Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5663 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19931/2005 proposto da:

MAW STAMP DI MILANI ANSELMO WALTER (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PUTATURO PIERGIORGIO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FLLI VIGNOLO SNC (OMISSIS), in persona del socio legale

rappresentante Sig.ra C.R. in V. elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio

dell’avvocato VALENSISE Carolina, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BERTELLO UGO con delega a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 623/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Quarta Civile, emessa il 14/04/2005; depositata il

01/06/2005; R.G.N. 1630/2004 + 1399/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO (per delega Avvocato MANZI LUIGI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, estinzione per rinuncia in subordine a nuovo ruolo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con atto del 30 gennaio 2010 la soc. MAW Stamp s.a.s. ha dichiarato di rinunciare rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza dell’1 giugno 2005 della Corte di appello di Torino nei confronti della soc.n.c. F.lli Vignolo, che si era costituita nel presente giudizio;

ritenuto che con tale dichiarazione la ricorrente ha mostrato di non aver interesse a coltivare la presente impugnazione, che, pertanto, va dichiarata inammissibile, ma si rinvengono giusti motivi, data la natura della controversia per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il proposto ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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