Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5656 del 09/03/2010
Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 09/03/2010), n.5656
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31914/2007 proposto da:
P.D. (OMISSIS), D.P.
(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato BESI Alfredo, che le
rappresenta e difende con delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del Dott. M.
D. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso
lo studio dell’avvocato FREDIANI Marcello, che la rappresenta e
difende con delega a margine del controricorso;
R.A., (OMISSIS); P.A.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 201,
presso lo studio dell’avvocato SGADARI STEFANO, rappresentati e
difesi dall’avvocato RUFFINI GIOVANNI con delega in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
IMM NEMI SRL, A.S., B.S., B.R.
G., B.D., B.P., D.F.V.;
– intimati –
sul ricorso 2354/2008 proposto da:
IMMOBILIARE NEMI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVANNI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOCCHEGIANI MAURO con
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.D., D.P., RETE FERROVIARIA ITAL
SPA, R.A.M., P.A., A.S.,
B.S., B.R.G., B.D.,
B.P., D.F.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2572/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Quarta Sezione Civile, emessa il 26/01/2007; depositata il
06/06/2007; R.G.N. 341/2003
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
19/11/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato ALFREDO BESI;
udito l’Avvocato MARCELLO FREDIANI;
udito l’Avvocato GIOVANNI DI GIOIA (per delega Avv. GIOVANNI
RUFFINI);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale; e la inammissibilità o rigetto dell’incidentale.
Fatto
IN FATTO
La corte di appello di Roma ha dichiarato estinto un giudizio risarcitorio introdotto da P.D. e D. P. per l’omicidio colposo del rispettivo coniuge e genitore e per le lesioni personali subite a seguito di un incidente ferroviario, rilevando che, interrottosi il procedimento all’udienza del 4.11.1999 a seguito del decesso di Ba.Sa., come da dichiarazione del suo procuratore, il giudizio stesso non era stato riassunto ai sensi dell’art. 305 c.p.c..
La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa corte dalla D.P. e dalla P.D. con ricorso sorretto da 5 motivi e illustrato da memoria.
Resistono con controricorso la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., R.A., la Immobiliare Nemi s.r.l. (che ha altresì depositato memoria e richiamato il motivo di ricorso incidentale concernente le spese).
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, si denuncia il vizio di omesso esame della documentazione depositata – insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo (al di là della sua infondatezza nel merito, avendo il giudice territoriale fatto buongoverno dei principi posti a presidio dell’istituto dell’estinzione del processo) è inammissibile.
Erroneamente viene evocato, difatti, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, come ulteriormente specificato e ribadito con il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che, nella sostanza, la doglianza delle ricorrente si volge a censurare non un difetto motivazionale, ma un errore di diritto nella valutazione dell’efficacia della comparsa riassuntiva a fini notificatori. Nè a miglior sorte è destinata la contestazione, racchiusa nel quesito di diritto conclusivo del motivo in esame, relativa all’omesso esame di atti essenziali del processo, doglianza che, se fondata, avrebbe condotto all’affermazione di un errore revocatorio, come tale non denunciabile in questa sede.
Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili per difetto dei requisiti essenziali richiesti da questa corte, con giurisprudenza ormai consolidata, con riferimento alla forma e al contenuto dei quesiti di diritto così come formulati a chiusura dell’esposizione di ciascuno dei motivi (quesiti peraltro infondati nel merito, essendo stata del tutto correttamente rilevata e dichiarata, nella specie, l’estinzione del giudizio).
Questa corte ha già avuto modo di affermare, difatti, che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197). Ed è stato ulteriormente precisato (Cass. 19-2-2009, n. 4044) che il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta (quali quelle di specie) rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, ma deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto; non senza considerare, ancora, che le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. SS.UU. 2/12/2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice.
Violando patentemente tali principi, tutti i quesiti formulati devono essere dichiarati inammissibili.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere anche in questa sede compensate, così intendendosi rigettato il ricorso incidentale di cui in narrativa – segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010