del ricorso per cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia consegue che la corte del rinvio, quale nuovo giudice di merito, deve limitare il riesame dei fatti in ordine ai quali il rinvio è stato disposto alle sole circostanze attinenti ai punti decisivi indicati nella sentenza di cassazione, nonchè a quelle che risultino legate ad essi da un nesso di dipendenza logica (giusta il principio del ne bis in idem, applicabile anche all’annullamento di vizio di motivazione), valutando nuovamente quei punti della controversia ritenuti, nella sentenza di annullamento, potenzialmente idonei a giustificare una decisione diversa rispetto a quella annullata, salvo il suo potere di un nuovo apprezzamento complessivo della vicenda processuale, ma fermi, peraltro, i rilievi contenuti nella sentenza di cassazione in relazione alle statuizioni di appello cassate (Sez. 3, 20/04/2005, n. 8244); nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può tuttavia compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento (Sez. 3, 06/03/2012, n. 3458) e, pur godendo di ampia libertà di apprezzamento, non può dissentire sulla decisività dei fatti indicati dalla Corte di Cassazione con riferimento sia al vecchio sia al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 1, 29/03/2019, n. 8971).

Il giudice del rinvio è però tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. (Sez. 2, 14/11/2017, n. 26894).

Nel caso in cui la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso sia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sia per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, la potestas iudicandi del giudice del rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Sez. 1, 07/08/2014, n. 17790).

1.6.3. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, che possedeva natura mista per la deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale, la Cassazione con la sentenza 29857/2011 ha preso atto che i terreni espropriati erano inclusi, in massima parte, in zona omogenea B, e all’interno di questa inseriti nella categoria V4-connessioni (riferibile alle porzioni che in un’area densamente urbanizzata mettono in relazione ambiti territoriali e parti di città diversi per caratteri naturali e condizioni ecologiche) e destinati a spazi scoperti pubblici o di uso pubblico, giardini e parchi ovvero a formazione boschiva, e, in minima parte in zona omogenea E con destinazione a nuova strada.

Poichè la stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto che la zona B aveva destinazione edificatoria la Cassazione ha conseguentemente affermato che tale accertamento era “esaustivo e sufficiente per attribuire al fondo dei ricorrenti il requisito dell’edificabilità legale” e non poteva essere disconosciuto neppure alla luce delle prescrizioni del piano attuativo relativo alle concrete utilizzazioni nell’ambito della zona suddetta.

La Cassazione ha quindi aggiunto, con estrema chiarezza, che la destinazione non edificatoria dei terreni avrebbe, in contrario, potuto essere affermata solo nel caso in cui fossero state errate o la premessa della classificazione edificatoria della zona B o quella della sua caratteristica di zona omogenea: ma, in tale seconda ipotesi, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare e dimostrare che i terreni ricadevano, in realtà, in una sottozona avente natura pubblicistica.

1.6.4. La Corte di appello, che pur era libera, come sopra ritenuto nel p. 1.5., di procedere a un nuovo accertamento circa il carattere legalmente edificabile dei terreni, non ha rispettato il ricordato principio di diritto espresso dalla Cassazione, conseguente anche ad un annullamento per violazione di legge, che la vincolava nell’accertamento.

1.6.5. La Corte di appello non ha affatto revocato in dubbio la prima premessa (destinazione edificatoria della zona B) e non ha neppure dimostrato l’esistenza nell’ambito della zona B di “una sottozona avente natura pubblicistica”, salvo ritenere in adesione alla relazione peritale che tale classificazione descrivesse la sola condizione fisica della zona senza esprimere alcuna prospettiva di pianificazione del territorio.

Essa, invece ha conferito rilievo alla ricomprensione dei terreni nel sistema del verde ambito V4 Connessioni regolamentato dagli artt. 71-82 delle norme tecniche di attuazione del PRG, prive di potenzialità edificatoria e ha pure ritenuto che l’unicità dell’organismo edilizio della opera pubblica progettata con le sue infrastrutture costituisse un vincolo incidente su beni determinati in funzione della localizzazione puntuale dell’opera pubblica.

1.6.6. Così operando la Corte territoriale ha violato il principio di diritto e non ha rispettato le statuizioni della sentenza di legittimità andando ad affermare a pagina 20 che non rilevava l’inclusione dei terreni espropriati nella zona B, che alludeva solo alla situazione morfologica, ambientale e di uso della parte di territorio comunale, senza esprimere alcuna valutazione tecnico-discrezionale di pianificazione del territorio, operata dal Piano regolatore generale che assegnava le aree nel sistema del verde ambito V4-Connessioni di cui agli artt. da 71 a 82 delle norme tecniche di attuazione: proprio quel che la sentenza di legittimità le aveva esplicitamente interdetto.

1.7. Il primo motivo per le ragioni esposte merita accoglimento nei sensi di cui in motivazione, ossia con riferimento al secondo profilo di doglianza.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 384 c.p.c., anche in relazione alla natura del vincolo.

2.1. Secondo la ricorrente, a tal proposito la Cassazione aveva attribuito rilievo all’estensione dell’area incisa e alla sua appartenenza anche ad altri soggetti e alla sua destinazione ad utilizzazioni di iniziativa privata aperta al pubblico e a servizi atti a soddisfare le esigenze commerciali e promozionali delle realtà produttive, con la previsione di una edificabilità di iniziativa privata in grado di stravolgere urbanisticamente il quartiere di (OMISSIS), mentre tali elementi non erano stati considerati e valorizzati dalla Corte di appello.

Questa infatti ha negato rilievo all’estensione dell’area anche oltre la proprietà dei ricorrenti; non ha considerato le modifiche urbanistiche dell’area di (OMISSIS), non ha ravvisato la rivoluzione urbanistica e viabilistica impressa al quartiere, ha considerato ininfluente l’utilizzazione delle aree ad iniziativa privata.

2.2. La Corte territoriale, richiamata e condivisa la relazione del consulente tecnico nominato, ha affermato che la variante urbanistica introdotta con l’accordo di programma aveva come unico obiettivo la realizzazione dell’opera pubblica (polo fieristico), senza alcuna altra modificazione dell’assetto urbanistico di zona e costituiva pertanto vincolo preordinato all’espropriazione, senza che assumessero rilievo ostativo nè l’estensione territoriale dell’opera pubblica, nè il coinvolgimento di aree di diverse proprietà; pertanto l’intero impianto costituiva un organismo unitario funzionalmente indirizzato all’opera pubblica nel quale trovavano collocazione anche infrastrutture di supporto dell’opera principale.

Secondo la Corte bresciana la variante aveva quindi sottratto la zona al preesistente PRG per la realizzazione di un unico organismo edilizio di interesse pubblico supportato da attrezzatture di sostegno (parcheggi, verde pubblico, mobilità).

2.3. Il motivo è fondato e va accolto ed effettivamente anche a questo proposito la Corte territoriale non si è debitamente conformata alle statuizioni vincolanti della sentenza della Corte di Cassazione n. 29857/2011, così violando l’art. 384 c.p.c., comma 2.

2.4. Infatti la Cassazione aveva censurato l’affermazione della sentenza n. 399/2006 che la variante adottata con l’Accordo di programma, che aveva reso edificabile la specifica destinazione delle aree di proprietà dei ricorrenti, era priva di carattere conformativo, sicchè il vincolo in essa contenuto doveva essere ritenuto preordinato all’esproprio.

A tal proposito la Cassazione ha ricordato la distinzione, del tutto consolidata nella giurisprudenza di legittimità, tra vincoli conformativi della proprietà, di cui si deve tener conto nella valutazione delle aree espropriande ai fini della stima dell’indennità, e vincoli preordinati all’esproprio, irrilevanti ai medesimi fini, espressamente richiamando i principi enunciati dalla sentenza a S.U. n. 173 del 2001, secondo la quale il carattere conformativo di una variante non discende dalla sua collocazione in una determinata categoria di strumenti urbanistici, ma dipende dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti; ed è dunque configurabile ove gli stessi mirino ad una nuova zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica.

Laddove, per converso, se la variante non possiede tal natura generale, ma impone un vincolo particolare, incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, tale vincolo deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione.

La Cassazione non ha affatto ritenuto sufficiente per ritenere il carattere espropriativo del vincolo il fatto che la variante al P.R.G. conseguente all’adozione dell’Accordo di programma avesse ad oggetto proprio la realizzazione di una specifica opera pubblica (il polo fieristico) e ha escluso che avesse carattere dirimente la circostanza che la realizzazione del polo fieristico comportasse unicamente la costruzione di uno o più impianti, localizzati sui terreni di proprietà dei ricorrenti; ha invece preteso altresì la valutazione se la variante sottintendesse un mutamento della programmazione urbanistica generale o, comunque, una nuova visione del complessivo assetto comunale, relativa all’identificazione della zona da adibire a progetti espositivi a fini commerciali, con previsione della sua edificabilità ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, sollecitando una indagine sulla portata e sul contenuto delle disposizioni modificative e sull’assetto urbanistico concretamente assunto dal territorio municipale a seguito della loro approvazione.

2.5. La Corte di appello in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione ha neutralizzato i fattori da questa segnalati (notevole estensione dell’area interessata di mq. 173.000 e sua appartenenza a diversi proprietari) e ha insistito solamente sul carattere unitario dell’opera pubblica, senza neppur considerare la presenza di infrastrutture di supporto come il centro convegni, gli spazi per la ristorazione e i parcheggi di cui pure ha dato conto e trascurando il coinvolgimento di una porzione terreni siti nel vicino comune di (OMISSIS).

In contrasto con il contenuto dell’accordo di programma, ha considerato del tutto ininfluente l’incidenza del progetto in variante anche sull’area di (OMISSIS), sede della area fieristica temporanea (OMISSIS), comunque interessata da una ridestinazione funzionale dell’area – non foss’altro che per la collocazione nella zona di via Lunga del nuovo polo fieristico – sol perchè non comportante una variazione delle previsioni del piano regolatore generale visto che l’accordo di programma incideva anche su quel compendio, ceduto al Comune.

Del pari è stato del tutto ignorata l’incidenza dell’intervento sulla viabilità di zona.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1176,1218 e 1224 c.c., per aver la Corte di appello respinto la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme liquidate, mentre la mora del debitore si realizzava già alla data iniziale del giudizio di opposizione alla stima.

Il motivo resta evidentemente assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo.

4. La Corte pertanto accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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