Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5655 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 09/03/2010), n.5655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21557/2005 proposto da:

Z.A., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato

e difeso dall’Avvocato INGRASCI’ Giovanni con studio in 95127 CATANIA

Via Teramo, 20;

– ricorrente –

contro

S.G., C.F. (OMISSIS), C.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ZISA Francesco con mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 590/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA per delega Avvocato

FRANCESCO ZISA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale.

 

Fatto

IN FATTO

S.G. e C.G., premesso di essere proprietari di un fondo coltivato a serre, parte del quale era stato concesso in affitto ai germani Z. nel (OMISSIS), e premesso ancora che, nel (OMISSIS), Z.A. aveva continuato ad occupare circa 5000 mq. di terreno senza regolarizzare il relativo contratto, eseguendo una anormale ed irrazionale coltivazione ed omettendo di versare il canone convenuto di L. 6 milioni annui, chiesero al tribunale di Ragusa di dichiarare la risoluzione del contratto, con condanna del convenuto al rilascio del fondo ed al risarcimento dei danni.

Il giudice di primo grado, ritenuta improcedibile la domanda di risoluzione quanto all’aspetto relativo all’incongrua coltivazione del fondo, perchè non preceduta dal rituale tentativo di conciliazione, la accolse sotto il diverso profilo della morosità dell’affittuario, condannandolo al rilascio dell’immobile ed al pagamento del residuo ammontare dei canoni non pagati, rigettandone poi le domande riconvenzionali volte alla determinazione legale del canone, alla ripetizione delle somme eccedenti rispetto ad esso, al pagamento di un’ulteriore somma richiesta a titolo di corrispettivo e restituzione per lavori e spese compiuti ad meliorandum.

L’impugnazione proposta da Z.A. fu accolta solo in parte dalla corte di appello di Catania, che ridusse l’importo dovuto a titolo di canoni non corrisposti, confermando nel resto l’impugnata pronuncia.

L’appellante impugna oggi la sentenza della corte etnea con ricorso per cassazione sorretto da 13 motivi.

Resistono con controricorso S.G. e C.G..

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con i primi cinque motivi, il ricorrente denuncia, a vario titolo e sotto più profili, un vizio della sentenza impugnata quanto alla valutazione delle conseguenze scaturenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale delle norme di determinazione legale del canone di affitto dei fondi rustici.

Le doglianze, che costituiscono pedissequa reiterazione di quelle già svolte in grado di appello, sono destituite di ogni fondamento.

Con motivazione ampia, articolata e scevra dai qualsiasi vizio logico- giuridico, la corte catanese ha correttamente attribuito portata retroattiva alla sentenza del giudice delle leggi salvo il (solo) limite – nella specie impredicabile – del definitivo consolidamento dei rapporti conseguenti al formarsi di preclusioni o di giudicato, ed altrettanto correttamente ha rilevato l’insussistenza di tali regioni ostative nella fattispecie sottoposta al suo esame, essendo il rapporto agrario ancora in corso.

La pronuncia, che fa corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia del decidere, si sottrae, pertanto, alle critiche mosse dal ricorrente.

Con il sesto motivo, riproduttivo del terzo motivo di appello, si denuncia nuovamente un errore nell’interpretazione del contratto da parte del giudice di merito nella parte in cui era stata ritenuta esistente, dal (OMISSIS) in poi, una pattuizione, intervenuta inter partes, di un canone di affitto pari a L. 1200 a mq.

Il motivo è infondato.

Le considerazioni svolte dalla corte di merito, tanto con riguardo alla portata del giudicato di cui alla sentenza del tribunale di Ragusa (priva di effetti preclusivi in ordine alla misura del canone dì affitto), quanto al ritenuto incremento del canone rispetto a quello indicato in contratto (implicitamente ammesso, secondo il giudice di appello, dallo stesso ricorrente in sede di comparsa di risposta in prime cure), quanto ancora all’inconferenza del richiamo al disposto della L. n. 567 del 1962, art. 10 (correttamente interpretata, nella specie, dal giudice territoriale, contrariamente all’assunto del ricorrente sì come esplicitato a f. 19 dell’odierno gravame), si sottraggono alle censure mosse con il motivo in esame, e reiterano istanze di apprezzamenti e valutazioni di fatto non più passibili di riesame da parte di questa corte di legittimità. E’ difatti principio di diritto del tutto consolidato quello secondo il quale, con riferimento all’interpretazione adottata dal giudice d’appello in ordine al contenuto alla portata ed agli effetti di una convenzione negoziale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore all’art. 1362 c.c., e segg.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass., n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati, quale, nella specie, la (inutilmente) contestata determinazione del canone.

Con il sesto motivo, (riproduttivo a sua volta del quarto motivo di appello) si censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto efficace la pattuizione modificativa del canone soltanto a far data dal (OMISSIS).

Il motivo non ha giuridico fondamento, per le ragioni già esposte nell’analisi del motivo che precede, avendo la corte d’appello compiuto un’indagine ed una valutazione di fatto in relazione al contenuto ed agli effetti della convenzione negoziale intercorsa tra le parti che si sottrae, attesane la intrinseca logicità, ad ogni censura di legittimità.

Con il settimo motivo (riproduttivo del settimo motivo di appello) il ricorrente reitera la doglianza relativa all’apprezzamento del contenuto dell’interrogatorio formale reso dalla S..

Con l’ottavo motivo, egli lamenta (nuovamente) la mancata rilevanza attribuita dalla corte etnea alla mancata presentazione di uno dei due concedenti a rendere interrogatorio formale.

Le censure sono destituite di giuridico fondamento.

Il giudice di merito ha, anche a tal proposito, fornito esauriente, logica e corretta spiegazione, in punto di diritto, del proprio decisum con motivazione esente da vizi logici o da qualsivoglia error iuris quali quelli infondatamente lamentati dal ricorrente in punto di valutazione tanto del contenuto dell’interrogatorio S. quanto della mancata presentazione dell’altro concedente C.:

spiegazione che, sì come corretta in fatto e in diritto, questa corte condivide e fa propria.

Con il nono motivo, il ricorrente lamenta la mancata condanna degli odierni resistenti al pagamento della somma di circa L. 118 milioni a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti sul fondo, mentre, con il decimo, si duole ancora della mancata valutazione dell’omessa presentazione della C. all’interpello.

Anche tale doglianza è destinata ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale della sentenza impugnata la quale, in parte qua, ha analiticamente esaminato il coacervo delle risultanze processuali utili alla decisione (testimonianze ed interrogatorio formale) per inferirne la (corretta) conclusione presuntiva che il diritto al (ben minor) importo vantato dallo Z. al suindicato titolo dovesse in via presuntiva intendersi estinto per compensazione con i canoni dovuti. Trattasi, ancora una volta, di una valutazione delle risultanze probatorie emerse in sede di merito istituzionalmente sottratta al vaglio di questa corte di legittimità: pur lamentando formalmente una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, le doglianze mosse dal ricorrente sì risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., la difesa si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, un presunto vizio di legge e una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con l’undicesimo motivo, il ricorrente si duole dell’erronea declaratoria di risoluzione del rapporto agrario deducendo che il ritenuto inadempimento fosse nella realtà insussistente.

Con il dodicesimo motivo, logicamente connesso al precedente, si sostiene poi che, trattandosi di inadempimento insorto in epoca successiva alla proposizione della lite, risultava violato la L. n. 203 del 1982, art. 5, comma 3, essendo mancata la previa contestazione dell’inadempimento al debitore con assegnazione di un termine per sanarlo.

Anche tali motivi risultano infondati, alla luce del corretto decisum della corte territoriale nella parte in cui essa evidenzia come l’inadempimento idoneo a sancire la risoluzione contrattuale discendesse dall’omesso pagamento dell’intero canone relativo a due consecutive annate agrarie, inadempimento già in itinere al momento della proposizione del giudizio – salvo protrarsi ancora nelle successive annate -, mentre, all’esito della sentenza della Corte costituzionale, era stata soltanto esclusa l’illiceità dei canoni pagati in precedenza, laddove la originaria contestazione della pretesa attorea era di per sè idonea ad escludere ogni carattere di liquidità e certezza del credito.

Nè la pronuncia di incostituzionalità – soggiunge il giudice di appello – aveva provocato ipotesi di lacune ordinamentali (e conseguentemente contrattuali) in ordine alla determinazione del canone cui porre rimedio in via giudiziale, posto che il canone di affitto era stato convenzionalmente (quanto legittimamente) stabilito tra le parti.

Anche in tal caso, la compiuta ed esauriente motivazione della corte territoriale si sottrae a qualsiasi censura di legittimità, attesane la correttezza giuridica.

Il tredicesimo motivo, riguardante le spese processuali, è palesemente destituito di fondamento, avendo il giudice territoriale fatto legittima applicazione del principio della soccombenza.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta anche in questa sede il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2300,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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