Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5651 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5651 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 25820-2009 proposto da:
PANELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA VINCENZO UGO TABY 19, presso lo studio
dell’avvocato PIETRO PERNARELLA, rappresentato e
difeso dall’avvocato TAMMETTA WALTER giusta delega in
calce;
– ricorrente –

2013

contro

3540

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FORMIA, AGENZIA
DELLE ENTRATE;
– intimati –

Nonché da:

Data pubblicazione: 12/03/2014

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente con ricorso incidentale –

PANELLA GIUSEPPE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI
FORMIA;
– intimati –

avverso

la

sentenza

n.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA,

516/2008

della

depositata il

10/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale condizionato.

contro

Oggetto: reddito di partecip.
a soc. di persone
R.G.N.25820/09

Ragioni della decisione

1. Giuseppe Panella propone, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste

cassazione avverso la sentenza n. 516/40/08 con la quale la CTR Lazio sez. n. 40,
in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, confermava l’opposto avviso n.
RC3010301285 relativo all’accertamento a carico del Panella, socio della Roxi
Bar sas, del reddito derivante, ai sensi dell’art. 5 TUIR e con riguardo all’anno
2000, dalla sua partecipazione alla suddetta società.
2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, siccome
proposti avverso la medesima sentenza.
Col primo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce il difetto di integrità
del contraddittorio.
Il motivo è ammissibile, posto che, a tacer d’altro, i fatti sui quali esso è fondato
sono pacifici ed emergono con chiarezza dal ricorso, dalla sentenza impugnata e
dallo stesso controricorso, onde non è configurabile il difetto di autosufficienza
dedotto dalla ricorrente incidentale. E neppure è configurabile nella specie, ex art.
157 u.c. c.p.c., il divieto, per il ricorrente, di far valere la nullità derivante dal
difetto di integrità del contraddittorio, posto che la suddetta norma non può
trovare applicazione nei casi in cui la nullità sia ricollegata dalla legge anche ad
un difetto di attività del giudice cui incomba l’obbligo di adottare un
provvedimento per assicurare la regolarità del procedimento. E’ infine appena il
caso di rilevare che, anche volendo in ipotesi prescindere da un motivo di ricorso
sul punto (e quindi dalla sua ammissibilità), sarebbe in ogni caso dovere di questo
giudice rilevare d’ufficio un eventuale difetto di integrità del contraddittorio.
Il motivo è altresì fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 14815 del 2008) hanno infatti affermato
che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917/8
e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed

con controricorso proponendo altresì impugnazione incidentale), ricorso per

indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso (non
ricorrente nella specie) in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti
questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia
non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo siffatta

gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario
originario.
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone dunque
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la
possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza
la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Il primo motivo del ricorso principale deve essere pertanto accolto, con
assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso nonché del ricorso
incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla
Commissione tributaria provinciale di Latina per la celebrazione del giudizio di
primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio
dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del citato art. 14 D.Lgs.
n. 546 del 1992, mentre l’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè,
a singole posizioni) sarà valutata tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti
dall’art. 2909 c.c.
Considerato lo sviluppo dell’intera vicenda processuale ed il fatto che la citata
pronuncia delle sezioni unite è successiva alla proposizione del ricorso
introduttivo, si ritiene di compensare le spese dell’intero processo finora svolto.
PQM
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi ed il
ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
Tributaria Provinciale di Latina. Compensa le spese dell’intero processo.

Roma 10-12-2013

controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì

Il Presi nte

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