Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5659 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F., (OMISSIS), da considerare domiciliato in

Roma, presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e

difeso dall’Avvocato BELMONTE GUIDO con studio in 80135 NAPOLI Salita

Pontecorvo, 86 con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 83-A, presso lo studio dell’avvocato

ZIPPARRO WLADIMIRA, rappresentata e difesa dall’avvocato DE ROBERTO

ANIELLO con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 979/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Seconda Sezione Civile, emessa il 06/04/2005; depositata il

26/04/2005; R.G.N. 3254/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con ricorso L. n. 392 del 1978, ex art. 45, depositato il 3 1.1.1994, la signora C.L., assumendo di aver stipulato in data 9.2.1987 contratto di locazione, relativo ad un appartamento in (OMISSIS) via (OMISSIS), di proprietà del prof. P.F., ne deduceva la simulazione relativa, in quanto la destinazione “studio medico” indicato nel contratto doveva ritenersi fittizia. Il locatore, infatti, era consapevole che la C., studentessa di scienze biologiche, non era medico e che conseguentemente il cespite sarebbe stato utilizzato per abitazione.

La ricorrente, pertanto, chiedeva al Pretore di Napoli la declaratoria di simulazione relativa e di illiceità, L. n. 392 del 1978, ex art. 79, del contratto di locazione, con la conseguente regolamentazione del rapporto, applicandosi di diritto le norme sull’uso abitativo previste dalla richiamata legge e la pedissequa condanna del locatore al pagamento di L. 56.277.393, costituenti la differenza tra il canone legale e quello versato dal febbraio 1987 all’ottobre 1993, con rivalutazione ed interessi legali.

Radicatosi la lite, si costituiva il convenuto chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., avendo egli intrapreso un’altra causa avanti il Tribunale di Napoli finalizzata alla risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice consistente nel mutamento di destinazione dell’immobile convenzionalmente stabilita.

Nel merito, contestava la domanda attorea rilevandone l’infondatezza, deducibile dalla esplicita richiesta della ricorrente di dover adibire l’appartamento a studio professionale, sia proprio che del fidanzato medico.

(… OMISSIS …) la causa fu decisa con sentenza parziale che dichiarava la simulazione relativa del contratto di locazione in epigrafe, sottoscritto l’8.2.1987, ed in virtù di automatica sostituzione delle clausole nulle, statuiva che il rapporto locativo intercorso tra le parti doveva essere disciplinato dalla norma prevista dalla L. n. 392 del 1978, per l’uso abitativo. (… OMISSIS …).

Successivamente il Giudice decideva la causa condannando il P. al pagamento dell’importo di Euro 22.571,00 per le causali di cui innanzi, oltre interessi e spese di giudizio in Euro 7055,00. Compensava, inoltre, le spese di CTU rigettando ogni altra domanda.

Avverso le predette sentenze (quella parziale n 12370/02 dell’8.10.02 e quella n. 5933/04 del 28.4.2004) ha proposto appello P. Franco per le ragioni che saranno esposte in motivazione.

L’appellata, costituitasi, ha contestato la impugnazione chiedendone il rigetto ed ha espletato appello incidentale, (… OMISSIS …).

All’udienza del 30.3.2005 il Collegio ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo.

Con sentenza 6 – 26.4.2005 la Corte d’Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “rigetta l’appello principale;

accoglie parzialmente l’appello incidentale ed in riforma della sentenza n 5933 del 28.4.2004, condanna P.F. al pagamento, in favore di C.L.:

della somma di Euro 23.150,76, oltre gli interessi legali, sugli importi delle differenze mensili (così come determinati dal perito di ufficio) dalle singole scadenze mensili al saldo effettivo;

della somma di Euro 524.11,oltre interessi legali dal 4.2.1988 al saldo, della somma di Euro 1.353,11 per spese CTU di primo grado,oltre interessi legali a far data dal 28.4.2004 e fino al saldo effettivo;

della somma di Euro 1.782,00 per diritti di procuratore, relativi al giudizio di primo grado, oltre interessi legali a far data dal 28 4.2004 e fino al saldo effettivo e che attribuisce all’avv. Aniello De Ruberto anticipatario;

delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.850,00 di cui Euro 150,00 per spese, Euro 700,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari,oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione P. F. esponendo quattro motivi.

