Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5653 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 09/03/2010), n.5653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11719/2005 proposto da:

B.F., C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI ACILIA 221, presso lo studio

dell’avvocato ROTELLA NATALIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

CORSO Giuseppe con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

ASSESS TERRITORIO AMBIENTE REG SICILIANA, CURATORE FALL SICULA MARMI

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 264/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Prima Civile, emessa il 21/12/2003; depositata il 15/03/2004;

R.G.N. 506/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato STEFANO PAOLO GENCO (per delega Avvocato GIUSEPPE

CORSO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

Il pretore penale di Erice ritenne B.F. responsabile della contravvenzione dì cui all’art. 1161 c.n., per aver arbitrariamente occupato, in qualità di rappresentante legale della s.p.a. Sicula Marmi, uno spazio di demanio marittimo di circa 500 metri, ivi illegittimamente depositando una ingente quantità di materiale di risulta.

La sentenza, passata in cosa giudicata, conteneva altresì la condanna generica dell’imputato al risarcimento dei danni in favore delle amministrazioni costituite parti civili.

Adito dagli assessorati per il territorio e per l’ambiente della regione Sicilia per la relativa liquidazione, il giudice di primo grado respinse la domanda, dichiarando prescritto il credito risarcitorio vantato nei confronti del B. in proprio e improcedibile la domanda formulata contro il curatore del sopravvenuto fallimento della Sicula Marmi.

L’impugnazione proposta dalla competente amministrazione fu accolta in parte qua dalla corte di appello di Palermo, che condannò il (solo) B. al pagamento di circa 83.000,00 Euro in suo favore, confermando la pronuncia di improcedibilità della domanda rivolta contro la curatela del fallimento, attesa la inderogabile vis trahens della procedura concorsuale rispetto alla domanda medesima.

La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa corte da B. F. con ricorso sorretto da 2 motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2055 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che i coautori di un illecito aquiliano rispondano in solido nei confronti del danneggiato quand’anche le rispettive condotte siano state tra loro separate e indipendenti e abbiano costituito illeciti distinti, purchè esse risultino casualmente concorrenti alla produzione dell’evento (concorrenza causale ritenuta, nella specie, ampiamente predicabile atteso che l’effetto dannoso prodotto sul demanio marittimo dal diacronico comportamento illecito dei responsabili ben poteva ritenersi unitario).

Il principio, conforme a diritto, non merita censura, e va pertanto integralmente confermato in questa sede.

Con il secondo motivo, si denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo è del tutto infondato.

La corte palermitana ha, difatti, correttamente confermato la declaratoria di improcedibilità dell’autonoma domanda risarcitoria sì come proposta nei confronti del fallimento, circoscrivendo la legittimazione passiva della stessa al solo B..

Anche tale principio, conforme a diritto, non merita censura. Il ricorso è pertanto rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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