Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5656 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 02/03/2020), n.5656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2492-2013 proposte da:

INVESTIMENTI MEDIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CROCE ROSSA 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO TROIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO GINO MAINARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l‘AVVOCATTRA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 97/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 08/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 97/32/12 pubblicata l’8 giugno 2012 la Commissione tributarla regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 14/18/11 che aveva accolto il ricorso proposto dalla Investimenti Media s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ad essa notificato e con il quale erano state irrogate sanzioni per Euro 12.960,00 per omesso versamento di ritenute.

In particolare, la Commissione tributaria regionale ha considerato che la Investimenti Media s.r.l. aveva fatto figurare compensi corrisposti alla Pielle Benz s.n.c. per attività di intermediazione finalizzata a procacciare clienti, e in realtà corrisposti alla persona fisica T.G. che, a sua volta, aveva dichiarato fiscalmente di avere percepito compensi per Euro 200.000,00 e subito ritenute per Euro 40.000,00 nello stesso anno di imposta.

La stessa Commissione tributaria regionale ha considerato che il rappresentante della Investimenti Media s.r.l. si era rivolto esclusivamente al T. per incaricarlo di procacciare clienti per la propria azienda e questi aveva in effetti svolto il relativo compito e non la Pielle Benz avente tutt’altro oggetto sociale, per cui il rappresentante della Investimenti Media doveva essere consapevole di partecipare ad una frode IVA.

2. La Investimenti Media s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione

avverso tale sentenza articolato su tre motivi.

3.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza per omessa motivazione, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e violazione dell’art. 112 c.p.c.. In particolare si assume che la Commissione tributaria regionale avrebbe riportato meccanicamente la motivazione riguardante altro procedimento relativo ad indebita detrazione dell’Iva così omettendo ogni motivazione relativa al procedimento in questione.

Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25 bis sotto il profilo dell’insussistenza dell’obbligo di effettuazione e di conseguente versamento della ritenuta.

Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25-bis sotto il profilo dell’erronea determinazione della ritenuta da parte dell’Agenzia delle entrate.

2. Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata fa riferimento a questione diversa da quella oggetto del procedimento in questione. In particolare, la motivazione riguarda l’illegittimità della detrazione dell’IVA per operazioni inesistenti, mentre è del tutto omessa la motivazione relativa alle questioni sulle sanzioni per omessa ritenuta alla fonte su compensi erogati a soggetto incaricato individualmente a procacciare clienti.

In tal modo la sentenza impugnata incorre nel difetto di motivazione e nella violazione dell’art. 112 c.p.c. e pertanto va cassata con rinvio per una nuova valutazione.

3. Gli altri due motivi di ricorso sono assorbiti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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