Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5668 del 12/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 5668 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
<7 - ricorrente - COD contro Buonaiuto Giuseppe intimato - avverso la sentenza n. 45/01/2007 della Commissione Tributaria regionale del Molise, depositata il 12/05/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2013 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida; udito l'Avvocato dello Stato, Maria Pia Camassa, per parte ricorrente; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei 1 Data pubblicazione: 12/03/2014 confronti di Buonaiuto Giuseppe (che non resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 45/01/2007, depositata in data 12/05/2008, con la quale in una controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento, relativo a maggiori imposte IRPEF e contributo SSN dovute per l'anno 1992 e derivante da una definizione concordata del reddito di alcune società di persone partecipate dal contribuente, essendo stato contestato, ex art.3 D.L. n. 546 del 1994, al Buonaiuto, che non aveva aderito alla definizione, di non avere correttamente indicato, in conformità, il proprio reddito di partecipazione, imputatogli quindi dall'Ufficio, ex art. 5 T.U.I.R., - è stata confermata la decisione n. 125/02/2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che il metodo di accertamento adottato dall'Ufficio è del tutto irrituale, stante che la società avrebbe potuto produrre "un reddito addirittura negativo" e che non vi è alcun obbligo per "i soci di società di persone di formulare istanze di adesione personale a seguito di adesione della società partecipata"; inoltre, la 1.140/1997 non è applicabile retroattivamente. Considerato in diritto. 1. L'Agenzia ricorrente lamenta con unico motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.5 del TUIR, 9 bis, comma 18, d.1.79/1997, convertito con modificazioni dalla 1.140/1997, 41 bis, 42 e 43 d.l. 29/09/1973 4600. rettifica reddituale, eseguita sulla base della 2. Il motivo è fondato. L'impugnata sentenza viene censurata per contrasto col principio giurisprudenziale, già da questa Corte fissato, secondo cui l'intervenuta definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche, che non hanno a loro volta definito i redditi prodotti in forma d'imposta anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 79 del 1997. 3. Preliminarmente, in ordine alla questione del litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, si deve dar seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, imposte sui redditi, una "in tema di volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 19, set. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 1997, n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l'avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessari o con la società e gli altri soci" (Cass. n. 2827/2010). Invero, l'esigenza di unitarietà dell'accertamento - che giustappunto identifica la ratio del litisconsorzio necessario anche nella peculiare ottica rilevante in materia (sez. un. 14815/2008), ove la inscindibilità è determinata dall'oggetto del ricorso nello specifico nesso tra atto impositivo e contestazione del contribuente (e v. infatti Cass. S.U.1052/2007) - viene meno con l'intervenuta definizione da parte della società, costituente titolo per l'accertamento nei confronti 3 associata, ancorché in relazione a periodi delle persone fisiche, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis. Sicché, non controvertendosi della qualità, di socio, ovvero della quota prtecipativa a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun dei soci, ognuno di questi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale (Cass. 14926/2011). 4. Ora, il principio sancito dal D.L. 28 marzo 1997 n. 79, art. 9 bis, comma 18, conv. in L. 2 8 maggio 1997 n. 140, secondo cui l'intervenuta definizione del reddito da parte delle società di persone costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata, deve ritenersi applicabile anche in relazione ai periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta L. n. 140 del 1997. Questa Corte si è già espressa in tal senso (v. Cass. n. 14418/2005, Cass. 26476/2008 e Cass. 14926/2011) ed al relativo principio di diritto va data continuità. Invero, in forza del principio di trasparenza dettato dall'art. 5 T.U.I.R. società semplici, ("i redditi delle in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili"), il reddito della società di persone (nonché delle associazioni professionali e delle 4 l'accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni imprese familiari) - enti che, pur dotati di autonomia patrimoniale sotto il profilo civilistico, possiedono, nell'ambito dell'imposizione diretta, una autonoma soggettività passiva tributaria solo ai fini ILOR, prima, ed IRAP, successivamente - è imputato automaticamente e direttamente, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, ai Il che equivale ad ammettere la sussistenza di una presunzione legale di avvenuta percezione di tali utili (Cass. nn. 2899/2002, 2699/2002), vincibile soltanto mediante adeguata prova del contrario, il cui onere grava sul contribuente socio. 5. La dichiarazione dei redditi presentata dalla società di persone è dunque meramente strumentale all'applicazione dell'imposta IRPEF a carico dei soci. Avendo tuttavia le società di persone e le associazioni professionali un'autonoma soggettività tributaria ai fini IRAP (e, prima dell'introduzione di detta imposta, ILOR), la dichiarazione dei redditi redatta e presentata dalla società ha la duplice funzione di strumento per la determinazione del reddito attribuibile a ciascun socio, ai fini IRPEF, e di strumento per la determinazione dell'IRAP dovuta dalla società, in via esclusiva, quale autonomo soggetto. Ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell'ILOR o dell'IRAP, detto socio è tenuto al pagamento del supplemento di IRPEF dovuto ((Cass. S.U. 125/1993; Cass. 2699/2002; Cass. 9461/2002). soci, indipendentemente dalla effettiva percezione. Indipendentemente allora dal disposto del citato art. 9-bis, che, con efficacia per gli accertamenti successivi, stabilisce che l'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione da parte di società di persone costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata ("L'intervenuta definizione da parte testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, sono prorogati di due anni"), deve ritenersi che al socio è attribuita per la medesima annualità la quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo, l'imputazione detta, un riflesso della corretta applicazione del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del T.U.I.R.. Di modo che, in definitiva, nel D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, conv. in L. n. 140 del 1997, norma di carattere non innovativo, altro non si trova che una ricezione del suddetto preesistente orientamento giurisprudenziale applicabile anche agli accertamenti anteriori (cfr. Cass.2923/2013). 6. La sentenza impugnata non si è uniformata ai principi in precedenza enunciati, sicché va cassata fi / 6 delle società od associazioni di cui all'art. 5 del e, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo del Buonaiuto (non risultando che questi avesse contestato la presunzione di distribuzione e percezione, pro quota, degli ulteriori utili, con necessità di conseguente esame della prova contraria opposta dal contribuente alla presunzione legale di cui all'art. 5 T.U.I.R., che sorregge la pretesa impositiva fiscale). integralmente compensate tra le parti, attese tutte le peculiarità della fattispecie. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012, attuativo della prescrizione contenuta convertito comma nell'art.9, dalla 1. 2°, 271/2012 d.l. 1/2012, (Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna l'intimato al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 1.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, 1'11/12/2013. Il P sidente Il Consi,gliere est. Le spese processuali del giudizio di merito vanno

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA