Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5668 del 12/03/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5668 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
<7 - ricorrente - COD contro Buonaiuto Giuseppe
intimato - avverso la sentenza n. 45/01/2007 della Commissione
Tributaria regionale del Molise, depositata il
12/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell'11/12/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l'Avvocato dello Stato, Maria Pia Camassa,
per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, nei 1 Data pubblicazione: 12/03/2014 confronti di Buonaiuto Giuseppe (che non resiste
con controricorso), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Molise n.
45/01/2007, depositata in data 12/05/2008, con la
quale in una controversia concernente
l'impugnazione di un avviso di accertamento,
relativo a maggiori imposte IRPEF e contributo SSN
dovute per l'anno 1992 e derivante da una definizione concordata del reddito di alcune
società di persone partecipate dal contribuente,
essendo stato contestato, ex art.3 D.L. n. 546 del
1994, al Buonaiuto, che non aveva aderito alla
definizione, di non avere correttamente indicato,
in conformità, il proprio reddito di
partecipazione, imputatogli quindi dall'Ufficio, ex
art. 5 T.U.I.R., - è stata confermata la decisione
n. 125/02/2004 della Commissione Tributaria
Provinciale di Campobasso, che aveva accolto il
ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto
che il metodo di accertamento adottato dall'Ufficio
è del tutto irrituale, stante che la società
avrebbe potuto produrre "un reddito addirittura negativo" e che non vi è alcun obbligo per "i soci
di società di persone di formulare istanze di
adesione personale a seguito di adesione della
società partecipata"; inoltre, la 1.140/1997 non è applicabile retroattivamente.
Considerato in diritto.
1. L'Agenzia ricorrente lamenta con unico motivo,
ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa
applicazione degli artt.5 del TUIR, 9 bis, comma
18, d.1.79/1997, convertito con modificazioni dalla
1.140/1997, 41 bis, 42 e 43 d.l. 29/09/1973 4600. rettifica reddituale, eseguita sulla base della 2. Il motivo è fondato.
L'impugnata sentenza viene censurata per contrasto
col principio giurisprudenziale, già da questa
Corte fissato, secondo cui l'intervenuta
definizione del reddito da parte della società di
persone costituisce titolo per l'accertamento nei
confronti delle persone fisiche, che non hanno a
loro volta definito i redditi prodotti in forma d'imposta anteriori all'entrata in vigore del D.L.
n. 79 del 1997.
3. Preliminarmente, in ordine alla questione del
litisconsorzio necessario tra soci e società di
persone, si deve dar seguito all'orientamento
giurisprudenziale secondo il quale,
imposte sui redditi, una "in tema di volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone
a seguito della definizione agevolata di cui al
D.L. 28 marzo 1997, n. 19, set. 9 bis, convertito,
con modificazioni, nella L. 28 maggio 1997, n. 140,
nel giudizio di impugnazione promosso dal socio
avverso l'avviso di rettifica del reddito da
partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessari o con la società e gli
altri soci" (Cass. n. 2827/2010). Invero, l'esigenza di unitarietà dell'accertamento
- che giustappunto identifica la ratio del
litisconsorzio necessario anche nella peculiare
ottica rilevante in materia (sez. un. 14815/2008),
ove la inscindibilità è determinata dall'oggetto
del ricorso nello specifico nesso tra atto
impositivo e contestazione del contribuente (e v.
infatti Cass. S.U.1052/2007) - viene meno con
l'intervenuta definizione da parte della società,
costituente titolo per l'accertamento nei confronti 3 associata, ancorché in relazione a periodi delle persone fisiche, ai sensi del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 41 bis.
Sicché, non controvertendosi della qualità, di
socio, ovvero della quota prtecipativa a ciascuno
spettante, ma, unicamente, degli effetti della
definizione agevolata da parte della società su
ciascun dei soci, ognuno di questi può opporre, ad
una definizione che costituisce titolo per di impugnativa specifiche e quindi di carattere
personale (Cass. 14926/2011).
4. Ora, il principio sancito dal D.L. 28 marzo 1997
n. 79, art. 9 bis, comma 18, conv. in L. 2 8 maggio
1997 n. 140, secondo cui l'intervenuta definizione
del reddito da parte delle società di persone
costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, nei
confronti delle persone fisiche che non hanno
definito i redditi prodotti in forma associata,
deve ritenersi applicabile anche in relazione ai
periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore
della predetta L. n. 140 del 1997.
Questa Corte si è già espressa in tal senso (v.
Cass. n. 14418/2005, Cass. 26476/2008 e Cass.
14926/2011) ed al relativo principio di diritto va
data continuità.
Invero, in forza del principio di trasparenza
dettato dall'art. 5 T.U.I.R.
società semplici, ("i redditi delle in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione
agli utili"), il reddito della società di persone (nonché delle associazioni professionali e delle 4 l'accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni imprese familiari) - enti che, pur dotati di
autonomia patrimoniale sotto il profilo civilistico, possiedono, nell'ambito
dell'imposizione diretta, una autonoma soggettività
passiva tributaria solo ai fini ILOR, prima, ed
IRAP, successivamente - è imputato automaticamente
e direttamente, in misura proporzionale alla
rispettiva quota di partecipazione agli utili, ai Il che equivale ad ammettere la sussistenza di una
presunzione legale di avvenuta percezione di tali
utili (Cass. nn. 2899/2002, 2699/2002), vincibile
soltanto mediante adeguata prova del contrario, il
cui onere grava sul contribuente socio.
5. La dichiarazione dei redditi presentata dalla
società di persone è dunque meramente strumentale
all'applicazione dell'imposta IRPEF a carico dei
soci. Avendo tuttavia le società di persone e le
associazioni professionali un'autonoma soggettività
tributaria ai fini IRAP (e, prima dell'introduzione
di detta imposta, ILOR), la dichiarazione dei
redditi redatta e presentata dalla società ha la
duplice funzione di strumento per la determinazione
del reddito attribuibile a ciascun socio, ai fini
IRPEF, e di strumento per la determinazione
dell'IRAP dovuta dalla società, in via esclusiva,
quale autonomo soggetto.
Ove il socio di società di persone non abbia
dichiarato, per la parte di sua spettanza, il
reddito societario nella misura risultante dalla
rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria
a carico della società ai fini dell'ILOR o
dell'IRAP, detto socio è tenuto al pagamento del
supplemento di IRPEF dovuto ((Cass. S.U. 125/1993;
Cass. 2699/2002; Cass. 9461/2002). soci, indipendentemente dalla effettiva percezione. Indipendentemente allora dal disposto del citato
art. 9-bis, che, con efficacia per gli accertamenti
successivi, stabilisce che l'intervenuta
definizione dell'accertamento con adesione da parte
di società di persone costituisce titolo per
l'accertamento nei confronti delle persone fisiche
che non hanno definito i redditi prodotti in forma
associata ("L'intervenuta definizione da parte testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da
parte del titolare di azienda coniugale non gestita
in forma societaria costituisce titolo per
l'accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 41 bis e successive
modificazioni e integrazioni, nei confronti delle
persone fisiche che non hanno definito i redditi
prodotti in forma associata. In tal caso i termini
previsti dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art.
43, sono prorogati di due anni"), deve ritenersi che al socio è attribuita per la medesima annualità
la quota parte dell'imponibile risultante
dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo,
l'imputazione detta, un riflesso della corretta
applicazione del principio di trasparenza di cui
all'art. 5 del T.U.I.R..
Di modo che, in definitiva, nel D.L. n. 79 del
1997, art. 9 bis, conv. in L. n. 140 del 1997,
norma di carattere non innovativo, altro non si
trova che una ricezione del suddetto preesistente
orientamento giurisprudenziale applicabile anche
agli accertamenti anteriori (cfr. Cass.2923/2013).
6. La sentenza impugnata non si è uniformata ai
principi in precedenza enunciati, sicché va cassata
fi /
6 delle società od associazioni di cui all'art. 5 del e, decidendo nel merito, va respinto il ricorso
introduttivo del Buonaiuto (non risultando che
questi avesse contestato la presunzione di
distribuzione e percezione, pro quota, degli ulteriori utili, con necessità di conseguente esame
della prova contraria opposta dal contribuente alla
presunzione legale di cui all'art. 5 T.U.I.R., che
sorregge la pretesa impositiva fiscale). integralmente compensate tra le parti, attese tutte
le peculiarità della fattispecie. Le spese
processuali del presente giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo, in conformità del
D.M. 140/2012, attuativo della prescrizione
contenuta
convertito comma nell'art.9,
dalla 1. 2°, 271/2012 d.l. 1/2012,
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
compensate integralmente tra le parti le spese del
giudizio di merito; condanna l'intimato al rimborso
delle spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi 1.100,00, a
titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate
a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, 1'11/12/2013.
Il P sidente
Il Consi,gliere est. Le spese processuali del giudizio di merito vanno