Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5669 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2401-2013 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FIORENZO CIERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI, UFFICIO

TERRITORIALE DI VASTO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio ‘del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente M.F. conduce in Vasto attività di vendita al dettaglio di abbigliamento e calzature ed era invitato a rendere chiarimenti e produrre documentazione per la definizione di verifica in corso, relativa all’anno 2004. Instaurato il contraddittorio ed esaminati documenti ed i chiarimenti, la verifica si estendeva agli anni 2005 e 2006, cui seguivano un tentativo di accertamento con adesione che non aveva esito. Donde l’avviso di accertamento con ripresa a tassazione per l’anno d’imposta 2006, tempestivamente impugnato da contribuente, contestandone nel merito le risultanze del saldo negativo di cassa e contrapponendo fatti giustificativi a dimostrazione delle disponibilità di somme versate in cassa.

2. Il primo grado era parzialmente favorevole al contribuente, con la riduzione della somma ripresa a tassazione. L’appello del contribuente conduceva alla conferma della sentenza di primo grado, donde spiccava ricorso per cassazione affidato a tre articolati motivi, cui replica con controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 132 cod. cit., n. 4, artt. 156 e art. 161 cod. cit. e art. 118 delle relative disposizioni di attuazioni, nella sostanza affermando inesistenza o nullità della sentenza per mancanza degli elementi essenziali nella ricostruzione del fatto ed apparente motivazione, carenza di motivazione per mancato esame di documenti decisivi.

La sentenza impugnata richiama e conferma quella di primo grado, cui rinvia, svolgendo una motivazione con valutazione critica propria ed esame di singoli specifici fatti e circostanze allegati dal contribuente per giustificare la situazione negativa di cassa e la provenienza/disponibilità di somme extra ricavi, giudicando inattendibili gli argomenti proposti e giungendo così ad una propria decisione. In questo la CTR è coerente con i principi espressi da questa Corte, per cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718, Cass. V, 9/3/2011, n. 5583). Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537).

Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583).

Per contro, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; Cass. V, 24313/2018). Infine la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass. Civ., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo gi eccepisce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, della L. n. 212 del 2000, art. 7, 10 e 12, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e 21 septies, nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame documenti decisivi.

La parte ricorrente si duole non sia stata considerata la memoria del maggio e luglio 2009 e che non sia stato chiuso il verbale precontenzioso. La dichiarazione dell’Ufficio di riservarsi la valutazione delle allegazioni difensive è valida chiusura procedimentale, altresì la parte privata non indica quale lesione abbia avuto da tale contegno dell’Ufficio, elemento essenziale per dolersi di questo profilo formale (da ultimo, ampiamente, Cass. 24004/2018). Per contro, il procedimento di verifica in contraddittorio avviato sul 2004 può ben estendersi agli anni successivi.

Sotto il secondo profilo del motivo (pag. 17 e 18 ricorso), deve evidenziarsi che il termine dilatorio di 60 giorni tra chiusura delle verifiche e notifica dell’avviso di accertamento riguarda solo le attività svolte presso i locali del contribuente (ancora Cass. 24004/2018), mentre nel caso all’esame si è trattato di verifica “a tavolino” presso l’Amministrazione su documenti prodotti dal contribuente.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

3. Con il terzo motivo si solleva violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., oltre ad omesso esame documenti decisivi, nella sostanza contestando l’applicazione degli studi di settore e la carenza di indizi gravi su cui fondare l’accertamento in base al cit. art. 39, comma 1, lett d).

Anche sotto questo profilo la sentenza appare congruamente motivata nel richiamare e valutare i significativi scostamenti sui valori di cassa e sul saldo negativo, costituenti autonomi ed autosufficienti indizi presuntivi di ricavo non contabilizzato (Cass. n. 656/2014; 1347/2019). Infatti l’accertamento non è basato sugli studi di settore, ma sui versamenti di cassa in contanti non giustificati e perciò ritenuti ricavi non dichiarati.

Il motivo è infondato e va disatteso.

Il ricorso, in definitiva, è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rifondere le spese di liete in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro quattromilacento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA