Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5657 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5657 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 26952-2009 proposto da:
CORTE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio
dell’avvocato FLAUTI ALESSANDRA, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GORGONI ANDREA,
SILVIA LOCATELLI giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013
3570

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 12/03/2014

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 82/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 21/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;

riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato FLAUTI che si

R G. N.26952/09

Oggetto: reddito di partecip.
a soc. di persone

Ragioni della decisione

Giuseppina Corte ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha

quale la CTR Lombardia sez. n. 41 confermava per l’anno 2003 la sentenza di
primo grado, determinando in E 75.000 il maggior reddito riveniente dalla
partecipazione alla società New Vision s.n.c.
Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità del procedimento per difetto di
integrità del contraddittorio.
La censura è fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 14815 del 2008) hanno infatti affermato
che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917/8
e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso-, sicchè tutti
questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia
non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti
siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,
bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Pertanto, il ricorso proposto anche da uno
soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari
è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio.
Il motivo in esame deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri, e la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria

depositato atto di costituzione), per la cassazione della sentenza n. 82/41/08 con la

provinciale di Pavia per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti
di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione
del contraddittorio, ai sensi del citato art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992, mentre
l’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni) sarà
valutata tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 c.c.
Considerato che la citata pronuncia delle sezioni unite è successiva alla

vicenda processuale, si ritiene di compensare le spese dell’intero processo finora
svolto.
PQM
La Corte
accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia. Compensa le spese dell’intero
processo.

Roma 11-12-2013

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1.2 MAR. 2014

proposizione del ricorso introduttivo e tenuto conto dello sviluppo dell’intera

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