Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5657 del 09/03/5201

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 09/03/2010), n.5657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28140/2005 proposto da:

V.W. (OMISSIS), V.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato V.W., che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRIORESCHI MAURILIO

con delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

EDITRICE ROMANA SPA E M.M. (OMISSIS), in persona

del suo legale rappresentante pro tempore Avv. T.A. ed il

Dott. M.M. elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato RUFFOLO UGO,

che la rappresenta e difende con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4328/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 23 settembre 2004; depositata il

11/10/2004; R.G.N. 129/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato V.W.;

udito l’Avvocato UGO NICOTERA per delega Avv. Prof. UGO RUFFOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26.5.1998 l’avv. V. R. e il Dott. V.C., magistrato, esponevano che in data (OMISSIS) era stato pubblicato sul quotidiano “(OMISSIS)” un articolo del giornalista M.M., intitolato “(OMISSIS)”, avente ad oggetto presunte tangenti percepite dai V. in danno di B.E., titolare della fallita cooperativa agricola (OMISSIS), indagato per bancarotta fraudolenta, deducendo che dette notizie diffamatorie e denigratorie erano false, come dimostrato dall’assoluzione degli stessi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Roma dell’8.6.1996.

Convenivano, pertanto, la Editrice Roma s.p.a., editrice del quotidiano, e il M., quale autore dell’articolo, innanzi al Tribunale di Roma per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni.

Costituitisi i convenuti (che deducevano la mancanza di contenuto diffamatorio dell’articolo in questione e il corretto esercizio dei diritti di cronaca e critica), l’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 21824 in data 6.6.2001, ritenuti la veridicità dei fatti esposti, il rispetto del limite della continenza nelle espressioni usate e l’interesse pubblico alla notizia, rigettava la domanda.

A seguito dell’appello dei V., con atto notificato in data 4.1.2002, costituitisi l’Editrice Italiana e il M., la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in esame n. 4328/2004, rigettava l’impugnazione e confermava quanto statuito in primo grado;

affermava, in particolare, la Corte territoriale l’irrilevanza dell’assoluzione dei V. in quanto successiva all’articolo (“poichè la veridicità dei fatti deve essere accertata in relazione al momento in cui l’articolo è stato pubblicato e non anche ex post”) nonchè l’interesse pubblico alla notizia e la continenza dell’esposizione (ritenendo che nella specie, come ha correttamente rilevato il primo giudice, le espressioni verbali: “mazzette fatte in casa” e “allegra brigata”, pur indubbiamente aspre, non appaiono direttamente offensive, ma possono essere ricondotte ad un commento negativo).

Ricorrono per cassazione i V. con otto motivi; resistono con controricorso gli intimati. Entrambe la parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 595 c.p., L. n. 47 del 1948, artt. 11 e 13 e artt. 2043 e 2059 c.c., e relativo difetto di motivazione; si afferma in proposito che nella fase di merito non è stata assolutamente considerata la falsità ab origine delle notizie in questione, come dimostrato dalla assoluzione con formula piena di entrambi i V., pronunciata con sentenza del Tribunale di Roma, divenuta definitiva, dell’8-6-1994, nonchè dalla condanna del B. per calunnia, pronunciata con sentenza del Tribunale di Roma dell’8-6-1998 e confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 19-5-2004.

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 595 c.p.c., L. n. 47 del 1948, artt. 11 e 13 e artt. 2043 e 2059 c.c., e relativo difetto di motivazione, in relazione all’erronea affermazione della Corte territoriale che “i fatti sono riportati in forma dubitativa”.

Con il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo si deduce sempre violazione dell’art. 595 c.p., L. n. 47 del 1948, artt. 11 e 13 e artt. 2043 e 2059 c.c., e relativo-difetto di motivazione, in ordine alle asserzioni della Corte di merito in tema di ritenuta insussistenza dei presupposti della diffamazione.

In controricorso si eccepisce l’inammissibilità del ricorso sia per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine al requisito della indispensabile esposizione dei fatti anche in modo sommario, sia per violazione del principio dell’autosufficienza per genericità dei motivi ed il mero rinvio alla documentazione in atti.

Preliminarmente debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità dei resistenti: non sussiste la dedotta insufficienza del ricorso nell’esposizione sommaria dei fatti, essendo possibile rinvenire nel contesto dell’atto gli elementi utili per una sufficiente cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, senza necessità di ricorrere ad altri atti o fonti, e non sussiste altresì la dedotta mancanza di autosufficienza risultando dal contenuto argomentativo dei motivi le ragioni delle doglianze di parte ricorrente.

Infondato è, poi, il ricorso in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Quanto ai primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, deve rilevarsi che correttamente la Corte territoriale, tra l’altro in virtù del potere discrezionale spettante al giudice del merito riguardo all’esame delle risultanze documentali e probatorie, ha ritenuto “di non poter dissentire dalle valutazioni del primo giudice che ha applicato alla fattispecie la scriminante del diritto di cronaca e di quello di critica” e che “sul punto il primo giudice ha ben chiarito che, ove, come nella specie, la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, correttamente citato (non possono avere rilievo al riguardo i denunciati errori di date) e fedele al suo contenuto (fatto in concreto indiscusso), senza alterazioni o travisamenti,la stessa deve considerarsi vera, mentre, comunque, l’assoluzione successiva non può rilevare, poichè la veridicità dei fatti deve essere accertata in relazione al momento in cui l’articolo è stato pubblicato e non anche ex post”.

Deve quindi ribadirsi l’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte, anche se in sede penale, secondo cui, in tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. E” pertanto sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d’altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo e non già, secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (tra le altre, Cass. pen. n. 2842/1999).

Inammissibile è, ancora, l’ulteriore profilo di censura, di cui al primo motivo, ex art. 112 c.p.c., là dove i ricorrenti lamentano che i giudici del merito non hanno deciso in base alla domanda come descritta in citazione bensì in virtù “di una singolare interpretazione della domanda stessa”: a parte la considerazione che tale tipo di doglianza (riguardando una non corrispondenza tra chiesto e pronunciato) andava prospettata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e difetta del requisito di autosufficienza, giova ribadire che il giudice del merito, nella valutazione della domanda, non è vincolato al solo dato testuale della stessa, potendo prendere in considerazione i relativi comportamenti e vicende.

Inoltre, in relazione ai restanti motivi di ricorso, anch’essi da trattare congiuntamente, si osserva: innanzitutto logica e sufficiente è la motivazione della decisione impugnata riguardo alla ritenuta sussistenza, nella vicenda in esame, dei presupposti per un corretto esercizio dell’attività giornalistica (critica, interesse pubblico alla notizia, continenza); in particolare condivisibili sono le asserzioni della Corte territoriale secondo cui “anche in ordine al contestato interesse pubblico alla notizia, ritiene la Corte che questo non possa essere escluso in considerazione del fatto che si era di fronte ad un procedimento penale e perchè i personaggi coinvolti erano ben conosciuti al pubblico… Per quanto attiene al diritto di critica e al dedotto superamento dei limiti della continenza… le espressioni usate non possono considerarsi gratuite aggressioni dell’altrui reputazione e debbono essere valutate in relazione, non tanto alla valenza di un termine usato, quanto piuttosto all’intero contenuto espositivo dell’articolo… Nella specie le due espressioni adottate e contestate, pur indubbiamente aspre, non appaiono direttamente e gratuitamente offensive, ma possono essere ricondotte ad un legittimo commento negativo della grave vicenda giudiziaria esaminata”.

In definitiva, nella vicenda in oggetto, conseguente all’emissione di provvedimenti giudiziari nei confronti dei due V., risulta correttamente esercitata l’attività giornalistica, senza sconfinare in una ipotesi diffamatoria, tale da comportare responsabilità degli odierni resistenti e obbligo risarcitorio a loro carico; in particolare, l’articolo in questione non ha riportato notizie false ma “oggettivamente” verificatesi nella realtà, e desunte da atti giudiziari “all’attualità” (tali da comportare una indubbia attendibilità della veridicità della notizia); rientra nel diritto di critica la rappresentazione di detti fatti sulla base di valutazioni etico-sociali del giornalista, anche in considerazione dell’interesse pubblico ad essere informati in ordine a vicende coinvolgenti ” personaggi ben conosciuti”; le espressioni usate, per quanto “di forte impatto” sull’opinione pubblica, per come motivato dai giudici di secondo grado, non possono ritenersi offensive dell’altrui reputazione in quanto non “gratuite”, vale a dire fini a se stesse, ma strettamente connesse con la gravità dei fatti narrati.

Ed infatti già questa Corte, con consolidato indirizzo giurisprudenziale, quanto all’esercizio del diritto di critica ed alla relativa continenza, sul presupposto che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non è corretto sostenere il prevalere del diritto alla reputazione sul diritto di libera manifestazione del pensiero, ha sostenuto che il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive dell’altrui reputazione, purchè strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non configuranti una mera aggressione distruttiva dell’onore del soggetto interessato (tra le altre, Cass. n. 12420/2008).

Inammissibili, infine, sono gli ulteriori profili di censura che tendono ad un non consentito riesame nella presente sede di circostanze di fatto e documenti.

In relazione alla particolare natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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