Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5661 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5661 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 27351-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3574

PADULA DI PADULA DOMENICO INDUSTRIA FALEGNAMERIA SAS;
– intimato –

Nonché da:
PADULA DI PADULA DOMENICO INDUSTRIA FALEGNAMERIA SAS
in persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 12/03/2014

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato EMILIO VINCENZO
con studio in NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA F-10
giusta delega a margine;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 119/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 12/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

R.G.N.27351/09

Oggetto: accert. reddito
soc. di persone
Ragioni della decisione

L’Agenzia delle Entrate ricorre, nei confronti della Padula s.a.s. (che resiste
proponendo altresì impugnazione incidentale), per la cassazione della sentenza n.

accertamento per Iva e Irap, la CTR Campania sez. n. 24, in parziale accoglimento
dell’appello dell’Agenzia, stabiliva in C 20.000 il maggior reddito accertato per
l’anno 2000.
Deve essere innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso
la medesima sentenza.
Deve essere esaminato prioritariamente il secondo motivo del ricorso principale,
col quale la ricorrente deduce la nullità del procedimento per difetto di integrità
del contraddittorio.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 14815 del 2008) hanno infatti affermato
che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917/8
e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso-, sicché tutti
questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia
non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti
siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,
bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Pertanto, il ricorso proposto anche da uno
soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari

119/24/08 con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di

è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio.
Deve essere ulteriormente precisato che, secondo la giurisprudenza di questo
giudice di legittimità, l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una
società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di
impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” nei confronti dei soci e,

previsto dal combinato disposto di cui agli arti. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600
del 1973 e 5 d.P.R. n. 917 del 1986, di unicità di accertamento ed automatica
impu azione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli
utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società
e dei soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico
atto, ad accertamenti ILOR (o, come nella specie, Irap) ed IVA a carico di una
società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il
profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non
suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si
sottrae al vincolo necessario di “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità
delle due situazioni (v. cass. n. 12236 del 2010).

Il motivo in esame deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri
motivi e del ricorso incidentale, e la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli per la celebrazione del
giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del
rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del citato art. 14
D.Lgs. n. 546 del 1992, mentre l’eventuale formazione di giudicati parziali
(riferiti, cioè, a singole posizioni) sarà valutata tenendo conto dei limiti soggettivi
stabiliti dall’art. 2909 c.c.
Considerato che la citata pronuncia delle sezioni unite è successiva alla
proposizione del ricorso introduttivo e tenuto conto dello sviluppo dell’intera
vicenda processuale, si ritiene di compensare le spese dell’intero processo finora
svolto.
PQM
La Corte

quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello

Riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli
altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria provinciale di Napoli. Compensa le spese dell’intero
processo.

L’EstenyA}

Il Pr idente

Roma 11-12-2013

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