Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5666 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23747-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO HINNA DANESI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4940/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 4940/VI/14, depositata in data 29/07/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Roma, ha accolto, parzialmente, l’appello proposto da S.A., in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della decisione n. 4870/2012, di questa Corte, che aveva cassato la sentenza di secondo grado avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

in particolare il contribuente, lamentava, nel giudizio d’appello, di aver subito l’applicazione sulla somma percepita, assimilata ai fini imponibili a TFR, della trattenuta del 33,17%, in base all’art. 16 TUIR (tassazione separata) anzichè del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, applicabile anche alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie P.I.A.);

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto indicati da questa Corte nella pronuncia rescindente, ha riconosciuto il diritto della contribuente all’applicazione dell’aliquota del 12,50%, sulla base della certificazione ENEL attestante il rendimento attribuibile al dipendente, all’esito dell’impiego, all’interno dell’azienda, del capitale contributivo dallo stesso versato;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a tre motivi;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e degli artt. 384 e 392 c.p.c., per avere la CTR, eluso e violato i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio, errando nell’applicazione dei principi di diritto contenuti nella sentenza rescindente;

2. con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 384 c.p.c., per avere la CTR errato, in violazione dei principi fissato con la sentenza rescindente, omettendo di considerare che, nella vigenza del P.I.A., come, peraltro, ammesso dallo stesso contribuente,non vi sarebbe stato impiego sul mercato finanziario dei contributi versati, bensì un accantonamento degli stessi nel bilancio dell’ENEL;

3. con il terzo motivo, la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal mancato accertamento, da parte della CTR, sulla sussistenza del rendimento derivante dall’impiego sui mercati finanziari del capitale contributivo, accertamento espressamente richiesto dalla sentenza rescindente;

4. il primo ed il secondo motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto, oggettivamente, connessi, s’appalesano fondati per quanto dappresso esposto;

5. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993 – della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, – del D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9, comma 1, lett. a 9);

6. ciò posto, premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme ai principi di diritto sanciti nella pronuncia di cassazione con rinvio;

7. in particolare, questa Corte, con la sentenza n. 4870/2012, in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) ed all’art. 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda “la sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) ed all’art. 17 del T.U.I.R.”;

8. con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

9. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti (“ex plurimis – Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie di mercato (es. mercato immobiliare), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (Cass. nn. 15853/18, 720/17, 10604/15, 8310/14,22950/13, 7728/13); b) sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate;

c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL;

d) gli accantonamenti operati in regime di P.I.A., prima del 1998 non conferiscono natura assicurativa alla prestazione, posto che non costituiscono redditi da capitale derivanti da contratti di capitalizzazione;

e) la prova dell’avvenuto investimento secondo le modalità di cui sopra, deve essere fornita dal contribuente;

10. per quanto precede, il ricorso deve essere, quindi, accolto sulla base di quanto divisato in ordine al primo ed al secondo motivo di gravame, con assorbimento del terzo, atteso che la sentenza impugnata eludendo, palesemente, i principi di diritto sopra enunciati ha stabilito che gli importi maturati dal contribuente fino al 31 dicembre 2000 “vanno assoggettati al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a e art. 17, solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente alla attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre sulle somme rivenienti dalla liquidazione del rendimento deve essere applicata la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1995, art. 6; nè il contribuente ha fornito prova sull’effettivo investimento del capitale secondo i principi dianzi richiamati;

11. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi del comma 2 dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

12. il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sulla materia “de-qua”, risulta essere intervenuto solo successivamente alla proposizione del gravame in questa sede, e ciò induce alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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