Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5660 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5660 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 27302-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PADULA ANTIMO;
– intimato –

Nonché da:
PADULA ANTIMO elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

Data pubblicazione: 12/03/2014

CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato

EMILIO VINCENZO con studio in NAPOLI CENTRO
DIREZIONALE ISOLA F-10 giusta delega a margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

avverso la sentenza n. 115/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 29/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.

– intimato –

R.G.N.27302/09

Oggetto: reddito di partecip.
a soc. di persone

Ragioni della decisione

L’Agenzia delle Entrate ricorre, nei confronti di Antimo Padula (che resiste

115/24/08 con la quale la CTR Campania sez. n. 24 stabiliva per l’anno 2001 in e

10.000 il maggior reddito riveniente dalla partecipazione alla società Padula s.a.s.
Deve essere innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso
la medesima sentenza.
Con un unico motivo, la ricorrente principale deduce la nullità del procedimento
per difetto di integrità del contraddittorio.
La censura è fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 14815 del 2008) hanno infatti affermato
che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917/8
e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso-, sicché tutti
questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia
non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti
siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,
bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Pertanto, il ricorso proposto anche da uno
soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari
è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio.

proponendo altresì impugnazione incidentale), per la cassazione della sentenza n.

Il ricorso principale deve essere pertanto accolto, con assorbimento del ricorso
incidentale, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla
Commissione tributaria provinciale di Napoli per la celebrazione del giudizio di
primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio
dovrà disporre l’integrazione del contradditto- rio, ai sensi del citato art. 14 D.Lgs.
n. 546 del 1992, mentre l’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè,

dall’art. 2909 c.c.
Considerato che la citata pronuncia delle sezioni unite è successiva alla
proposizione del ricorso introduttivo e tenuto conto dello sviluppo dell’intera
vicenda processuale, si ritiene di compensare le spese dell’intero processo finora
svolto.
PQM
La Corte
Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e il
ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria provinciale di Napoli. Compensa le spese dell’intero processo.

Roma 11-12-2013

a singole posizioni) sarà valutata tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti

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