Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5657 del 02/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5657
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1744/2013, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.F.D., rappresentato e difeso in proprio ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nomentana n. 91, presso
l’avv. Giovanni Beatrice;
– controricorrente – ricorrente incidentale condizionato –
avverso la sentenza n. 82/1/12 della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria, emessa in data 11/4/2012, depositata il 18/5/2012 e non
notificata.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 17 dicembre
2019, dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza n. 82/1/12 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito C.t.r.), emessa in data 11/4/2012, depositata il 18/5/2012 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento, con cui l’amministrazione finanziaria determinava maggiori imposte per gli anni 2005 e 2006, rigettava l’appello principale dell’Ufficio e dichiarava inammissibile l’appello incidentale del contribuente, compensando le spese di lite;
a seguito del ricorso, l’avv. P.F.D. resiste con controricorso, con cui avanza ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
successivamente, la ricorrente Agenzia ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato a mezzo p.e.c. alla controparte, che, secondo quanto riportato dalla difesa erariale, ha accettato la rinunzia anche con riguardo alla compensazione delle spese processuali.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
preliminarmente, deve darsi atto che la ricorrente ha rinunziato al ricorso e che la rinunzia, regolarmente notificata alla controparte, è stata accettata da quest’ultima, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese processuali;
inoltre, non deve farsi luogo all’esame del ricorso incidentale, avanzato dal controricorrente solo in via condizionata all’eventuale accoglimento di quello principale;
pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinunzia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, stante l’accettazione del controricorrente.
P.Q.M.
la Corte dichiara il giudizio estinto per rinuncia e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 2 marzo 2020