Ha resistito con controricorso C.L..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo P.F. denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI all’art. 156 c.p.c., comma 2, art. 429 c.p.c., commi 1 e 2, art. 420 c.p.c., comma 4. IN RELAZIONE ALLA NORMA dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4” esponendo doglianze da riassumere come segue. L’udienza di discussione risultava fissata per il 7 aprile 2004 e al termine di quella stessa udienza il Giudice avrebbe dovuto adottare, come per legge, la sua decisione, leggendone poi immediatamente il dispositivo. Ma al termine dell’udienza del 7 aprile 2004 il Giudice, omettendo di leggere alcun dispositivo della sentenza che in quella stessa udienza andava adottata, rinviò il procedimento al 28 aprile 2004 “per la lettura della sentenza o del dispositivo”, e nella successiva udienza del 28 aprile 2004 emise il provvedimento seguente: “rimette la causa al tribunale in composizione monocratica che la decide con separata sentenza di cui si da lettura in pubblica udienza”. Nella sentenza, poi, all’ultimo rigo, è scritto: “Così deciso in Napoli nell’udienza di discussione del 28 aprile 2004”. Quest’ultima affermazione appare manifestamente in contrasto con quanto scritto all’udienza di discussione del 7 aprile 2004: e cioè: rinvia al 28 aprile 2004 per la lettura della sentenza o del dispositivo, vai quanto dire per quella sola lettura ma non anche per una prosecuzione dell’udienza di discussione. Era peraltro quella del 7 aprile (e quella sola), non anche quella del 28 aprile 2004, l’udienza fissata per la discussione, e in cui la discussione s’era peraltro esaurita: era quindi quella del 7 aprile 2004 (non altra successiva) l’udienza in cui si sarebbe dovuto, a pena di nullità insanabile, decidere la causa e leggere, al termine della stessa, il dispositivo della sentenza.

Il motivo non può essere accolto per le seguenti due ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche da sola: – A) il motivo deve ritenersi anzitutto inammissibile prima ancora che privo di pregio;

infatti anche nell’ipotesi – peraltro non verificatasi – di nullità della sentenza di primo grado, la soluzione non muterebbe, dovendo ritenersi insussistente l’interesse della parte ricorrente a far valere la doglianza in questione; va infatti confermato il seguente principio di diritto (da ritenersi applicabile, quanto alla conclusione, nella fattispecie essendo assimilabile la situazione processuale): “Nelle controversie soggette al rito del lavoro l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall’art. 161 cod. proc. civ.,, comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l’appello, possa nè rimettere la causa al primo giudice – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. – nè limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere fa causa nel merito; pertanto, qualora il giudice d’appello proceda all’esame delle altre censure dedotte con l’impugnazione, difetta l’interesse a far valere come motivo di ricorso per Cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d’appello, perchè l’eventuale rinvio ad altro giudice d’appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione”. Cass. Sentenza n. 10869 del 11/05/2006; v. anche Cass. Sentenza n. 82 del 08/01/2003 e Cass. Sentenza n 13781 del 07/11/2001); – B) per completezza va precisato che la motivazione esposta dalla Corte di merito è immune dai vizi lamentati; a tal proposito va confermato il seguente principio di diritto (da ritenere applicabile nella fattispecie): “Nel rito del lavoro non determina nullità della decisione e del procedimento la lettura del dispositivo in altra udienza, successiva a quella di discussione della causa, in quanto tale irregolarità non impedisce all’atto di raggiungere il suo scopo, nè comporta una violazione insanabile dei diritti di difesa, come nel diverso caso di omessa lettura del dispositivo che determina, invece, la nullità insanabile della sentenza per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto.” (Cass. Sentenza n. 16114 del 14/07/2006; cfr. cass. N. 1729 del 1998 Rv. 512759);

I motivi secondo, terzo e quarto vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI AGLI artt. da 1362 a 1371 c.c., IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., n. 3” esponendo doglianze da riassumere come segue. Assume la Corte che, non essendo la C. (dalla quale la richiesta di locazione proveniva) una studentessa di medicina, il prof. P., medico e docente universitario, non avrebbe potuto ignorare che la futura conduttrice, mancando del necessario titolo abilitante, non si sarebbe trovata, almeno in tempo prossimo, nella condizione di poter “esercitare l’attività di medico chirurgo”. E di rincalzo la Corte afferma che l’argomentazione dell’appellante secondo la quale tuttavia “la laurea in scienze biologiche abilita all’esercizio di studio professionale medico”, non appare fondata perchè l’unica laurea che consente l’esercizio dell’attività di medico è quella, in medicina e chirurgia. La Corte di merito, in altre parole, ha valutato l’espressione di studio professionale medico, contenuta nel contratto, come sinonimo di ambulatorio medico chirurgico. Ma non ha considerato che lo “studio professionale”, ossia lo “studio professionale del settore medico”, può esser anche quello addetto alfa diagnostica strumentale o di laboratorio. E nel novero degli studi professionali medici rientra certamente il laboratorio di analisi mediche. Risultava dagli atti di causa essere stato proprio questo il motivo per il quale, al momento della stipula del Contratto la C., interpellata sul tipo di studio professionale che intendeva intraprendere si era riferita genericamente allo studio professionale medico; senza precisare cioè di quale attività medica si trattasse, ma certamente riferendosi alle attività di laboratorio analisi mediche.

Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI agli artt. 1594, 2727 e 2729 c.c., comma 1, IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., n. 3” esponendo doglianze da riassumere come segue. La Corte ha affermato la sussistenza della simulazione in questione sulla base di una serie di elementi elencati dalla parte ricorrente da a) a q)). Tale sequela di fatti noti, che solo per il numero può apparire imponente, annovera in realtà elementi probatori su nessuno dei quali è possibile fondare delle presunzioni nel rispetto delle norme di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., comma 1, la parte ricorrente espone poi specifiche critiche su ciascuno di tali punti)). Nessuno dei fatti che la Corte ha preso in esame per ricavarne la prova del fatto incerto dell’accordo simulatorio può dirsi un fatto noto: vale a dire certo, provato, e non meramente possibile o probabile. Gli stessi fatti, poi, ancorchè contenuti nell’ambito della mera probabilità, (o plausibilità) e perciò non mai della certezza, non solo non rivelano i requisiti di gravità, precisione e concordanza che ne legittimerebbero l’assunzione nella sfera della prova presuntiva, ma sono in parte addirittura coerenti con l’ipotesi che la volontà delle due parti non avesse dato luogo ad alcuna simulazione.

Con il quarto motivo la parte ricorrente denuncia “MANCANZA O QUANTO MENO INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATO DALLE PARTI: art. 360 c.p.c., n. 5” lamentando che la Corte, adeguandosi al giudizio espresso in primo grado dal Tribunale, ha deliberatamente trascurato (e addirittura ignorato) le risultanze della prova testimoniale, omettendo di procedere a una più attenta loro valutazione come l’appellante aveva richiesto.

I motivi in esame sono privi di pregio in quanto la motivazione esposta nell’impugnata decisione è sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato quanto segue: – A) la doglianza basata sul rilievo che la Corte ha “… valutato l’espressione di studio professionale medico, contenuta nel contratto, come sinonimo dell’altro di ambulatorio medico chirurgico …” concerne una interpretazione e dunque un giudizio tipicamente di merito che (nella specie) si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi lamentati (cfr. tra le altre Cass. n. 9234 del 20/04/2006: “il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata”; cfr. inoltre Cass. S. U. n. 05802 dell’11/06/1998; cfr. anche, tra le successive: Cass. Sentenza n. 18119 del 02/07/2008; Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007;

Sentenza n. 18119 del 02/07/2008; Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009); – B) se si valuta la motivazione contenuta nell’impugnata sentenza pure nelle sue parti implicite appare evidente che la Corte non ha affatto ritenuto necessaria la contemporanea sussistenza di tutti gli elementi di convincimento in questione (elencati con le lettere da “a” a “q” nel secondo motivo) per sorreggere il giudizio di sussistenza della simulazione; essendo sufficiente allo scopo pure una parte di detti elementi; e tale implicita valutazione è ancora una volta un giudizio tipicamente di merito che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi lamentati; per la medesima ragione si sottraggono al sindacato di legittimità le valutazioni esposte a proposito di ogni singolo elemento; – C) le doglianze esposte a proposito delle “…

risultanze della prova testimoniale…” sono inammissibili prima ancora che prive di pregio poichè il contenuto delle deposizioni in questione non viene integralmente e ritualmente riportato.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come esposto nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento euro) per spese vive e oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA