Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5668 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AURORA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato RISTUCCIA

RENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSELLO

CARLO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI MARIA ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende con delega a

margine del controricorso;

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD in persona del legale rappresentante pro

tempore per l’Italia Sig. B.W.T.A. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio

dell’avvocato CANEPA FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUERRIERI GIUSEPPE con delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

AEROPORTI ROMA SPA, GENERALI ASSIC. SPA;

– intimati –

sul ricorso 25909/2005 proposto da:

AEROPORTI ROMA SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Delegato Dott. D.G.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende con delega in calce al

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– ricorrente –

contro

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD in persona del legale rappresentante Sig.

B.W.T.A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato CANEPA

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUERRIERI GIUSEPPE con delega a margine del controricorso a ricorso

incidentale;

– controricorrenti –

contro

AURORA ASSIC. SPA, GENERALI ASSIC. SPA, SASA ASSIC. SPA;

– intimati –

e sul ricorso n. 28112/2005 proposto da:

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dei suoi legali

rappresentanti Dott. Z.A. e Dott.ssa M.C.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio

dell’avvocato FOGLIANI ENZO, che lo rappresenta e difende con delega

in calce al controricorso, ricorso incidentale e ricorso incidentale

condizionato;

– ricorrente –

contro

CATHAY PACIFIC SPA in persona del legale rappresentante Sig. B.

W.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato GUERRERI GIUSEPPE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANEPA FRANCESCO

con delega a margine del controricorso a ricorso incidentale;

– controricorrente –

contro

AURORA ASSIC. SPA, AEROPORTI ROMA SPA, SASA ASSIC. SPA;

– intimati –

e sul ricorso n. 37/2006 proposto da:

AURORA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato RISTUCCIA

RENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSELLO

CARMELO CARLO con delega in calce al ricorso principale;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSIC. SPA, AEROPORTI ROMA SPA, CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD,

SASA ASSIC. SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1785/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 04/03/2005; depositata il

21/04/2005; R.G.N.2608/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l’Avvocato CATALDO FABRIZIO (per delega Avvocato RISTUCCIA

RENZO);

udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;

udito L’Avvocato CANEPA FRANCESCO;

udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO (per delega Avvocato CONSOLO

GIUSEPPE);

udito l’Avvocato FOGLIANI ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e dell’incidentale autonomo assorbiti gli altri ricorsi

incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4 marzo – 21 aprile 2005, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da Winterthur (ora spa Aurora assicurazioni) avverso la decisione del locale Tribunale del 19 ottobre – 8 novembre 2000, che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa società, intesa ad ottenere dalla spa Aeroporti di Roma – a titolo di surroga dei diritti del proprio assicurato Air Service verso il terzo responsabile – il pagamento della somma di L. 538.205.000, già corrisposta, a titolo di indennizzo, alla società CDC POINT per merce sottratta nel magazzino della Aeroporti di Roma.

CDC POINT aveva acquistato 3000 schede di espansione di computer dalla TRUMP DALE co. Ltd. di (OMISSIS).

La compagnia aerea Cathay Pacific Airways era stata incaricata del trasporto della merce da (OMISSIS) a (OMISSIS). La merce era regolarmente giunta a (OMISSIS) ed era stata trasportata nel magazzino della Aeroporti di Roma.

La società incaricata della spedizione da Roma a Pisa Air Service assicurata con Winterthur) ne aveva chiesto la riconsegna in data (OMISSIS): ma la merce non era stata trovata nel magazzino.

Per questo motivo Winterthur aveva pagato all’acquirente della merce, CDC POINT, la somma sopra indicata, corrispondente al valore della merce sottratta, ai diritti doganali corrisposti ed il risarcimento dei danni.

I giudici di appello avevano rilevato che non vi erano dubbi – sulla base della documentazione raccolta, anche in sede di appello – che la merce fosse assicurata e che Winterthur avesse provveduto a liquidare i danni subiti alla destinataria della merce, CDC POINT. Tuttavia, il soggetto che aveva diritto alla riconsegna della merce era Air Service e non anche CDC POINT. Ma Air Service non aveva fatto valere in causa il diritto al risarcimento dei danni, neanche sotto il limitato profilo della restituzione dei diritti doganali già corrisposti.

L’identificazione del soggetto assicurato non conduceva, tuttavia, alla dimostrazione della fondatezza della domanda proposta dalla compagnia di assicurazione Winterthur, occorrendo provare anche la ulteriore circostanza del collegamento del pagamento – effettuato da Winterthur a CDC POINT – con l’evento (sinistro) descritto in polizza e tra quest’ultimo e la copertura assicurativa.

Sotto tale profilo, rilevava la Corte territoriale, il trasporto di Air service, il cui inizio condizionava la copertura assicurativa di Winterthur, non poteva che essere quello che avrebbe portato la merce da (OMISSIS).

In effetti, solo a seguito della consegna della merce da Aeroporti di Roma a Air Service, sarebbe iniziata quella attività di trasporto che era ricompresa nel contratto di assicurazione.

Poichè tale attività non era ancora iniziata al momento della sottrazione della merce, doveva escludersi qualsiasi responsabilità di Air Service (e dunque anche un obbligo di Winterthur di provvedere al risarcimento dei danni subiti da CDC POINT).

Sulla base di tali considerazioni, i giudici di appello confermavano – seppur con diversa motivazione – la decisione già adottata dal Tribunale.

Avverso questa decisione Aurora assicurazioni (già Winterthur) ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi SASA, Assicurazioni Generali, Aeroporti di Roma.

Queste due ultime società hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato cui resiste con controricorso la Aurora ass.ni s.p.a. e la Cathay Pacific Ayrways.

Aurora, Assicurazioni Generali ed Aeroporti di Roma hanno anche depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi, proposti tutti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1916 c.c. e degli artt. 345 e 112 c.p.c..

I giudici di appello avevano osservato che dovevano essere esaminati i presupposti dell’azione intrapresa dall’appellante, essendo mancata una disamina degli stessi nel giudizio di primo grado, in conseguenza della insufficiente produzione documentale da parte di Winterthur.

Rientrava, infatti, nei poteri officiosi della stessa Corte la “verifica degli elementi costitutivi dell’azione di regresso…a prescindere dalle difese della società”.

In tal modo, tuttavia, ad avviso della ricorrente principale, la Corte territoriale aveva finito per superare la preclusione in cui la società Assicurazioni Generali era incorsa.

Nel giudizio di primo grado, la compagnia di assicurazione si era limitata ad eccepire la inoperatività della garanzia assicurativa perchè si trattava di “merce preziosa”.

Solo nel giudizio di appello, per la prima volta, aveva sollevato la questione della inoperatività della polizza, per essersi la sottrazione della merce verificata in un tratto di trasporto non coperto dalla assicurazione. Solo nella comparsa conclusionale, per la prima volta in appello, era stata formulata la eccezione secondo la quale la copertura in questione era destinata ad operare per la tratta da (OMISSIS) (e non per l’intero trasporto da (OMISSIS) fino al luogo di destino).

Con ordinanza 22 settembre 2003 i giudici di appello, dopo aver già trattenuto la causa in decisione, avevano ritenuto di rimettere la causa sul ruolo per sentire le parti ed accertare i limiti della operatività della polizza italiana di assicurazioni merci, conclusa da Winterthur e da Air Service.

Tra l’altro, continua ancora la ricorrente principale, in tal modo la Corte territoriale era incorsa in una evidente violazione di norme di legge. Infatti, il terzo responsabile convenuto in azione di rivalsa (nel caso di specie: AdR) e la compagnia di assicurazione di questo ultimo (Assicurazioni Generali) non possono sollevare eccezioni interne al rapporto assicurativo ed agli estremi di indennizzabilità del sinistro.

Dando ingresso ad eccezioni interne al rapporto assicurativo, i giudici di appello avevano mandato esente da qualsiasi responsabilità la Aeroporti di Roma (terzo responsabile), con ingiustificato arricchimento della stessa a scapito degli assicuratori di Air Service, i quali avevano provveduto a liquidare i danni alla società destinataria, CDC POINT. Con il secondo motivo, subordinato al motivo precedente, la ricorrente principale denuncia vizio di motivazione con riferimento alla polizza (OMISSIS), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè omesso esame di documenti ed omessa valutazione di circostanze decisive ai fini del giudizio.

