Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5662 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10732-2012 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. PRESTINARI

13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.D., ricorre avverso la sentenza n. 134/30/11, depositata in data 15/11/2011, con la quale la CTR della Lombardia, Sez. Milano, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado respinse i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA, emessi dall’Agenzia delle Entrate con riferimento agli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003;

in particolare, per quanto di interesse, la CTR ha fondato la pronuncia oggetto di impugnativa sui seguenti presupposti: a) sulla base di quanto contenuto nel PVC deve ritenersi sussistente l’impresa occulta, avente ad oggetto il commercio di autoveicoli, in ragione dei rilevanti importi dei movimenti del conto bancario di cui era titolare P.D.; b) su tale punto, il contribuente non ha dedotto, alcuna, specifica censura, essendosi limitato a riportare alcune parti del PVC, concernenti le risposte fornite, dallo stesso contribuente, ai verbalizzanti; c) dette risposte non davano, alcuna, chiara spiegazione in merito ai movimenti bancari oggetto di accertamento; d) non sono fondate le censure mosse dal contribuente in relazione alla mancata considerazione, negli avvisi impugnati, del conto dei presunti costi relativi all’acquisto degli autoveicoli poi rivenduti, e sostenuti dal P. nell’esercizio dell’attività d’impresa; e) tali costi non potevano essere riconosciuti, poichè non risultavano dalle scritture contabili, e non erano stati, comunque, comprovati dal contribuente;

avverso tale sentenza ricorre P.D., affidandosi a quattro motivi;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento induttivo fondato, ai fini IVA, sui redditi ed i volumi d’affari determinati in misura pari ai versamenti ed ai prelevamenti risultanti dai conti correnti;

2. con il secondo mezzo di gravame viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla verifica sull’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale ascrivibile al contribuente;

3. con il terzo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, art. 32, n. 2, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, e dell’art. 75 vecchio TUIR, per avere la CTR errato nel contestargli l’esercizio di attività d’impresa occulta, sulla base di redditi accertati induttivamente sulla scorta ed in misura pari ai versamenti ed ai prelevamenti emergenti dai conti correnti;

4. con il quarto motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla sussistenza del diritto del contribuente ad ottenere la deduzione dei costi sostenuti, costi la cui esistenza era, peraltro, nota all’Ufficio;

5. vanno, divisati, congiuntamente per ragioni di ordine logico il primo ed il terzo motivo del gravame;

6. le censure prospettate con i suddetti mezzi di gravame hanno ad oggetto l’individuazione dei presupposti che legittimano l’Ufficio a procedere ad accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, nonchè del correlato ambito probatorio incombente sulle parti costituenti il rapporto tributario;

7. al riguardo, il Collegio ritiene di dover dare continuità ad un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 18081/10 – Cass. n. 11102/17), secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, attraverso gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuata sia estranea a fatti imponibili;

8. del tutto coerente rispetto a tale principio, appare, quindi, quanto affermato sul punto dalla CTR che, ha, parimenti, rilevato che nel caso quale quello in disamina, di acquisizione di movimenti di un conto corrente bancario, riconducibili ad una attività di impresa debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive sia quelle passive, in termini conformi all’orientamento di questa Corte che “nella subiecta materia” ha, pure, specificato come non si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, la cui indicazione e prova risulta, invece, a carico del contribuente(Cass. n. 16896/14);

9. nè, sotto tale profilo, risultano conducenti le doglianze attraverso le quali parte ricorrente afferma l’esistenza di elementi probatori, ignorati dalla CTR, ed attestanti la deducibilità dei costi sostenuti dal contribuente, atteso che la tesi dell’Ufficio, asseverata come convincente dal giudice di secondo grado, in quanto fondata da concreti dati contabili, afferendo al merito della questione non è suscettibile di censura in questa sede;

10. risultano, infine, inammissibili il secondo ed il quarto motivo attinenti, entrambi, doglianze concernenti l’assetto motivazionale della sentenza assoggetta a gravame;

11. infatti, al di là dell’intestazione formale dei suddetti mezzi di gravame, il ricorrente chiede, sostanzialmente, un riesame nel merito della vicenda processuale (sintomatica, al riguardo, appare la riproduzione, nel ricorso, dei verbali di contraddittorio instaurati dall’Ufficio con il contribuente, e le critiche rivolte alla mancata valutazione del contenuto di tali verbali, da parte della CTR) che esula dal potere di valutazione del giudice di legittimità che, attiene, invece, al controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, e di verificarne l’attendibilità e la concludenza;

12. per quanto precede il ricorso va rigettato; le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso in epigrafe, e per l’effetto condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio liquidate in Euro 12000,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 marzo 2020

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