Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5667 del 09/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2018, (ud. 10/10/2017, dep.09/03/2018),  n. 5667

Fatto

La Deutsche Bank ha ottenuto decreto ingiuntivo per Euro 8.392,42 nei confronti di Autoprima a titolo di restituzione del finanziamento erogato dalla opposta in forza dell’accordo di convenzionamento concluso con la concessionaria, relativamente all’acquisto di un’autovettura da parte di C.G..

Il finanziamento è stato erogato il 5/6/2001, giorno della morte del C..

La trascrizione della scrittura privata autenticata del 6/6/2001, nella quale veniva dichiarato dalla s.r.l. AP di aver venduto il veicolo al C. e di averlo consegnato al figlio, è intervenuta il giorno (OMISSIS).

Il giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che il contratto di vendita si fosse perfezionato il 5/6. La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado ritenendo che non vi fosse prova dell’avvenuta vendita il 5/6/2001 ma dovesse ritenersi perfezionato il contratto solo il giorno dopo (quando l’acquirente era già defunto) mediante l’autenticazione notarile della scrittura privata. In tale data tuttavia la vendita doveva ritenersi nulla perchè l’acquirente era già morto. Pertanto, poichè il rivenditore è obbligato in via esclusiva verso il finanziatore in ordine all’importo oggetto di finanziamento fino a che la vendita non si sia perfezionata (in virtù del contratto di convenzionamento) l’opposizione a decreto ingiuntivo veniva rigettata.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, la s.r.l. A.P. con due motivi. Ha resistito con controricorso Deutsche Bank. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del R.D.L. n. 1834 del 1923, art. 6 per aver desunto la data del perfezionamento della vendita da quella relativa alla dichiarazione di vendita contenuta nell’atto di trascrizione presso il P.R.A., risultando, invece, nella stessa dichiarazione trascritta che il consenso (produttivo di effetti traslativi) era di qualche giorno prima.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 476 c.c. nonchè il vizio di motivazione per l’erronea interpretazione dell’art. 12 del contratto di convenzionamento e per la conseguente erronea affermazione della legittimazione passiva della s.r.l. A.P..

Il collegio non condivide la proposta del relatore alla luce delle considerazioni che seguono.

Il primo motivo è manifestamente fondato. La Corte d’Appello ha desunto esclusivamente dalla data della dichiarazione di vendita, così come risultante dalla trascrizione, il dies del perfezionamento del contratto, senza considerare che tale dichiarazione e la successiva trascrizione costituiscono presunzione semplice esclusivamente dell’intervenuto effetto traslativo (Cass. 21055 del 2006; 13844 del 2015) ma non hanno alcun rilievo probatorio in ordine al momento perfezionativo del contratto che si fonda esclusivamente sul consenso delle parti. La dichiarazione unilaterale di vendita è un atto di natura ricognitiva del negozio già perfezionatosi anteriormente. Ne consegue che con la sua produzione spetta alla parte che esclude la preesistenza del contratto, di fornirne la prova contraria.

Il secondo motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano perchè, nell’osservanza del principio di diritto sopra affermato, proceda ad accertare se e quando si è formato il consenso tra le parti della compravendita regolando anche le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018

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