Nella ipotesi in cui non ritenesse assorbente il vizio di inammissibilità in rito (ex artt. 112 e 345 c.p.c.) sollevato con il primo motivo di ricorso per Cassazione, questa Corte dovrebbe in ogni caso riconoscere il vizio di motivazione sul punto.

La Corte territoriale aveva omesso ogni esame della documentazione prodotta, dalla quale risultava che Air Service aveva organizzato il trasporto da (OMISSIS) e, dunque che già a partire da (OMISSIS) la polizza merci Winterthur (OMISSIS) doveva considerarsi operativa.

Lo spedizioniere Air Service era stato incaricato di apprestare una copertura assicurativa per tutte le merci provenienti dal fornitore Trumpdale, nella sua qualità di spedizioniere di fiducia del destinatario CDC POINT. In esecuzione di detto mandato, lo spedizioniere aveva stipulato con la Winterthur la copertura assicurativa in questione, la quale era una polizza in abbonamento destinata a valere per l’intero trasporto, per tutte le spedizioni provenienti dal venditore Trumpdale.

Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1369 c.c. con riferimento all’interpretazione della polizza (OMISSIS).

Quando le parti (Winterthur e Air Service) avevano indicato nelle condizioni particolari del contratto che la garanzia assicurativa iniziava a decorrere dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l’inizio del trasporto avevano inteso – chiaramente – indicare il magazzino del venditore, dunque la Trumpdale (e non quello degli Aeroporti di Roma) presso il quale la merce era transitata in una fase intermedia del trasporto.

Del tutto errata era, pertanto, la affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale solo a seguito della consegna della merce a Air Service sarebbe iniziata la attività di trasporto coperta dall’assicurazione da questa stipulata con Winterthur.

L’atto di quietanza predisposto da Winterthur, del resto, indicava chiaramente quale viaggio assicurato (OMISSIS) (e non già (OMISSIS)).

In ogni caso, anche a voler ammettere che la operatività della polizza fosse in qualche modo connessa solo alla tratta di trasporto organizzata dallo spedizioniere,- contraente di polizza (Air Service), – nel caso di specie doveva considerarsi circostanza certa che Air Service aveva organizzato tramite il suo incaricato Skyroutes, anche la tratta aerea con partenza da (OMISSIS).

In ogni caso, criteri di ragionevolezza imponevano di interpretare il contratto nel senso che la assicurazione copriva la merce per l’intero tragitto e non una sola parte di esso.

Con il quarto, ed ultimo, motivo, la soc. Aurora ass.ni deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1766 e 1140 c.c..

Anche a voler seguire la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, in base alla quale la copertura in questione non sarebbe risultata operativa rispetto al trasporto aereo, ma solo per la fase ad esso successiva (da (OMISSIS)), le conseguenze finali non potrebbero essere comunque diverse.

Infatti, i servizi di “handling” sono resi in esecuzione di un contratto di deposito. AdR era semplice detentore, mentre l’unico soggetto titolare della disponibilità giuridica della merce doveva considerarsi il beneficiario del contratto di deposito (Air Service).

La merce era andata perduta quando già si trovava nella disponibilità giuridica di Air Service (a nulla rilevando che questa ultima non ne avesse ricevuto ancora la materiale apprensione).

In pratica, la disponibilità giuridica della merce da parte del contraente di polizza (Air Service) costituiva condizione sufficiente per la operatività della garanzia dalla stessa società contratta per conto e nell’interesse del proprietario della merce (CDC POINT).

Osserva il Collegio:

i quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge e di vizi motivazionali, i giudici di appello hanno preso in esame tutta la documentazione prodotta dalle parti ed hanno rilevato che:

1) la documentazione ritualmente prodotta nel giudizio di appello confermava che Winterthur aveva effettivamente provveduto al pagamento della somma indicata alla CDC POINT. 2) doveva, comunque, escludersi una qualsiasi responsabilità del vettore aereo Cathay Pacific Airways, considerato che l’affidamento della merce alla società di gestione dei servizi aeroportuali determinava un passaggio di rischio e l’attivazione di un deposito per conto di chi spetta. La Convenzione di Varsavia del 1929 non era applicabile nel caso di specie, poichè le merci erano state, sottratte quando non erano più nella disponibilità del vettore aereo.

