Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5654 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 09/03/2010), n.5654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18351/2005 proposto da:

F.A., C.F. (OMISSIS); B.R., C.F.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO

FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato TAMPONI Michele, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINQUETTI DIEGO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.G., S.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato IVELLA

Enrico, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BENDINELLI PAOLO con delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 285/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 01/12/2004; depositata il 14/04/2005;

R.G.N. 5/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MICHELE TAMPONI;

udito l’Avvocato ENRICO IVELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

Adito da F.A. e B.R. in qualità di coltivatori diretti di un fondo rustico perchè fosse accertata la fondatezza della loro pretesa volta ad esercitare il diritto di riscatto del bene alienato dai proprietari in spregio del diritto di prelazione loro spettante, nonchè di altro fondo confinante, anch’esso alienato agli odierni resistenti, il giudice di primo grado accolse la domanda.

L’impugnazione proposta dagli acquirenti, S.G. e A., fu accolta dalla corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza di prime cure, rigettò la domanda di riscatto.

La pronuncia di appello è stata impugnata dinanzi a questa corte dai coniugi F. con ricorso sorretto da tre motivi.

Resistono con controricorso i S..

Le parti hanno entrambe depositato memorie.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 347 c.p.c., art. 123 bis disp. att. c.p.c.);

difetto di motivazione.

La difesa dei ricorrenti censura la sentenza della corte bresciana sostenendo che, a seguito dello smarrimento del fascicolo di primo grado, quel giudice sarebbe incorso in errores in iudicando conseguenti alla mancata, diretta lettura dell’elaborato peritale e della planimetria ad esso allegata.

Il motivo è privo di pregio.

Esso sì infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello frutto di una puntuale ricostruzione della vicenda processuale, con specifico riferimento allo stato dei luoghi, conseguente alla produzione dei grafici e degli elaborati prodotti dalle stesse parti, le cui risultanze vengono dette “pienamente coincidenti” e tali da consentire “una chiara cognizione dello stato dei luoghi” e “della veridicità dell’assunto degli appellanti” (f. 7 della sentenza impugnata).

La doglianza, pertanto, si appalesa del tutto priva di fondamento, anche alla luce della puntuale riproduzione fotografica, nel corpo della stessa sentenza (f. 8), della reale ubicazione dei fondi oggetto di contestazione, sì che la giurisprudenza citata dai ricorrenti appare affatto inconferente rispetto al caso di specie.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112, 324, 342 c.p.c; 942, 947 e 2909 c.c.;

della L. n. 37 del 1994, artt. 1 e 4).

La critica mossa dai ricorrenti verte su di un preteso errore di diritto in cui sarebbe incorsa la corte di merito nel ritenere coperta da giudicato interno, per non essere stata investita di specifica censura, la questione della contiguità tra i fondi nel lato caratterizzato dalla presenza di una roggia adducente acque pubbliche.

Il motivo è infondato.

La corte di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, ha ritenuto che la proprietà demaniale del vaso adducente acque pubbliche fosse incontestabile e, soprattutto, incontestata, tale da indurre anche il primo giudice ad una valutazione di non contiguità dei fondi. Gli argomenti posti a fondamento della doglianza di violazione di legge sì come prospettata dai ricorrenti appaiono, dunque, del tutto inidonee a scalfire il corretto e condivisibile decisum del giudice bresciano.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 922, 1100 e 1350 c.c.); difetto di motivazione.

La difesa F. contesta, con l’ultimo mezzo di doglianza, la decisione della corte lombarda nella parte in cui ha ritenuto che la strada denominata “(OMISSIS)” fosse pubblica o, comunque, destinata ad uso pubblico.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

Anch’esso si infrange, difatti, sull’insuperabile ostacolo costituito dall’essere, nella sostanza, censurato un apprezzamento del giudice di merito che, con motivazione ampia, esauriente e scevra da vizi logico-giuridici, ha ricostruito la vicenda proprietaria, con riferimento alla strada in questione, alla luce di una duplice, coerente e condivisibile ratio decidendi che, partendo dalla premessa secondo la quale la documentazione in atti deponeva senz’altro a favore della soluzione della natura pubblica della strada, anche la più favorevole soluzione auspicata dai ricorrenti (quella, cioè, del suo carattere soltanto privato) escludeva comunque la contiguità tra fondi, alla luce di una correttamente evocata giurisprudenza di questa stessa corte (Cass. 58/1996).

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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