Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5658 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIUSEPPE MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato

GRIMALDI DANIELE, rappresentati e difesi dall’avvocato RIZZO ANTONINO

con studio in 98122 MESSINA Via Dei Verdi, 6 con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE ANAS O ENAS, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

Sezione Promiscua, emessa il 17/06/2004; depositata il 31/08/2004;

R.G.N. 241/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato ANTONIO RIZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel l’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con separate citazioni del giugno 1997 F. e M. G. convenivano in giudizio, davanti al Pretore di Messina, l’Anas, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento del danno cagionato dall’allagamento dei rispettivi appartamenti ubicati in (OMISSIS), Vill. (OMISSIS), conseguenti alla tracimazione delle acque dalla SS. 114, cagionate dall’omessa manutenzione del relativo sistema di smaltimento delle acque piovane.

Si costituiva in giudizio l’ente convenuto, che contestava la domanda, deducendo che il danno era da ascrivere a un eccezionale nubifragio che aveva colpito la provincia e che aveva determinato la dichiarazione dello stato di emergenza.

Riuniti i giudizi, veniva acquisito l’accertamento tecnico preventivo già espletato a richiesta degli attori; quindi, espletata ctu, il Tribunale, con sentenza n. 22/03 del 9.1.03, rigettava la domanda.

Con atto notificato il 26 febbraio 2003 i M. proponevano appello; quindi, costituitasi l’ENAS (subentrata all’ANAS) (…OMISSIS …)”.

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 17.6 – 31.8.2004, definitivamente pronunciando, decideva come segue:

“1) rigetta l’appello;

2) dichiara compensate le spese di questo grado”.

Contro questa decisione M.F. e M.G. hanno proposto ricorso per Cassazione con un motivo.

L'”…ANAS S.p.A., già AMAS Ente Nazionale per le Strade …” ha resistito con controricorso M.F. e M.G. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico, articolato motivo M.F. e M. G. lamentano “Violazione degli artt. 115, 116, 244 c.p.c., e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento agli artt. 2043 e 2051 c.c.” esponendo doglianze da riassumere come segue. La Corte territoriale ha ritenuto che nel caso si potesse configurare un’ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore sulla base di elementi insufficienti, senza considerare adeguatamente le risultanze prospettate dagli attuali ricorrenti; ed in particolare che: – a) gli accertamenti eseguiti in sede di istruzione preventiva 29/11/1996, praticamente nella immediatezza dell’evento calamitoso de quo, hanno evidenziato che i pozzetti ed i tombini stradali “erano ancora visibilmente intasati”; – b) gli accertamenti eseguiti, poi, in sede di consulenza d’ufficio, nella fase di merito, hanno evidenziato che l’eccezionalità dell’evento invocato dal convenuto, non può esimere lo stesso dall’essere accusato di trascuratezza nello espletamento della sorveglianza e manutenzione dell’opera in oggetto, che si evince dalla semplice osservazione fotografica; e che se i tombini fossero stati periodicamente ripuliti dall’accumulo di materiali che con gli eventi meteorici si riversano in detti condotti, di cui una parte significativa va man mano a sedimentarsi con notevole accumulo, non vi sarebbe stato questo disastro. I giudici di merito hanno esposto una motivazione viziata anche logicamente) tra l’altro avendo omesso di motivare su una circostanza fondamentale, inequivocabilmente accertata dal C.T.U., vale a dire l’inidoneità, per le sue ridotte dimensioni, “del pozzetto di scarico delle acque che dal nastro stradale si raccolgono nella cunetta ad essa afferente di dimensioni già insufficienti a smaltire un’ afflusso di acque dovuto ad una normale piovosità”, Inoltre nulla risultava dagli atti di causa per consentire alla Corte di merito un esame comparativo tra i fenomeni meteorici verificatesi in zona in epoca antecedente e successiva all’evento calamitoso de quo. Infatti gli elementi forniti dal resistente riguardavano semplicemente il nubifragio verificatosi ai primi di ottobre 1996 e non consentivano un esame comparativo del genere. Andava ammessa la prova testimoniale richiesta, considerato anche che i ricorrenti si erano riservati di integrare la loro lista testimoniale, indicando anche i funzionari dell’Osservatorio Meteorologico di Messina, testi particolarmente qualificati, che non si sarebbero abbandonati ad “arbitrarie impressioni di carattere personale”.

Il ricorso va accolto.

Anzitutto non appare esatta l’impostazione in diritto della questione basilare da parte della Corte di merito.

E’ infatti certamente vero che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno come quello in questione; ma non è affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito; e che dunque detta eccezionalità basti da sola per pervenire alla conclusione esposta nella sentenza.

Occorre infatti ricordare che il fattore causale estraneo al danneggiarne, per costituire caso fortuito, deve avere una efficacia causale di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 11227 del 08/05/2008: “La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente ira questi e la cosa dannosa e, poichè il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causate e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato”); e cioè, in altri termini, deve poter essere considerato come una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare detto evento (cfr, tra e altre, Cass, Sentenza n. 15613 del 26/07/2005: “La natura aggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., pone a carico del danneggiato l’onere di provare l’esistenza del nesso materiale di causalità tra la “res” custodita da altri e l’evento dannoso, ed a carico del danneggiato quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l’evento, spetta al convenuto dimostrare che quest’ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo”).

Nella fattispecie, dunque, la parte controricorrente (su cui incombeva l’onere probatorio sopra citato ex art. 2051 c.c., in quanto custode; e che fosse custode lo sostiene evidentemente anche la Corte di appello di Messina; cfr. in particolare a pag. 4 e segg.

della sentenza), per giustificare la conclusione del Giudice di secondo grado, avrebbe dovuto dimostrare che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia (se la manutenzione e la pulizia fossero state idonee a diminuire gli allagamenti nonostante l’intensità delle piogge, si sarebbe eventualmente potuta verificare, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., comma 1, solo una diminuzione della responsabilità del danneggiante; cfr. tra le altre la già citata Cass. Sentenza n. 11227 del 08/05/2008).

Nell’impugnata sentenza la Corte di merito non ha fatto buon governo di tali principi di diritto in quanto ha affermato la sussistenza del caso fortuito (ha chiaramente inteso alludere a questo allorchè ha parlato di “forza maggiore”) sulla base della mera affermata eccezionalità delle precipitazioni senza provvedere (con adeguata motivazione) alle valutazioni sopra esposte.

La motivazione in esame è inoltre viziata:

– A) dal punto di vista giuridico ove appare affermare (in modo parzialmente implicito) la non utilizzabilità di quanto rilevato nell’accertamento tecnico preventivo per i limiti giuridici di detto accertamento, e cioè poichè “… concerneva soltanto l’esame degli immobili danneggiati, ma non anche l’individuazione delle cause dei danni ..” (v. a pag. 6); infatti va ribadito il seguente principio di diritto (già esposto da questa Corte Suprema nella sentenza n. 14402 del 2004) : “il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletala in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest’ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti (nella specie tale rituale acquisizione non è negata dalla Corte);

– B) dal punto di vista giuridico anche in quanto sembra valutare talune risultanze istruttorie come se l’onere probatorio de quo fosse a carico dei danneggiati (v. il successivo punto F);

– C) da punto di vista logico (per insufficienza della motivazione) in quanto non motiva adeguatamente la non condivisione in fatto delle tesi dei C.T.U.;

– D) sempre da un punto di vista logico pure in quanto da un lato deduce la “… conferma … ” della “… normale idoneità delle opere di convogliamento …” dalla “… circostanza che, per quel che risulta dagli atti, fenomeni analoghi a quello in oggetto non si erano verificati prima dell’ottobre 1996, nè si sono verificati dopo …” (incorrendo del vizio di insufficienza della motivazione posto che non precisa adeguatamente la natura ed il contenuto delle risultanze ritenute idonee a provare validamente tale affermazione in fatto; risultanze che peraltro dovrebbero riferirsi a tutti gli anni in questione, per poter considerare logicamente compiuta detta osservazione) e dall’altro (incorrendo – anche – nel vizio di contraddittorietà; v. inoltre il successivo punto E) ritiene non rilevante la prova testimoniale (certamente connessa) dedotta dagli appellanti;

– E) quanto a detta prova, il primo capitolo viene ritenuto “…

inconducente, dato che, una volta che sia stata dimostrala la forza maggiore, la carenza di manutenzione diviene irrilevante, in quanto priva di efficacia causale,” senza considerare che detto capitolo serviva proprio a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra carenza di manutenzione e danno (con conseguente vizio di illogicità pure per tale ragione); e con riferimento al secondo il Giudicante nega che sia “… consentito fondare la comparazione tra l’intensità di più precipitazioni atmosferiche sulla valutazione di testimoni … atteso che si tratta di questioni che vanno basate su elementi oggettivi e rilevazioni scientifiche e non certo su arbitrarie impressioni individuali …” considerando dunque come certa ed acquisita (senza adeguata motivazione) una risultanza istruttoria invece tutta da accertare: e cioè che i testi si sarebbero limitati ad “… arbitrarie impressioni individuali …” senza invece riferire in modo rituale i fatti in questione, evidentemente rappresentati, essenzialmente, dall’entità delle varie precipitazioni; entità (ben misurabile e comunemente misurata) la quale costituisce un dato di fatto obiettivo liberamente e facilmente conoscibile da tutti i cittadini che ben possono poi riferirlo (senza la necessità di disporre di particolari competenze scientifiche) in veste di testimoni.

Considerata la presenza di detti vizi (tutti esplicitamente od implicitamente oggetto delle doglianze in esame) il ricorso va accolto; e l’impugnata decisione va cassata.

Al Giudice del rinvio, che va individuato nella Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, va rimessa la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA