Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5661 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. I, 02/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22551/2015 proposto da:

Centro Athena S.n.c., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Saetta Concetta, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S.L. Napoli (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 41, presso

lo studio dell’avvocato Patti Salvatore Lucio, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 922/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 922/2015 pubblicata il 21-2-2015 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da Centro Athena s.n.c. nei confronti dell’ASL Napoli (OMISSIS), confermando la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 2503/2005 emesso dal Tribunale di Napoli avente ad oggetto il pagamento di Euro 470.157,89 preteso nei confronti dell’ASL Napoli (OMISSIS) da Centro Athena s.n.c. a titolo di corrispettivi per prestazioni riabilitative L. n. 833 del 1978, ex art. 26, rese da detta società in regime di accreditamento provvisorio per i mesi di aprile, maggio e giugno 2004 in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale. La Corte territoriale ha affermato che era provata l’esistenza del rapporto di accreditamento provvisorio, come da contratto sottoscritto dalle parti relativo all’anno 2004, ma la struttura privata, cui incombeva l’onere probatorio dei fatti costitutivi del credito azionato, non aveva dimostrato: (i) il mancato superamento, con riferimento all’intero anno di riferimento, della capacità operativa massima; (ii) se la capacità operativa massima indicata si riferisse alle prestazioni riabilitative di cui chiedeva la remunerazione; (iii) il mancato superamento del tetto di spesa stabilito dalla Regione per la branca della riabilitazione.

2. Avverso questa sentenza Centro Athena s.n.c. propone ricorso, affidato a due motivi, resistito con controricorso dall’ASL Napoli (OMISSIS).

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., circa la ripartizione dell’onere probatorio relativo al superamento della capacità operativa massima, della D.G.R.C. n. 377 del 1998, D.G.R.C. n. 1272 del 2003 e della D.G.R.C. n. 48 del 2003, del Protocollo d’Intesa del 15.10.2004, nonchè del CONTRATTO stipulato tra le parti per l’anno 2004 ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies e del principio di legittimo affidamento delle strutture, in quanto la P.A. ha assunto determinazioni ablative del diritto della società ricorrente alla remunerazione delle prestazioni, in palese contrasto con le norme poste ai fini della regolamentazione del procedimento di accertamento e tempestiva comunicazione del superamento della capacità operativa massima”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “insufficiente e contraddittoria, motivazione circa la prova del diritto di credito vantato dalla struttura, fatto questo controverso e decisivo del giudizio”. Nell’illustrare congiuntamente i due motivi, la ricorrente assume che la pretesa creditoria azionata sia fondata, certa, liquida ed esigibile, come documentato in base alle fatture e alle distinte riepilogative, non avendo il distretto sanitario emesso note di addebito entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture, come previsto dall’art. 7, comma 1, del contratto sottoscritto dalle parti per l’anno 2004. Deduce che l’onere della prova relativa al mancato superamento delle capacità operative massime incombeva sull’ASL in quanto condizione impeditiva del pagamento in contestazione, e non quale elemento costitutivo della pretesa creditoria. La ricorrente richiama in dettaglio i dati riportati nella documentazione allegata e rimarca che da detti dati si evince il mancato superamento della capacità operativa massima. Deduce che la ASL non aveva effettuato la verifica della regolarità delle prestazioni, la cui esecuzione non era in contestazione, entro i termini previsti dalla legge e nel contratto ed inoltre aveva contestato in modo generico la sussistenza del credito azionato.

3. Pregiudizialmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla controricorrente, del primo motivo di ricorso, essendo sufficientemente illustrati l’esposizione dei fatti di causa e la denuncia del vizio di violazione di legge (art. 2967 c.c.) in correlazione con le parti della sentenza censurate.

3.1. La doglianza riguardante la violazione dell’art. 2967 c.c., formulata con il primo motivo, è fondata.

Il superamento della capacità operativa massima (di seguito per brevità C.O.M.) è fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore (cfr. Cass. n. 30283/2019; n. 19360/2017; n. 16380/2019). Questa Corte ha chiarito, con le citate pronunce, che la struttura sanitaria che pretende il pagamento del corrispettivo deve dare prova che le prestazioni siano state effettivamente erogate e rientrino nella tipologia di quelle accreditate ed autorizzate, mentre spetta alla A.S.L. la prova del fatto estintivo, tra cui rientra il superamento della C.O.M.. Infatti, nell’economia dell’onus probandi, siccome delineato dal paradigma dell’art. 2697 c.c., il fatto negativo va apprezzato considerando che “ciò che assume rilievo è la sua efficacia di impedire il dispiegarsi di un fatto costitutivo”, di talchè l’onere di provarlo compete a chi resiste alla pretesa fatta valere in giudizio (Cass. n. 16380/2019 e n. 3403/2018). Non grava, pertanto, sulla struttura sanitaria privata l’onere di provare di aver rispettato la C.O.M., il cui mancato superamento non si configura come fatto costitutivo della pretesa creditoria.

3.2. E’ stato altresì precisato da questa Corte, in tema parallelo a quello di cui trattasi, che il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice (così da ultimo, tra le tante Cass. 13884/2020). Infine, per completare il quadro sul tema della ripartizione dell’onere probatorio come ricostruito dalle citate pronunce di questa Corte, va ribadito che incombe sulla struttura accreditata l’onere della prova dell’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget, in quanto il principio cardine che governa l’intera materia è quello secondo cui “l’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile”, al punto da “conformare” lo stesso contenuto della relazione contrattuale corrente tra la struttura accreditata e l’azienda sanitaria, secondo un fenomeno che può ricostruirsi alla stregua di un’eterointegrazione del suo oggetto.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso merita accoglimento, restando assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e la causa va rimessa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) è fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice”.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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