Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5660 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26460/2014, proposto da:

Fondazione Santa Lucia, in persona del l.r.p.t., rappresentata e

difesa dall’avv. Nunzio Lanteri, elettivamente domiciliata presso lo

studio Santoro in Roma alla via della Camilluccia n. 535;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 383/04/13 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, emessa in data 24/9/2013, depositata il

9/10/2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019, dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Fondazione Santa Lucia ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 383/04/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito C.t.r.), emessa in data 24/9/2013, depositata il 9/10/2013 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Irpeg ed Irap per l’anno di imposta 2005;

a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a) (nel testo vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, la C.t.r. non ha tenuto conto del chiaro disposto normativo, vigente ratione temporis, in base al quale ” Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione… i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dal D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”;

nella specie, la Fondazione aveva prodotto la relazione richiesta dalla norma, attestante che solo il 12,50% dei costi dell’anno 2005 non era deducibile, a fronte del 20% riconosciuto dalla C.t.r. sulla base di ulteriori considerazioni, in violazione del disposto normativo;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, sussisterebbero i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni, in quanto il quadro normativo, al momento dell’introduzione dell’agevolazione ai fini dell’Irap, relativa all’esclusione dalla base imponibile del costo del personale dedicato alla ricerca, non era di facile interpretazione, tanto che la Fondazione aveva presentato apposito interpello, procedendo prudenzialmente alla dichiarazione, senza tener conto dell’agevolazione in questione;

il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;

in base al disposto normativo dell’adi1 citato, sono ammessi in deduzione i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, a condizione che sia rilasciata l’attestazione di effettività degli stessi proveniente dai soggetti qualificati, indicati dalla norma;

tale attestazione costituisce condizione per la deducibilità dei costi, la cui destinazione al compenso del personale addetto alla ricerca e sviluppo, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, è, comunque, sottoposta al controllo dell’amministrazione finanziaria, che può motivatamente negarne la deducibilità, discostandosi da quanto attestato dai soggetti abilitati a tanto;

la fondazione ricorrente deduce di aver provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa citata ai fini della deducibilità dei costi, adeguando la propria richiesta, corredata della necessaria attestazione, al parere espresso dall’amministrazione a seguito di interpello della contribuente;

il giudice di appello, pur dando atto della certificazione prodotta dalla ricorrente ai sensi di legge, con l’attestazione specifica e separata dei costi per il personale dedito ad attività di ricerca ed assistenza sanitaria, se ne discosta e procede ad una decurtazione in maniera generica e forfettaria del quantum deducibile, senza chiarire gli elementi in base ai quali ritiene che la certificazione sia parzialmente da disattendere, facendo riferimento ad un mero rapporto in percentuale sul costo complessivo del personale dipendente nell’anno di imposta in questione;

ciò in violazione della norma che prevede la deducibilità del costo, supportato da idonea certificazione di effettività (a meno che, come si è detto, l’Amministrazione finanziaria non se ne discosti motivatamente);

pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.t.r. del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 marzo 2020

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