Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5652 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 02/03/2020), n.5652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17753/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrenti –

contro

M.F., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Grisanti,

con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Ettore

Petrolini, 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, n. 295/IV/17, depositata il 5 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 5 aprile 2017, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di M.F. avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009, notificato al contribuente quale socio unico e liquidatore della cessata Pallacanestro Roseto s.r.l., con cui l’Ufficio aveva provveduto a recuperi di maggiori imposte dovute dalla società medesima;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ha disatteso il gravame dell’Amministrazione finanziaria in ragione sia dell’inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento previamente emessi nei confronti della società, giacchè effettuata nei confronti di quest’ultima in epoca successiva alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non essendo applicabile, in quanto non retroattivo, il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, sia della carenza di motivazione dell’atto impugnato, poichè gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società non erano allegati, sia dell’inconfigurabilità di una responsabilità in proprio dei liquidatori in assenza di un previo accertamento della pretesa tributaria nei confronti della società liquidata, sia, infine, della mancata prova dell’avvenuta liquidazione di attivo nei confronti dei soci;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso M.F.;

– entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1

c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, e art. 2495 c.c., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità del contribuente, quale liquidatore della società estinta, in ragione dell’assenza di un previo accertamento della pretesa tributaria nei confronti della società;

– il motivo è infondato;

– occorre rilevare che, come pacificamente emerge dagli atti e riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria, quest’ultima ha notificato l’atto impugnato al liquidatore della Pallacanestro Roseto s.r.l. ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 1, secondo cui “I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti….”;

– orbene, tale responsabilità, che trova la sua fonte in un’obbligazione civile propria ex lege, in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano stati iscritti a ruolo e che sia acquisita certezza legale che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione medesima (cfr. Cass. 11 maggio 2012, n. 7327; Cass. 23 aprile 2008, n. 10508; Cass. 17 giugno 2002, n. 8685);

– la Commissione regionale, nell’escludere l’applicabilità della menzionata disposizione a causa della mancanza di una valida notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società e, dunque, per assenza di un accertamento definitivo sulla sussistenza della pretesa erariale, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principio di diritto, evidenziando il difetto del presupposto rappresentato dalla previa iscrizione a ruolo dei tributi vantati a carico della società;

– alla reiezione del primo motivo di ricorso segue l’inammissibilità dei motivi residui, per difetto di interesse, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione, rispettivamente, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (secondo motivo), e, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., per omessa motivazione della statuizione di inammissibilità, per novità, del motivo di appello vertente sulle violazioni nel quale era incorso il liquidatore (terzo motivo);

– si osserva, infatti, da un lato, che la resistenza della ratio decidendi costituita dalla insussistenza dei presupposti per l’invocata responsabilità del liquidatore rende irrilevante l’esame del motivo di ricorso con cui si aggredisce la diversa ratio decidendi rappresentata dalla carenza di motivazione dell’atto impugnato, in quanto in nessun caso la fondatezza di tale ultimo motivo potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108);

– dall’altro lato, l’inconfigurabilità di una responsabilità del liquidatore per difetto della previa iscrizione a ruolo dei tributi vantati nei confronti della società rende irrilevante, ai fini che qui interessano, l’esame dei fatti allo stesso ascritti con l’ultimo motivo di ricorso;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 marzo 2020

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