Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5653 del 21/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 21/02/2022), n.5653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10952-2016 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE

7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 702/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/10/2015 R.G.N. 616/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. DE FELICE ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale di Grosseto, ha accolto l’opposizione proposta da G.S., dichiarando la nullità della cartella esattoriale con la quale era stato intimato alla medesima di pagare la complessiva somma di Euro 14.258 per omessi contributi a percentuale eccedenti il minimale, dovuti alla gestione artigiani dell’Inps per l’anno 2005; l’opponente sosteneva che al momento dell’emissione dell’avviso di addebito pendeva il giudizio tributario di impugnazione avverso l’accertamento fiscale dal quale era scaturito il credito contributivo azionato, e che, pertanto, il credito sarebbe stato illegittimamente iscritto a ruolo, essendo ancora pendente il giudizio tributario concernente all’avviso di accertamento;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria;

G.S. ha depositato tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3”; rileva che, una volta accertata l’insussistenza dei presupposti per iscrivere il credito a ruolo, la Corte territoriale avrebbe dovuto, comunque, esaminare la fondatezza della domanda, pronunciandosi in merito alla sussistenza del diritto dell’Inps a pretendere da G.S. i contributi a percentuale dovuti alla gestione artigiani per l’anno 2004;

il motivo è fondato;

in fattispecie sovrapponibile questa Corte ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull’impugnazione dell’avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell’esistenza del credito fatto valere dall’ente previdenziale; in proposito ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. n. 17858 del 2018);

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata – la quale ha disatteso il principio affermato da questa Corte – va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, affinché provveda alla sua corretta attuazione, oltre che a regolare le spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che disporrà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA