Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5662 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TORO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) (Società incorporante la

Lloyd Italico S.p.A.) in persona del suo amministratore delegato

Dott. S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato RUSSO SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PANERI GIANFRANCO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.G.BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI

ORNELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

SIBIO GIOVANNI giusta delega a margine del controricorso;

DORAI GIOVANNI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BERARDI RUGGERO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUADAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

(OMISSIS);

– intimata –

e sul ricorso n. 32492/2005 proposto da:

FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (OMISSIS) in persona del Commissario Liquidatore

Avv. P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 82 presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA GREGORIO, che

la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

M.R., D.G., TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 95/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 14/12/2004, depositata il 31/01/2005,

R.G.N. 101/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;

udito l’Avvocato SERGIO RUSSO;

udito l’Avvocato ALESSANDRA IANNOTTA per delega dell’Avvocato

GREGORIO IANNOTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento principale

assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del maggio 1992 M.R. conveniva dinanzi al Tribunale di La Spezia D.G. e la Firs Italiana assicurazioni chiedendone la condanna a risarcirgli i danni riportati in un incidente di caccia verificatosi il (OMISSIS).

Riassunto il giudizio nei confronti del commissario liquidatore della Firs, il Tribunale, ritenuta la proponibilità della domanda nei confronti di questa ai sensi della L. n. 968 del 1977, art. 8, comma 7 ravvisata la colpa del D., lo condannava unitamente a detta assicurazione in liquidazione a pagare al M. L. 80.307.000 per invalidità permanente, L. 31.660.000 per I.T.T. L. 833.000 per I.T.P.; L. 7.000.000 per danno morale.

La Firs interponeva appello per improcedibilità della domanda poichè l’attore, riassumendo il giudizio nei confronti degli organi della procedura concorsuale nel maggio 1995 in via ordinaria per ottenere l’accertamento del credito e la condanna al relativo pagamento, aveva eluso la l. Fall., artt. 52, 92 e 201 che imponevano di insinuare il credito nel passivo fallimentare;

Il M. interponeva appello incidentale che notificava alla Toro assicurazioni s.p.a., impresa designata per il F.G.V.C, istituito con L. n. 157 del 1992.

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 31 gennaio 2005, rigettava l’appello principale della Firs sulle seguenti considerazioni:

1) per effetto della sentenza del 6 novembre 2000 della Corte Costituzionale il F.G. vittime della caccia di cui alla L. n. 157 del 1992 risponde anche nel caso in cui il responsabile del danno sia assicurato con un’impresa che al momento del sinistro è in l.c.a. o vi venga posta successivamente (art. 25);

2) le regole della procedura concorsuale trovano deroga se il danneggiato da sinistro venatorio assicurato con impresa sottoposta a l.c.a. può ottenere l’indennizzo dal Fondo istituito ai sensi dell’art. 25 della precitata legge, fermo restando che la sentenza nei confronti dell’impresa in l.c.a. ha valore di mero accertamento ed è direttamente opponibile all’impresa designata ai sensi del D.M. n. 346 del 1993;

3) ogni altra questione proposta dalla Firs successivamente all’appello era preclusa ai sensi dell’art. 342 c.p.c., comprese quelle derivanti dalla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 2000;

4) in accoglimento dell’appello del M. il danneggiante D. doveva esser condannato al risarcimento dei danni in solido, non venendo meno la sua responsabilità solidale per l’azione diretta del danneggiato nei confronti del Fondo di Garanzia in caso di insolvenza dell’assicuratore, di cui assume la posizione giuridica con relativi diritti ed obblighi.

Ricorre in via principale la società Toro assicurazioni s.p.a.

incorporante la s.p.a. Lloyd Italico in qualità di impresa designata per la Regione Liguria dal F.G.V.C., ed in via incidentale adesiva ed autonoma al ricorso della Toro la Firs in l.c.a. Resistono M. R. e D.G.. La società Toro assicurazioni ed il M. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi vanno riuniti.

1.1- Pregiudizialmente va respinto il rilievo del M. secondo il quale il ricorso è inammissibile perchè la procura alle liti è contenuta in un foglio separato ed allegato ad esso, senza indicare la qualità del S. che l’ha rilasciata, redatta al plurale e senza spendita di un nome diverso dal sottoscrittore e senza indicare la sentenza oggetto del ricorso, poichè la procura speciale è in calce al ricorso ed indica come conferente di essa, nella qualità, S.S., indicato nell’intestazione del ricorso come amministratore delegato della società Toro assicurazioni, mentre nella premessa del ricorso e nelle conclusioni di esso è specificata la sentenza impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, come richiamato nella procura.

1.2 – Deduce la ricorrente principale con il primo ed il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente: “Art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157 e in particolare dell’art. 25”.

L’incidente di caccia si è verificato il 12 novembre 1989 e quindi è disciplinato dalla L. n. 968 del 1977 che non stabiliva la responsabilità del F.G.V.C, nel caso in cui l’assicurazione del cacciatore, autore del danno, fosse sottoposta a l.c.a. come invece, in relazione alla L. n. 157 del 1992, art. 25 ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza di interpretazione additiva del 2000, n. 470, non estensibile ai sinistri verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge precitata. Pertanto la sentenza di appello che nella parte motiva ha statuito l’opponibilità della sentenza di primo grado all’impresa designata, determinandone la notifica alla medesima, è erronea.

1.3 – “Art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell’art. 111 c.p.c.”.

La motivazione della sentenza di secondo grado che afferma l’opponibilità all’impresa designata della decisione di primo grado lascia intendere che i giudici di appello hanno ritenuto detta impresa successore della Firs nel diritto controverso applicando la medesima disciplina stabilita dalla L. n. 990 del 1969, art. 25 per l’assicurazione della RCA, ma l’omologo L. n. 157 del 1992, art. 25 è inapplicabile. Pertanto la Toro assicurazioni è legittimata processualmente a far valere la propria carenza di legittimazione passiva alle domande proposte dal M. nei confronti del D. e della Firs.

Le censure sono fondate.

1.4 – La L. n. 157 del 1992, art. 25 che prevede in quali casi – e cioè se il danneggiante esercente l’attività venatoria a): non è identificato; b) non è coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi – il F.G.V.C, costituito presso l’INA è responsabile dei danni cagionati a terzi è norma sostanziale, che perciò non può trovare applicazione per rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. 24796/2005).

Conseguentemente anche la sentenza additiva della Corte Costituzionale, che ha esteso la responsabilità del F.G.V.C., costituito con la L. n. 157 del 1992 (art. 25, 1 e 4) al caso in cui l’assicurazione dell’esercente l’attività venatoria che ha cagionato il danno sia posta in l.c.a., non può avere l’effetto di estendere l’efficacia di detta norma a sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, in coerenza con la successione delle leggi e la conseguente irretroattività della nuova norma (art 11 preleggi), principio generale cui soltanto il legislatore può derogare, in modo espresso e comunque non equivoco, quando ricorrano particolari esigenze. Ne deriva l’inesistenza di dubbi con riguardo all’art. 3 Cost. per i rapporti sorti nella vigenza della L. n. 968 del 1977 e non ancora esauriti alla data della pronuncia additiva della Corte Costituzionale sulla L. n. 157 del 1992, art. 25 perchè detta pronuncia, in virtù del principio di uguaglianza, non può avere l’effetto di costituire un rapporto sostanziale tra la vittima della caccia e il F.G.V.C., che la L. n. 968 del 1977 non aveva istituito, per i danni derivati da un incidente verificatosi nella vigenza di quest’ultima.

Quindi, essendosi l’incidente di cui è causa verificato nel novembre 1989, il F.G.V.C, non è successore a titolo particolare nei rapporti giuridici dell’impresa sottoposta a l.c.a. e di conseguenza la Toro assicurazioni, impresa designata per la Liguria da detto Fondo ad agire in suo nome e per conto per gli incidenti di caccia verificatisi dopo l’entrata in vigore della L. n. 157 del 1992, non è legittimata a rappresentarla in questo giudizio di risarcimento del danno cagionato nel 1989 dal D., assicurato con la Firs successivamente assoggettata a l.c.a..

E poichè anche il soggetto non citato nè intervenuto nel giudizio di merito, se coinvolto nella decisione della lite dalla statuizione di accertamento o di condanna a suo carico, assume perciò la qualità di parte, ai fini della proponibilità dei gravami consentiti alle parti soccombenti (Cass. 67/2009), la statuizione della Corte di merito secondo cui il F.G.V.C, è succeduto nei diritti e negli obblighi della Firs, al quale pertanto sarebbe opponibile la sentenza di accertamento del debito nei confronti di quest’ultima, determina l’interesse del Fondo all’impugnazione, tramite la Toro assicurazioni che lo rappresenta, onde impedire che divenga definitiva la soggezione all’azione esecutiva del danneggiato.

2.- Il secondo motivo della società Toro assicurazioni s.p.a. ed il ricorso incidentale autonomo della Firs possono esaminarsi congiuntamente.

2.1- Deduce la società Toro assicurazioni s.p.a.: “Art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione della L. Fall. ed in particolare dell’art. 201, dell’art. 66 e dell’art. 52 della prefata legge”.

Erroneamente la sentenza di appello ha affermato che la decisione nei confronti della Firs ha valore di accertamento mentre il credito del M. era accertabile ed esigibile soltanto in sede fallimentare e quindi le domande nei confronti della Firs in l.c.a. erano improcedibili.

2.2- Deduce la Firs con il ricorso incidentale autonomo:

1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 disp. gen. e dei principi che disciplinano l’istituto dell’analogia con riferimento a norme speciali: art. 360 c.p.c., n. 3 Violazione e falsa applicazione della l. Fall., artt. 51, 52 e 201 nonchè dei principi che escludono la possibilità dell’accertamento di pretese creditorie nei confronti di un’ impresa in l.c.a., al di fuori dei modi e termini di cui alla legge fallimentare (concorso nell’accertamento del passivo): art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., n. 5”.

Le sentenze additive della Corte Costituzionale non possono creare una norma analoga alla L. n. 990 del 1969, art. 25 che consente di proseguire il giudizio pendente nei confronti dell’impresa in l.c.a.

nei confronti di quella designata, previa comunicazione della pendenza della lite, poichè detta norma è speciale rispetto alle norme generali della legge fallimentare e su tale punto non vi è pronunzia. Pertanto il precitato art. 25 non può esser esteso oltre i casi previsti e quindi la domanda nei confronti della Firs era improcedibile.

I motivi sono fondati.

Ed infatti va ribadito che a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi della L. Fall., art. 201 e segg. (Cass. 4193/2004, 27679/2008), della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d’ufficio e pur nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga alla L. n. 990 del 1969, art. 25 (Cass. 4193/2004, 27679/2008). Ne consegue che la costituzione in giudizio del commissario liquidatore – come nella fattispecie in cui il processo è stato riassunto nei suoi confronti – non può influire sull’effetto impeditivo della proseguibilità del giudizio determinato dall’attivazione sulla procedura concorsuale, posto a salvaguardia della “par condicio creditorum” (Cass. 6659/2001, 1010/2004).

3.- Concludendo in accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale va cassata la sentenza impugnata in parte qua e, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della società Toro assicurazioni, nella qualità di rappresentante legale del F.G.V.C., e l’inesistenza dell’azione esecutiva nei confronti di detto Fondo in relazione alla domanda risarcitoria di M.R.. In accoglimento del ricorso incidentale va dichiarata l’improcedibilità della domanda di M.R. nei confronti della Firs in l.c.a. Si compensano le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, il M. e D.G., mentre, ferma la sentenza di secondo grado di condanna di D.G. a risarcire i danni a M.R., egli va condannato a rimborsargli le spese di primo e secondo grado, per intero, nella misura liquidata dai rispettivi giudici.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata e, in relazione ai motivi accolti, dichiara la carenza di legittimazione passiva della s.p.a. Toro assicurazioni, nella qualità, e l’inesistenza dell’azione esecutiva nei confronti del F.G.V.C. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la s.p.a.

Toro assicurazioni, la Firs in l.c.a., M.R. e D. G.. Dichiara improcedibile la domanda M.R. nei confronti della Firs assicurazioni in l.c.a. Conferma la sentenza di appello di condanna di D.G. a risarcire i danni a M.R. e lo condanna a rimborsargli le spese del giudizio di primo e secondo grado, per intero, nella misura liquidata dai rispettivi giudici.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA