Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5656 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. I, 02/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 02/03/2021), n.5656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29106/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Torino, corso Lione n.

72, presso l’avvocato Marco Ugo Melano, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 708/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con ordinanza del 29 maggio 2017, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso presentato da S.M., di provenienza (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione territoriale di Torino di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Proposta impugnazione nei confronti di questa ordinanza, la Corte di Appello di Torino la ha respinta, con sentenza depositata il 17 aprile 2018.

2.- Con riferimento alla materia della protezione sussidiaria, la Corte di Appello ha ritenuto “non credibile e neppure verosimile” il racconto presentato dal richiedente.

Comunque – ha aggiunto – si tratta di una vicenda di “natura privatistica che esula completamente dalla tematica delle persecuzioni rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale”. Con specifico riferimento all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, poi, ha rilevato, col supporto di più report, che la situazione politica e sociale del Mali – e in specie della regione di (OMISSIS) (di provenienza del richiedente) – non presenta, nel tempo del 2018, situazioni di conflitto armato o violenza indiscriminata.

Con riferimento alla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha rilevato, in modo particolare, che “del tutto inveritiere sono le considerazioni circa il rischio di persecuzioni, in caso di rientro in Libia, atteso che tale Paese non è quello in cui l’appellante dovrebbe essere rimpatriato”.

3.- Avverso questa pronuncia ricorre S.M., affidandosi a tre motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto attività difensive nel presente grado del giudizio.

La controversia è stata chiamata alla Camera di consiglio della Prima Sezione civile del 28 giugno 2019. In esito alla quale, il Collegio ha stabilito di rinviare la causa a nuovo ruolo, con ordinanza del 17 settembre 2019, n. 23104.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello di Torino: (i) col primo motivo, per violazione di legge, assumendo che il giudice si è sottratto al dovere di cooperazione istruttoria, specie con riferimento alla verifica officiosa della situazione attualmente presente nel Mali e pure perchè non ha proceduto a una “nuova audizione” del ricorrente, pur indispensabile per la valutazione di credibilità di quanto da questi narrato; (ii) col secondo motivo, per violazione di legge, non avendo il giudice tenuto conto, nella valutazione relativa al riconoscimento della protezione umanitaria, del peculiare vissuto del richiedente nel paese della Libia (permanenza di due anni, con detenzione di cinque mesi in quanto “migrante irregolare” e con successivo imbarco forzato alla volta dell’Italia nell’aprile 2015, con viaggio di fortuna durante il quale più persone sono morte e avvenuto salvataggio da parte della Marina italiana); (iii) col terzo motivo per omesso esame di fatto decisivo, consistente nell’avere il giudice trascurato di procedere all’esame delle “doglianze difensive” relative al paese di origine e di quello di transito del richiedente.

5.- Il primo motivo di ricorso, che riguarda il tema della protezione sussidiaria, è inammissibile.

In proposito, si deve in particolare osservare che la decisione del giudice del merito di non riconoscere la protezione sussidiaria si basa su due rationes decidendi, tra loro senz’altro autonome e indipendenti: l’una incidente sulla valutazione di non credibilità di quanto narrato dal richiedente, che il ricorso contesta; l’altra, relativa al carattere meramente “privato” della vicenda che ha promosso l’espatrio, che non risulta per contro contestato.

Quanto poi alla valutazione della situazione del Mali, come specificamente rilevante per D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si deve rilevare che la Corte torinese fa riferimento a fonti attendibili e aggiornate al gennaio/febbraio 2018: sostanzialmente contestuali, quindi, con il deposito della pronuncia.

6.1.- Il Collegio ritiene che anche il secondo motivo di ricorso concernente il tema della protezione umanitaria – non possa trovare accoglimento, pure se occorre al riguardo correggere la motivazione svolta dalla Corte di Appello, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Ritiene quest’ultima che la misura della protezione umanitaria non possa nella specie trovare applicazione, perchè il richiedente comunque è da rimpatriare in Mali, suo Paese di origine, e non già in Libia, semplice Paese di transito: perciò, nessun peso e valore è da assegnare al rischio di persecuzioni che, in ipotesi, egli verrebbe a correre se stesse in questo secondo territorio (cfr. sopra, ultimo capoverso del n. 2).

In sè stesso puntuale, questo ragionamento non risulta attagliarsi, tuttavia, al caso concretamente in esame, posto che il richiedente non ha indicato la Libia come Paese (di origine e dunque) di suo rimpatrio, ma come Paese dov’è transitato: e questo nella specifica prospettiva di una permanenza in questo territorio già consumatasi.

6.2.- Questa Corte ha più volte sottolineato che pure il periodo trascorso in un Paese di transito ben può assumere, tra le altre circostanze, rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Occorre però che a tale periodo si leghi – come fattore (almeno) concausale – l’emergere di una situazione di vulnerabilità che sia specifica alla persona propria del richiedente.

Così è stato ritenuto per il caso in cui il richiedente risulti nel concreto radicato nel Paese di transito con apprezzabile costituzione di una vita privata e familiare per un periodo temporale consistente (cfr. Cass., 3 luglio 2020, n. 13758, con riguardo a un’ipotesi di precedente “insediamento stabile” in Libia). Così pure è stato ritenuto per il caso in cui il richiedente, nell’ambito del suo viaggio migratorio, abbia subito violenze e traumi tali da ripercuotersi sulla sua salute attuale e sul suo equilibrio psico-fisico (cfr. Cass., 2 luglio 2020, n. 13565, con riguardo a traumaticità conseguenti al transito in Libia).

6.3.- Nel caso di specie il motivo di ricorso si limita ad allegare una serie di circostanze (permanenza di due anni in Libia, con incarcerazione per cinque mesi, perchè migrante irregolare, successivo imbarco forzato alla volta del Paese di accoglienza e relativo “viaggio di fortuna”).

Non viene tuttavia a indicare, così facendo, se – nel caso, quali – simili eventi abbiano poi prodotto, nel concreto della sua persona, situazioni per un verso o per altro riconducibili alla nozione di vulnerabilità. Ancor prima, peraltro, il motivo non risulta indicare in quali atti, e in quali termini, le riportate circostanze, attinenti al transito libico, siano state dedotte nell’ambito del giudizio di merito.

7.- Il terzo motivo di ricorso, che solleva vizio di omesso esame di fatto decisivo, si manifesta inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può avere ad oggetto solo dei fatti storici, come specificamente individuati (cfr., da ultimo, Cass., 24 giugno 2020, n. 12387). Nella nozione delineata dalla legge, dunque, non possono rientrare le “doglianze difensive” (tanto meno ove assunte nel loro insieme complessivo) invocate dal ricorrente.

Come hanno rimarcato anche di recente le Sezioni Unite, del resto, è “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio… di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

8.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non ha luogo provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituito il Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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