3) non vi era dubbio che Aeroporti di Roma doveva rispondere della sottrazione o comunque della mancata riconsegna della merce, secondo la giurisprudenza di questa Corte che ravvisa in tale ipotesi la attivazione di un contratto di deposito per conto di chi spetta.

4) unico soggetto legittimato a richiedere la riconsegna, perchè munito della polizza di carico, era la Air Service (e non CDC POINT).

5) considerato, tuttavia, che la società Air Service non era parte nel presente giudizio, occorreva esaminare se dagli atti prodotti risultasse una responsabilità per lesione del diritto di proprietà o per inadempimento del contratto di deposito, a carico del soggetto assicurato da Winterthur (Air Service);

6) occorreva, inoltre, accertare se tali eventi negativi avessero formato oggetto di una specifica copertura assicurativa da parte di Winterthur in favore del soggetto in concreto destinatario del pagamento dell’indennizzo (CDC POINT) ed, infine, se si fossero concretizzati tutti i presupposti previsti dalla copertura assicurativa.

7) in effetti, la bolla di consegna aerea dello spedizioniere Skyroutes costituiva documento che consentiva l’imbarco della merce su un determinato volo, ma non attribuiva la legittimazione al ritiro della merce direttamente alla CDC POINT. Unico documento idoneo alla riconsegna era la polizza di carico (airway bill) intestata alla Air Service (cfr. punto 4).

8) la genericità della polizza e la mancanza in essa di ogni descrizione delle merci assicurate induceva a ritenere che l’assicurazione di Air Service con Winterthur avesse ad oggetto un numero indeterminato di spedizioni e che rientrasse dunque nel novero del contratto di abbonamento, con la ulteriore conseguenza della applicabilità integrale delle clausole per polizze di abbonamento, le quali prevedono che la polizza avrebbe avuto effetto “dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l’inizio del trasporto”.

10) il trasporto il cui inizio condizionava la copertura assicurativa della Winterthur non poteva che essere quello che avrebbe portato la merce da (OMISSIS).

11) il possesso in capo ad Air Service di un documento di legittimazione al ritiro della merce non poneva ancora la stessa nella disponibilità di fatto di detta società, anche se faceva nascere in capo allo spedizioniere gli ulteriori oneri in merito al proseguimento del carico al mandante.

12) solo a seguito della consegna della merce ad Air Service sarebbe iniziata la attività di trasporto coperta dalla assicurazione coperta dalla assicurazione dell’appellante.

Passando ora all’esame delle censure formulate con i vari motivi di ricorso si osserva:

1) deve innanzi tutto escludersi che i giudici di appello siano incorsi nella violazione dell’art. 1916 c.c. avendo interferito nel merito del rapporto assicurativo, per verificare se i danni per cui è causa avessero formato oggetto di una copertura assicurativa da parte della Winterthur in favore del soggetto in concreto destinatario del pagamento dell’indennizzo (CDC POINT).

Ad avviso della società Winterthur, all’assicuratore che agisce in surroga non può essere opposta la insussistenza dei presupposti per il pagamento della indennità al soggetto che ne è stato destinatario.

Le censure sollevate con il primo motivo del ricorso principale sono destituite di fondamento, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora l’assicuratore, ai sensi dell’art. 1916 c.c., agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può’ far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto deducibili soltanto dall’altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d’eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. (Cass. 27 febbraio 2004 n. 4014, 3 febbraio 1999 n. 919, 3 luglio 1991 n. 7300).

Quanto alla tempestività della eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice, i giudici di appello hanno osservato che già in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado era stata sollevata dalle Generali e dalla società Aeroporti di Roma la questione della mancanza di titolarità dell’interesse assicurato in capo al soggetto indennizzato CDC POINT (e del conseguente mancato prodursi della surroga assicurativa ex art. 1916 c.c.) e della mancanza di legittimazione attiva di Winterthur.

Sempre con riferimento al primo motivo di ricorso per Cassazione, è da dire che già la Corte territoriale aveva posto in evidenza come i documenti prodotti in grado di appello non costituissero altro che un completamento, ovvero una integrazione di quelli già acquisiti nel giudizio di primo grado, trattandosi degli originali della polizza di assicurazione e dell’estratto conto dal quale risultava il bonifico a favore della CDC POINT, prodotti in fotocopia nel giudizio di primo grado (con la conseguenza che la loto produzione in appello doveva considerarsi legittima, secondo la giurisprudenza di questa Corte:

Cass. n. 4080 del 19 febbraio 2009, oltre che indispensabile ai fini della decisione: Cass. S.U. n. 8203 del 2005).

2 – 3) la Corte territoriale ha dato una sua lettura della polizza assicurativa, che è incensurabile in questa sede di legittimità, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici (motivi secondo e terzo del ricorso).

Con motivazione del tutto adeguata, i giudici di appello hanno concluso che la garanzia assicurativa sarebbe stata operante dal momento in cui le merci assicurate avrebbero lasciato il magazzino di (OMISSIS), poichè solo in quel momento sarebbe iniziato il trasporto da (OMISSIS), dovendosi invece escludere qualsiasi responsabilità del vettore aereo, il quale aveva consegnato le merci alla società di gestione dei servizi aeroportuali (Cass. 18074 del 2003, 12015 del 2001).

Nessuna contraddizione è possibile, poi, rinvenire nella sentenza impugnata, la quale – pur riconoscendo che la merce era divenuta di proprietà della CDC POINT sin dal momento in cui aveva lasciato il deposito della venditrice ad (OMISSIS) – ha escluso che la garanzia assicurativa della Air Service fosse operante al momento della sottrazione delle merci, mentre queste erano depositate presso il magazzino di Aeroporti di Roma.

Le argomentazioni svolte dai giudici di appello si svolgono, infatti, su di un piano del tutto diverso da quello prospettato dalla società di assicurazioni.

4) Con riferimento al quarto motivo di ricorso, occorre ribadire che la questione della responsabilità di Aeroporti di Roma non costituisce affatto oggetto della controversia in esame (sulle possibilità di una azione diretta contro la società di handling aeroportuale, cfr. Cass. 9810 del 1997 e 9357 del 1990).

Sulla base di una interpretazione della documentazione raccolta, la Corte territoriale ha concluso che la copertura assicurativa garantita da Winterthur (per il tratto di trasporto da (OMISSIS)) non era ancora operante, non essendo stata riconsegnata la merce allo spedizioniere Air Service, che pure aveva provveduto ad assicurare la merce, per il trasporto relativo all’ultimo tratta.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, la Corte territoriale ha osservato che Air Service non aveva agito quale spedizioniere per la prima tratta (OMISSIS), con la conseguenza che la merce sottratta dai magazzini della Aeroporti di Roma non poteva ancora considerarsi coperta dalla garanzia assicurativa (Air Service – Winterthur).

Secondo la lettura della documentazione prodotta, mittente – spedizioniere per la prima tratta e fino all’aeroporto di (OMISSIS) era la Skyroutes Freight Consolidator, destinatario era Air Service.

Poichè Air Service, ha osservato la Corte territoriale, non aveva mai preso in consegna la merce, dal momento che la stessa era stata sottratta mentre era in deposito nel magazzino della Aeroporti di Roma, il trasporto nel quale Air Service era spedizioniere non era iniziato, sicchè non poteva neppure dirsi che al momento del furto i beni fossero coperti dalla assicurazione Winterthur, destinata ad operare a favore della società destinataria.

Ogni considerazione in ordine alla disponibilità (giuridica o materiale) della merce in capo ad Air Service ancor prima della riconsegna della merce, perde qualsiasi rilevanza, alla luce della interpretazione delle clausole contrattuali.

Nessuna contraddizione può essere addebitata alla decisione impugnata, per la parte in cui la stessa ha rigettato la domanda di surroga di Winterthur, pur riconoscendo che unica proprietaria della merce doveva considerarsi CDC POINT, sin dalla consegna della merce effettuata dalla venditrice a Cathay Pacific Ayrways.

I giudici di appello, infatti, si sono limitati a riconoscere che la garanzia assicurativa di Air Service non era ancora operante non avendo la stessa ricevuto la materiale consegna della merce.

Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello si basano, infatti, su una interpretazione della documentazione raccolta (contratti di assicurazione e polizze di carico), che sfuggono a censure di legittimità in quanto logicamente motivate.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento dei ricorsi incidentali, espressamente indicati come condizionati.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali.

Compensa le spese del giudizio tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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