Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5663 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5663 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

ricorrente

contro
MARAZZI IN CAR s.r.1., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 14,
presso l’avv. Gabriele Pafundi, che la rappresenta e difende unitamente
all’avv. Gianfranco Gaffuri giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia
n. 44/20/07, depositata 1’11 maggio 2007.

i

Data pubblicazione: 12/03/2014

4

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’ 11
dicembre 2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Gabriele Pafundi per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la

epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata
l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, per IVA, IRPEG ed IRAP
del 1998, nei confronti della Marazzi In Car s.r.l. con metodo induttivo. La
società, oltre a contestare l’esistenza dei presupposti dell’accertamento
induttivo, aveva esposto di aver presentato domanda di condono ai sensi
dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002.
Il giudice d’appello, dopo aver espresso perplessità in ordine alla
ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 39, secondo comma, lett. d) e d-

bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’accertamento induttivo, ha osservato
che ogni valutazione in merito dovesse essere posposta al problema della
validità della domanda di condono.
Al riguardo, ha ritenuto che l’art. 1, comma 2 terdecies, del d.l. n. 143
del 2003 (convertito nella legge n. 212 del 2003), debba essere interpretato
nel senso che gli stessi effetti, preclusivi degli accertamenti tributari,
previsti dall’art. 9, comma 10, della legge n. 289 del 2002 si producono
anche qualora, prima dell’entrata in vigore della citata legge di conversione,
il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avviso di
accertamento o di rettifica, o sia stato annullato in autotutela, senza che sia
necessario, per il verificarsi della prima condizione, che l’amministrazione
adotti un espresso provvedimento di “rinuncia” all’accertamento.
2. La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Considerato in diritto

I. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 1 del d.l. n. 143 del 2003 e dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002 e
formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto: “vero che ove alla
data di entrata in vigore della L. 289/02 sia stato notificato al contribuente
processo verbale di constatazione formulante rilievi — e detto pvc non sia
2

sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in

stato definito ex art. 15 L. 289/02 — l’art. 1 D.L. 143/03 ammette il
contribuente al condono tombale ex art. 9 L. 289/02 (per le imposte e le
annualità riguardate dai rilievi) solo ove prima dell’entrata in vigore della
legge di conversione del ridetto decreto legge l’amministrazione finanziaria
abbia disposto di non emettere avviso di accertamento o rettifica assumendo
l’infondatezza dei rilievi di cui al pvc o abbia annullato in via di autotutela
l’avviso emesso in base al pvc riconoscendo l’infondatezza dei rilievi,

applicando il combinato disposto degli artt. 1 e 9 citt. — che ritenga
sufficiente — nel caso considerato — ad ammettere il contribuente al condono
tombale ex 1. 289/02 la mera circostanza che prima della ridetta data di
entrata in vigore non sia stato emesso avviso di rettifica?”.
2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto
non investe l’autonomo capo di sentenza concernente l’illegittimità
dell’adozione, nella specie, dell’accertamento induttivo.
L’eccezione va disattesa, risultando evidente dal tenore testuale della
sentenza che le considerazioni svolte (peraltro in modo esplicitamente
dubitativo) in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accertamento
induttivo non hanno valore decisorio, e non costituiscono, quindi, una
autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione, una volta che lo
stesso giudice a quo ha affermato che “stante la domanda di condono
avanzata dalla parte contribuente, non c’è dubbio che ogni valutazione circa
la ritualità o meno del ricorso, da parte dell’Ufficio, all’accertamento
induttivo-extracontabile debba essere logicamente posposta al problema
della validità/efficacia della predetta domanda”.
3. Il ricorso è fondato.
L’art. 1 del d.l. 24 giugno 2003, n. 143 (convertito nella legge 1 agosto
2003, n. 212) prevede, al comma 2 terdecies (introdotto dalla legge di
conversione), che “Gli stessi effetti di cui all’articolo 9, comma 10, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio
di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di
provvedimento dell’Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui
l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio sia stato annullato per
3

contenuti in quest’ultimo, sicché erra il giudice — violando e falsamente

..
autotutela”.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio (cfr. Cass.
nn. 16434 del 2011 e 13442 del 2012), che il Collegio condivide e intende
quindi ribadire, secondo il quale la norma citata deve essere interpretata nel
senso che gli effetti positivi per il contribuente, derivanti dal
perfezionamento della procedura di definizione automatica per gli anni
pregressi (c.d. condono tombale) e previsti dall’art. 9, comma 10, della

notificato, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 212 del
2003, un processo verbale di constatazione con esito positivo – circostanza
che, ai sensi del comma 14 del detto art. 9, costituisce causa ostativa
all’applicazione del condono -, l’eventuale avviso di accertamento emesso
sulla base di tale atto sia stato annullato in autotutela dall’amministrazione,
oppure — ipotesi che qui interessa — il contenuto “positivo” dell’atto sia stato
smentito da una espressa valutazione di infondatezza dei rilievi da parte
dell’Ufficio, con conseguente determinazione (equiparata ad una sorta di
“archiviazione”) di non procedere all’adozione di un avviso di
accertamento; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice
d’appello e dalla controricorrente, non è sufficiente a produrre gli effetti
positivi di cui al comma 10 dell’art. 9 la mera inerzia dell’Ufficio a fronte
della notificazione di un processo verbale di constatazione.
Tale interpretazione della norma de qua, che comunque amplia l’ambito
della condonabilità, discende chiaramente dal tenore testuale della stessa, là
dove si fa riferimento ad un “provvedimento” dell’amministrazione “a
seguito” del quale non viene attivata la procedura di adozione di un avviso
di accertamento.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve
essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della
controversia, uniformandosi all’enunciato principio, oltre a provvedere in
ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Lombardia.
4

legge n. 289 del 2002, si producono anche qualora, pur essendo stato

Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2013.

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