Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5663 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. I, 02/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 02/03/2021), n.5663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5016/2015 r.g. proposto da:

P.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Roberto Antonio Brigante, con cui elettivamente domicilia in Roma,

Via Pietralata n. 320, presso lo studio dell’Avvocato Gigliola Mazza

Ricci.

– ricorrente –

contro

M.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), curatore del fallimento

(OMISSIS) s.r.l., in proprio, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati

Alessandro Mauro, e Umberto Graziani, elettivamente domiciliata in

Roma, alla Via Caetana n. 13, presso lo studio dell’Avvocato

Graziani.

– controricorrente –

avverso il provvedimento della Corte di appello di Trieste,

depositato in data 22 dicembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha rigettato il reclamo proposto da P.I. nei confronti del curatore fallimentare della società (OMISSIS) s.r.l. avverso il provvedimento emesso in data 7 luglio 2014, con il quale il Tribunale di Udine aveva, a sua volta, rigettato l’opposizione al rendiconto di gestione presentato ai sensi della L. Fall., art. 116, u.c..

La corte del merito ha in primo luogo ricordato la complessa vicenda processuale, evidenziando che: a) P. era proprietaria di un immobile locato alla (OMISSIS) s.r.l. allorquando quest’ultima era in bonis; b) il fallimento era stato dichiarato nell’ottobre 2009 ed il mese successivo il curatore era receduto, ai sensi della L. Fall., art. 80, dal contratto di locazione, ma non aveva liberato l’immobile, che era stato occupato da terzi; c) nel giudizio di opposizione proposto dalla creditrice per ottenere la restituzione del bene, il curatore si era difeso affermando che l’immobile era occupato da terzi sin dal 2008, ma il giudizio di opposizione si era risolto favorevolmente alle richieste di P., con la conseguenza che il Tribunale aveva ordinato al Fallimento di liberare il locale; d) il materiale rilascio dell’immobile avvenne concretamente nel mese di dicembre 2012 e, all’atto della restituzione, erano stati riscontrati danni e difformità rispetto allo stato del bene all’atto della locazione, con la conseguenza che il credito vantato dalla P., per indennità di occupazione e danni, veniva ammesso in prededuzione; e) il curatore, dando atto che il Fallimento non aveva fondi neppure per le spese della procedura, depositava il rendiconto; f) P. contestava il rendiconto, lamentando che il curatore non solo non avesse provveduto all’immediato rilascio del bene, ma che non avesse neanche agito per danni nei confronti dell’occupante senza titolo; g) il Tribunale di Udine apriva dunque il giudizio L. Fall., ex art. 116, u. c., rigettando le contestazioni e dichiarando approvato il conto.

La Corte territoriale ha ritenuto di rigettare solo in parte il reclamo di P., dichiarando approvato il conto sotto il profilo contabile ma annullando invece il decreto impugnato, sottoscritto solo dal presidente del collegio, nel capo in cui aveva respinto l’azione di responsabilità e, per tale parte, rimettendo al primo giudice; ha inoltre condannato P. alle spese “per sua sicura, prevalente soccombenza”, liquidandole in misura in Euro 3500 rispetto al valore dichiarato della controversia di Euro 4786.

2. Il provvedimento, pubblicato il 22 dicembre 2014, è stato impugnato da P.I. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui M.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014. Osserva la ricorrente che dalla motivazione del provvedimento di liquidazione delle spese non sarebbe possibile stabilire se la corte si sia attenuta ai criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per la liquidazione delle spese giudiziali; evidenzia inoltre che la procedura in esame era da annoverare tra quelle di volontaria giurisdizione e che, anche qualora dovesse essere ritenuta come contenziosa, i valori medi della tariffa applicabile sarebbero stati inferiori a quelli effettivamente liquidati e che peraltro non avrebbe potuto essere riconosciuto il compenso per la fase istruttoria che, in realtà, non si era svolta.

1.1 Il motivo è fondato nei termini cui si precisano.

1.1.1 Premesso che il reclamo avverso il provvedimento reso, ai sensi della L. Fall., art. 116, u.c., dal tribunale, in sede di contestazione all’approvazione del rendiconto di gestione del curatore, deve essere ascritto nel paradigma dei procedimenti contenziosi (cfr. Sez. 1, n. 6377/2019; Sez. 6 – 1, n. 529/2016), riguardando il relativo giudizio non solo la verifica contabile e l’effettivo controllo della gestione della procedura, ma anche l’accertamento della personale responsabilità del curatore nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori, risulta assorbente il rilievo che la liquidazione dei compensi, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, non è stata effettuata, nel caso in esame, per ciascuna fase del giudizio.

1.1.2 Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (v. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6306 del 31/03/2016).

1.2 Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per essere state le spese liquidate in favore del curatore fallimentare, anzichè in favore della massa.

Il motivo è infondato, posto che legittimato passivo nel giudizio di opposizione al rendiconto di gestione è proprio il curatore, in favore del quale devono essere pertanto liquidate le spese di giustizia in caso di esito a lui favorevole del giudizio.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Trieste che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa il provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese dell’odierno giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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