Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5667 del 12/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 5667 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

3522_
As

ricorrente

contro
SA. & DE. s.a.s. di Arminio Emma e C.;

intimata

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia
n. 61/42/07, depositata il 14 giugno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’ l 1
dicembre 2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio

Data pubblicazione: 12/03/2014

Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in
epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della SA. & DE. s.a.s. di
Arminio Emma e C., è stato annullato il provvedimento di diniego della
definizione della lite pendente, richiesta dalla contribuente ai sensi degli

Il giudice d’appello ha ritenuto che l’omesso versamento delle rate
successive alla prima (pagata il 16 aprile 2004) non determina l’inefficacia
del condono, essendo prevista la riscossione coattiva di tali rate mediante
iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il tenore letterale del citato art. 16, comma 2, ha concluso, fa ritenere
perfezionata la sanatoria con il versamento di quanto dovuto in unica
soluzione ovvero della prima rata, rendendo irrilevante ai fini del condono
l’eventuale successivo omesso versamento delle rate successive.
2. La contribuente non si è costituita.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, commi
2 e 2 sexies, del d.l. n. 143 del 2003 e dell’art. 97 Cost.
Osserva che il giudice di merito non ha tenuto conto che il citato art. 1
del d.l. n. 143 del 2003, nel prorogare al 16 aprile 2004 i termini di
versamento della prima rata ai fini della definizione di cui (fra l’altro)
all’art. 16 della legge n. 289 del 2002, ha stabilito che “le rate trimestrali
previste dal medesimo art. 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003” e
che “contestualmente all’effettuazione del suddetto versamento utile, sono
pagate le rate scadute a tale data”.
Ne consegue, a suo avviso, che le rate già scadute alla data del 16 aprile
2004 non possono essere considerate come rate “successive” alla prima (il
cui omesso versamento, ai sensi dell’art. 16, comma 2, cit., non determina
l’inefficacia della definizione).
In conclusione, viene formulato il quesito “se ai sensi dell’art. 1, comma
2 sexies, d.l. 143/2003, sia legittimo il provvedimento dell’Agenzia delle
entrate di rigetto della istanza di definizione della lite presentata ai sensi
2

artt. 16 della legge n. 289 del 2002 e 1 del d.l. n. 143 del 2003.

dell’art. 1, comma 2, d.l. 143/2003 e 16 legge 289/2002, quando il
contribuente alla data di presentazione dell’istanza abbia provveduto al
versamento della sola prima rata trimestrale e non anche al contestuale
pagamento delle successive rate trimestrali già scadute a quella data”.
2. Il ricorso è fondato.
L’art. 1 del d.l. 24 giugno 2003, n. 143 (convertito in legge n. 212 del
2003), come modificato dal d.l. n. 355 del 2003 (convertito in legge n. 47

hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli
obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e
16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (….), possono provvedervi entro
il 16 aprile 2004″, precisa, al comma 2 sexies, ultimo periodo, che “per i
contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del
presente articolo, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per
la definizione di cui all’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo
16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente
all’effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a
tale data”.
Dal tenore letterale della norma e dalla sua ratio si evince che l’efficacia
della proroga al 16 aprile 2004 del versamento della prima rata utile per la
definizione – per quanto qui interessa – delle liti pendenti ex art. 16 della
legge n. 289 del 2002 è condizionata al contestuale pagamento di tutte le
rate trimestrali decorrenti dal 16 maggio 2003 già scadute: queste ultime,
cioè, devono considerarsi come facenti parte della prima rata prorogata,
come se fossero, quindi, “inglobate” in questa, e non possono, pertanto,
essere qualificate come rate “successive” alla prima ed equiparate alla
disciplina di queste dettata dal comma 2 dell’art. 16, la quale concerne un
inadempimento sopravvenuto e non originario dell’obbligazione.
3. Il ricorso va, pertanto, accolto; non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, rigettando il ricorso
introduttivo della contribuente.
4. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
3

del 2004), dopo aver stabilito, al comma 2, che “i contribuenti che non

ESENTE DA REGISTRAZIONE
fr

P.Q.M.

Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA