Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5666 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.N.P.A.F. (OMISSIS), (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza

Farmacisti – Fondazione di diritto privato), in persona del suo

Presidente pro tempore Dott. CROCE Emilio, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato COSSA

GIUSEPPE SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

OREO SRL, (OMISSIS), in persona del Suo A.U. legale

rappresentante p.t. Dott. M.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71, presse lo studio dell’avvocato

OCCHIPINTI MARIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2729/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 3^ Civile, emessa l’8/06/2004, depositata il 02/07/2004;

R.G.N. 5172/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

08/02/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l’Avvocato Mario OCCHIPINTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 8 giugno – 2 luglio 2004 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’ENPAF – Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti- avverso la sentenza 7 gennaio 2003 del locale Tribunale, la quale aveva respinto la domanda dell’Ente di risoluzione del contratto di locazione ex art. 1456 c.c., per inadempimento della Oreo s.r.l., conduttrice dell’appartamento sito in (OMISSIS), accogliendo la domanda riconvenzionale della conduttrice, limitatamente alla richiesta di restituzione di oneri condominiali e spese di registrazione non dovuti (indicati in L. 5.020.040).

Nel confermare la decisione di primo grado, i giudici di appello precisavano che l’appello incidentale dell’Oreo doveva considerarsi privo di effetto, perche’ questa societa’ si era limitata a richiedere il rigetto dell’appello principale dell’ENPAF, anche per quanto riguarda la decorrenza degli interessi sulla somma riconosciuta dal primo giudice.

Quanto al primo motivo dell’appello principale (con il quale l’ENPAF aveva dedotto la tardivita’ del deposito dei documenti riguardanti il rapporto in questione) la Corte territoriale precisava che la documentazione versata in atti dall’appellante era sufficiente ai fini della decisione della causa.

Nel contratto di locazione, gia’ prodotto, non era prevista una clausola risolutiva espressa. Pertanto, proseguivano i giudici di appello, l’ENPAF avrebbe dovuto provare la non scarsa importanza dell’inadempimento di controparte (che sarebbe consistito, secondo la tesi dell’originario attore, nella sublocazione dell’immobile ad altre societa’).

Sul punto, la societa’ attrice non aveva fornito alcuna prova della esistenza di un contratto di sublocazione (essendo risultato che, invece, la Oreo svolgeva attivita’ di societa’ di servizi, domiciliando presso di se le societa’ indicate dall’ENPAF).

Quanto alla prescrizione del diritto della Oreo alla restituzione delle somme corrisposte in piu’, rilevava la Corte che non poteva non tenersi conto – ai fini della decorrenza dei termini prescrizionali – della ricognizione di debito effettuata il 28 ottobre 1988 da parte dell’ENPAF. Avverso tale decisione l’ENPAF ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due motivi.

Resiste l’Orfeo con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare della L. n. 392 del 1978, art. 9, degli artt. 2936 e 2944 c.c. e dell’art. 2946 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonche’ erronea interpretazione di documenti depositati in atti (contratto di locazione e lettera 28 ottobre 1988), difetto, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sia che il 28 ottobre 1988 costituisse data iniziale di decorrenza della prescrizione che data di interruzione della stessa (e dunque di inizio di decorrenza di un nuovo termine prescrizionale), questo si era interamente compiuto non solo al momento della notifica del ricorso in appello ma anche al momento della costituzione in giudizio della societa’ appellata nel giudizio di primo grado (30 marzo 1992).

Osserva il Collegio:

le censure formulate con il primo mezzo di impugnazione sono infondate.

Ad avviso della societa’ controricorrente, l’eccezione di prescrizione sarebbe stata sollevata dall’ENPAF, tardivamente, per la prima volta in grado di appello: donde la inammissibilita’ delle censure formulate con il primo motivo di ricorso.

Le deduzioni della controricorrente sono prive di fondamento, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in relazione ad un procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 – per il quale trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla “novella” di cui alla L. n. 353 del 1990 – l’eccezione di prescrizione, costituente, di per se’, eccezione in senso proprio in quanto volta unicamente a provocare il rigetto della domanda avversaria, puo’ essere dedotta per la prima volta in appello, poiche’ in base alla normativa previgente la deducibilita’ di nuove eccezioni in appello era ammissibile anche in secondo grado fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 23389 del 2008).

In realta’, la Corte territoriale – nel caso di specie – ha preso in esame l’eccezione di prescrizione formulata dall’ENPAF, rigettandola con le seguenti argomentazioni:

1) non poteva non tenersi conto – sia ai fini della prescrizione presuntiva che di quella ordinaria – della ricognizione di debito del 28 ottobre 1988 dell’ENPAF, con la quale detto Ente comunicava la chiusura della gestione annuale dei servizi accessori e la esistenza di un credito di L. 5.020.040 per oneri accessori, impegnandosi ad una rimessa bancaria diretta in favore della societa’ Oreo.

2) Sulla base di tale accertamento, i giudici di appello hanno ritenuto del tutto infondata la censura formulata dall’Ente ricorrente, basata sulla errata individuazione del momento della nascita del credito.

Nell’ipotesi di locatore – che sia unico proprietario dell’intero edificio e abbia la gestione delle spese per la fornitura dei servizi accessori a favore delle singole unita’ abitative locate – ha piu’ volte affermato la giurisprudenza di questa Corte, il termine prescrizionale decorre dalla chiusura della gestione secondo la cadenza in cui questa in concreto si svolge (Cass. 1953 del 2003).

Al suddetto orientamento questo Collegio intende uniformarsi senza necessita’ di svolgere altre considerazioni perche’ il ricorrente non ha addotto argomenti nuovi rispetto a quelli gia’ esaminati e disattesi.

Sotto altro profilo, occorre anche in questa sede ribadire che l’indagine diretta a stabilire se una certa dichiarazione costituisca o meno riconoscimento di debito, ai sensi dell’art. 2944 c.c. rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non e’ sindacabile in sede di legittimita’ quando e’ sorretto da una motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. 20692 del 2006).

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura la motivata conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, secondo la quale, esclusa la applicabilita’ della prescrizione presuntiva, doveva ritenersi che non fossero decorsi i termini della prescrizione ordinaria, dovendosi tener conto della ricognizione di debito operata dall’ENPAF. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia su una domanda dell’atto di appello, comportante nullita’ della sentenza, violazione degli artt. 112 e 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonche’ difetto, insufficienza e/o contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

I giudici di appello non si erano pronunciati, neppure implicitamente, sulla seconda domanda di condanna della convenuta Oreo s.r.l. al risarcimento dei danni per responsabilita’ aggravata, formulata dall’Ente in grado di appello, sulla base della tardiva produzione di documenti nel giudizio di appello.

Il mancato esame della domanda di condanna dell’appellata al pagamento delle spese di giudizio e, soprattutto, al risarcimento dei danni, formulata ex art. 96 c.p.c., costituiva mancata pronuncia del giudice, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Anche queste censure sono prive di fondamento.

In effetti, i giudici di appello hanno esaminato tutte le censure formulate dall’appellante principale, concludendo che “le ragioni di censura, mosse dall’appellante, risultano avere giusta soluzione gia’ nella motivazione resa dal primo giudice”.

Quanto alla produzione di documenti in appello, la Corte territoriale ha sottolineato che – ai fini della decisione – doveva considerarsi del tutto sufficiente la documentazione acquisita, nel giudizio di primo grado: il contratto di locazione prodotto non conteneva alcuna clausola risolutiva espressa e, sotto altro profilo, l’ENPAF non aveva provato la non scarsa importanza dell'(eventuale) inadempimento della societa’ conduttrice.

Sulla base delle disposizioni di legge, all’epoca vigenti, la produzione di nuovi documenti era comunque possibile anche in grado di appello.

L’art. 345 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52), nel riconoscere alle parti la facolta’ di produrre nuovi documenti in appello, non conteneva alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, e, pertanto, la produzione medesima doveva ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall’art. 184 c.p.c., sino alla rimessione della causa al collegio. (Cass. 2737 del 2002).

La condanna dell’unico appellante ENPAF al pagamento delle spese di giudizio e’ stata giustificata con la soccombenza totale dell’ente.

Quanto alla richiesta di liquidazione dei danni per responsabilita’ aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., appena il caso di ricordare che le condanne alle spese ed al risarcimento dei danni per responsabilita’ processuale aggravata, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 91 e 93 c.p.c., integrando pronunce accessorie e consequenziali alla decisione della causa, presuppongono che nei confronti della parte soccombente siano state proposte ed accolte domande, eccezioni o difese, processuali o di merito (Cass. n. 4383 del 2009).

Ipotesi, questa, non verificatasi nel caso di specie, nel quale la domanda di risoluzione del contratto di locazione, ex art. 1456 c.c. per grave inadempimento della conduttrice e’ stata rigettata ed e’ stata accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla conduttrice, volta ad ottenere la restituzione di somme corrisposte in piu’ per oneri accessori (oneri condominiali e spese di registrazione).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese processuali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, in Camera di Consiglio, l’8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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