Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5660 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell’avvocato

VIGGIANO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato DE ZIO DI

MYRA ITALO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato RAFANIELLO

MARGHERITA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONE ROBERTO con

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 496/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

Seconda Sezione Civile, emessa l’11/03/2005; depositata il

24/05/2005; R.G.N. 1911/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.M. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza 11.3-24.5.2005 n. 496/05 della Corte d’Appello di Bari.

Ha resistito con controricorso A.G..

A.G. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto ribadito il seguente principio di diritto: “Ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate”‘(Cass. Sentenza n. 15808 del 2/06/2008).

Nella fattispecie il ricorso non comprende una parte dedicata all’esposizione sommaria dei fatti di causa (dopo l’intestazione inizia l’esposizione dei motivi; dopo la quale vi è solo l’indicazione del valore della causa e l’elenco dei documenti da depositare); nè dall’esposizione dei motivi è possibile dedurre “… la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate ..”.

Non rimane pertanto che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come esposto nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di Cassazione liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila euro) per onorario, oltre Euro 200,00 (duecento euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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