Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5655 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 02/03/2020), n.5655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2489-2013 proposto da:

INVESTIMENTI MEDIA SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 2, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO TROIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

GINO MAINARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO UFFICIO

CONTROLLI AREA LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 08/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 99/32/12 pubblicata l’8 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 15/18/11 che aveva accolto il ricorso proposto dalla Investimenti Media s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. R1P074L01221/2009 ad essa notificato e con il quale era stata accertata l’omessa ritenuta alla fonte su compensi erogati a T.G.E., in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25 rideterminando le maggiori imposte e le relative sanzioni per l’anno d’imposta 2004.

In particolare, la Commissione tributaria regionale ha considerato che la Investimenti Media s.r.l. aveva fatto figurare compensi corrisposti alla Pielle Benz s.n.c. per attività di intermediazione finalizzata a procacciare clienti, e in realtà corrisposti alla persona fisica T.G. che, a sua volta, aveva dichiarato fiscalmente di avere percepito compensi per Euro 200.000,00 e subito ritenute per Euro 40.000,00 nello stesso anno di imposta.

La stessa Commissione tributaria regionale ha considerato che il rappresentante della Investimenti Media s.r.l. si era rivolto esclusivamente al T. per incaricarlo di procacciare clienti per la propria azienda e questi aveva in effetti svolto il relativo compito e non la Pielle Benz avente tutt’altro oggetto sociale, per cui il rappresentante della Investimenti Media doveva essere consapevole di partecipare ad una frode IVA.

2. La Investimenti Media s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi.

3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza per omessa motivazione, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e violazione dell’art. 112 c.p.c. In particolare si assume che la Commissione tributaria regionale avrebbe riportato meccanicamente la motivazione riguardante altro procedimento relativo ad indebita detrazione dell’IVA così omettendo ogni motivazione relativa al procedimento in questione.

Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25-bis sotto il profilo dell’insussistenza dell’obbligo di effettuazione della ritenuta.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 64 e 67 sotto il profilo del divieto di doppia imposizione.

Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25-bis sotto il profilo dell’erronea determinazione della ritenuta da parte dell’Agenzia delle entrate.

2. Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata fa riferimento a questione diversa da quella oggetto del procedimento in questione. In particolare, la motivazione riguarda l’illegittimità della detrazione dell’IVA per operazioni inesistenti, mentre è del tutto omessa la motivazione relativa alla questione relativa all’omessa ritenuta alla fonte su compensi erogati a soggetto incaricato individualmente a procacciare clienti e alle questioni relative al calcolo della base imponibile e dell’aliquota applicata.

In tal modo la sentenza impugnata incorre nel difetto di motivazione e nella violazione dell’art. 112 c.p.c. e pertanto va cassata con rinvio per una nuova valutazione.

3. Gli altri tre motivi di ricorso sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 marzo 2020

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