Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5663 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13975-2012 proposto da:

G.M., C.C., elettivamente domi c.ti in ROMA

V. SAVOIA 72, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI NAPOLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO G.;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RAGUSA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 110/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 14/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

che:

G.M. in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della Sas “La Castellana di G.M. & c. s.a.s, e C.C. quale socia della predetta società, ricorrono avverso la sentenza n. 110/17/11, depositata in data 14/04/2011, con la quale la CTR della Sicilia, Sez. Catania, ha, solo, parzialmente accolto il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti della decisione del giudice di primo grado, avente ad oggetto avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 1999 e 1998, per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale IVA;

in particolare, per quanto di interesse, la CTR ha fondato la pronuncia oggetto di impugnativa sui seguenti presupposti: a) l’accertamento effettuato dall’Ufficio con il ricorso al metodo induttivo risulta essere assistito dalla presenza dei presupposti di legge, rappresentati dalle molteplici omissioni ed irregolarità rilevate, ed in particolare dalla mancata istituzione dei libri contabili obbligatori (libri inventari, registri di carico, registri IVA), e dalla omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, nonchè sulla base delle irregolarità riscontrate nelle fatture emesse, sia attive che passive; b) dall’esame degli atti processuali non emerge che i contribuenti abbiano prodotto elementi idonei a contrastare la legittimità delle presunzioni addotte dall’Ufficio;

avverso tale sentenza ricorrono i contribuenti affidandosi a tre motivi;

l’Agenzia delle Entrate, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR omesso di sottoporre al vaglio di fondatezza l’avviso di accertamento richiamato “per relationem” nella sentenza impugnata;

2. con il secondo mezzo di gravame viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR omesso di motivare, adeguatamente, in ordine alla scelta, operata dall’Ufficio in ordine all’adozione del metodo d’indagine induttivo;

3. con il terzo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR omesso di motivare in merito agli errori risultanti dagli elementi riportati nel conto economico redatto dagli accertanti;

4. vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, i primi due motivi del gravame;

5. i mezzi di gravame in disamina risultano, palesemente, infondati;

6. secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema, quale quello che occupa, di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 30560 del 20/12/2017 – Cass. n. 29002 del 5/12/2017);

7. tale motivazione è quindi sufficiente ad individuare la causa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell’atto richiamato ed a porre il contribuente in grado di, adeguatamente, spiegare le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell’atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale, dovendosi, al riguardo, distinguere nettamente la questione relativa all’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale “requisito formale di validità” dell’avviso di accertamento, dalla questione attinente, invece, alla indicazione ed effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. n. 459/1997 – Cass. n. 5544/1998), indicazione che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo, e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nello svolgimento del giudizio introdotto da contribuente con il ricorso di opposizione all’atto oppositivo (Cass. n. 8399 del 5/4/2013);

8. nella specie i ricorrenti, si sono limitati, invece, a censurare, esclusivamente, l’aspetto attinente l’assetto motivazionale dell’avviso di accertamento, senza sottoporre a critica gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, mediante la necessaria riproduzione, in questa sede, del relativo contenuto dell’atto di accertamento;

9. appare, infine, inammissibile il terzo motivo;

10. in proposito va ribadito l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 18506/2006) secondo il quale, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione che, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione;

11. nel caso di specie parte ricorrente si è limitata ad indicare il documento (prospetto di rielaborazione del conto economico al 31/12/1999) rilevante ai fini delle censure prospettate con il mezzo di gravame, senza alcuna specifica trascrizione del contenuto di esso, in violazione palese del principio di autosufficienza;

12. per quanto precede il ricorso va rigettato, mentre la mancanza di attività defensionale da parte del controinteressato esime il Collegio dal pronunciare sulla regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA