Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5651 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 02/03/2021), n.5651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12146/2016 proposto da:

AGRICOLA TRE VALLI SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 9-C INT. 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

CANESTRELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA GRIGOLI;

– ricorrente –

contro

E.O.W.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 544/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

depositata 11/11/2015 R.G.N. 1124/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 544 del 2015, ha rigettato l’appello principale proposto dalla Agricola Tre Valli soc. coop. e ha confermato la pronuncia del Giudice del lavoro del Tribunale di Treviso che, accogliendo la domanda proposta da E.O.W., aveva convertito a tempo indeterminato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti con decorrenza dal 2 marzo 2009 e aveva condannato la società cooperativa al pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte di appello ha premesso che il Giudice di primo grado, sul presupposto della natura agricola dell’attività dell’impresa, aveva ritenuto che doveva trovare applicazione l’art. 6 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro della Provincia di Treviso, invocato dalla difesa del lavoratore, per cui il superamento del limite di 180 giornate lavorative nel corso dell’anno solare a decorrere dalla prima assunzione comportava la trasformazione del lavoro avventizio in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e che tale disciplina contrattuale era compatibile con quella aziendale di cui all’Accordo integrativo del 4 giugno 2008, invocato dalla convenuta, secondo cui (art. 4) l’azienda doveva garantire un minimo di n. 51 giornate lavorative nei primi dodici mesi di attività del lavoratore nel caso di contratto di durata semestrale e per i successivi dodici mesi almeno n. 180 giornate di effettivo lavoro da calcolarsi all’interno dell’anno solare.

3. La Corte di appello ha innanzitutto rigettato il motivo di appello con cui la società aveva riproposto l’eccezione di decadenza per mancata tempestiva allegazione e produzione, con l’atto introduttivo del giudizio, del CCPL e del CCNL Cooperative Agricole di cui il ricorrente aveva invocato l’applicazione. In proposito, ha affermato che il lavoratore aveva allegato il fatto della successione di più contratti di lavoro agricolo a tempo determinato e aveva prospettato di non potere essere qualificato lavoratore agricolo avventizio, ma operaio addetto al ciclo produttivo aziendale; che la convenuta aveva opposto di non potere essere considerata impresa agricola e, proprio a seguito di tale contestazione, venne affrontato il tema della disciplina contrattuale applicabile; che, pertanto, il contraddittorio si sviluppò su circostanza introdotta da parte convenuta quale fatto impeditivo della conversione del rapporto lavorativo.

4. Nel merito, la Corte di appello ha affermato che:

a) l’art. 6 del CCPL del 23 giugno 2008 prevede che “gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione 180 giornate di affettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato…”;

b) invece, l’Accordo aziendale del 4 giugno 2008, richiamato dalla difesa della Cooperativa, ripreso dal Contratto integrativo dell’ottobre 2009, prevede che “…le parti, al fine di garantire una maggiore stabilità ai contratti di avventiziato…convengono che a decorrere dalla firma del presente contratto siano poste agli accordi vigenti le seguenti modifiche in tema di giornate minime lavorate garantite dall’azienda ferma restando la disponibilità del lavoratore, nei primi 12 mesi di attività del lavoratore, l’azienda garantirà il minimo 51 giornate lavorative con un contratto della durata di 6 mesi. Nei secondi 12 mesi almeno 180 giornate, da calcolarsi all’interno dell’anno solare”;

c) quindi, oggetto dell’Accordo integrativo aziendale è costituito dall’obbligo dell’azienda di garantire al lavoratore avventizio, nei primi 12 mesi di attività, mediante stipulazione di un unico primo contratto di durata semestrale, un numero di giornate lavorative minimo (n. 51); diversamente, la disposizione del Contratto collettivo provinciale di lavoro fa riferimento all’eventualità che il lavoratore abbia prestato, in un determinato arco temporale (12 mesi dalla data della assunzione), in favore della stessa azienda, un numero di giornate di effettivo lavoro superiore a n. 180; le due disposizioni sono da ritenere compatibili, in quanto dirette a regolare fatti diversi;

d) non è condivisibile neppure l’assunto di parte appellante secondo cui il conteggio delle giornate di effettivo lavoro dovrebbe effettuarsi in relazione ai singoli contratti, anzichè secondo un conteggio unitario nell’arco dell’anno decorrente dalla prima assunzione;

e) nel caso di specie, il lavoratore superò l’anzidetto limite temporale nel

corso dell’anno 2009 (214 giornate lavorative dal 2 marzo al 31 dicembre 2009), poichè venne assunto il 2 marzo 2009 e poi con un nuovo contratto, senza soluzione di continuità, dal 1 settembre 2009 fino alla fine dell’anno;

f) non può rilevare l’Accordo di interpretazione autentica del 2012 nella parte in cui esclude l’applicazione, nei confronti della Cooperativa appellante, dei Contratti collettivi provinciali di lavoro, non potendo questa disciplina trovare applicazione retroattiva rispetto a un diverso regime contrattuale vigente al tempo dei fatti di causa.

3. Per la cassazione di tale sentenza la soc. coop. Tre Valli ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione della “regolamentazione della disciplina dei contratti di avventiziato negli accordi aziendali e nel CCPL per gli operai agricoli dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Treviso – rapporti tra strumenti contrattuali collettivi di diverso livello violazione di norme di legge in materia di interpretazione dei contratti (artt. 1322,1362,13631367 e 1369 c.c.”, per avere la Corte di appello escluso che il rapporto potesse essere regolato dal CCNL Industria Alimentare, come invece dedotto da parte convenuta, e comunque per avere ritenuto compatibili le discipline contenute nel CCPL del 23 giugno 2008 e nell’Accordo aziendale del 4 giugno 2008, pur a fronte di regolamentazioni chiaramente confliggenti. La prima contempla la trasformazione del contratto al raggiungimento delle n. 180 giornate di effettivo lavoro nell’arco dei 12 mesi dalla data di assunzione; la seconda impone all’azienda di garantire agli avventizi almeno n. 180 giornate da calcolarsi all’interno dell’anno solare. L’incompatibilità è stata pure sancita dalle parti sociali in sede di Accordo sottoscritto il 29 maggio 2012, con cui è stato chiarito che lo scopo del contratto aziendale del 2008 era quello di garantire al personale assunto con contratto di avventiziato, dopo i primi sei mesi del rapporto, lo svolgimento di almeno n. 180 giornate nel corso dell’anno, senza possibilità di conversione dei contratti di lavoro del personale avventizio da tempo determinato a tempo indeterminato con il superamento delle 180 giornate di lavoro nel corso dell’anno.

2. Il secondo motivo denuncia, in subordine rispetto al precedente, “l’incompatibilità tra le previsioni di cui all’art. 6 CCPL per gli Operai Agricoli dipendenti da Aziende Agricole e Florovivaistiche della provincia di Treviso e la regolamentazione contenuta negli accordi collettivi aziendali – violazione di norme di legge in materia di interpretazione dei contratti (artt. 1322,1362,13631367 e 1369 c.c.”, per avere la Corte di appello erroneamente interpretato la locuzione “dalla data di assunzione” di cui all’art. 6 cit. come riferibile alla prima assunzione, anzichè alla data di ciascuno dei contratti stipulati tra le parti nell’arco annuale (nel caso in esame, il primo, per il periodo contrattuale dal 2 marzo 2009 al 31 agosto 2009, per n. 138 giornate e il secondo, per il periodo dal 1 settembre 2009 al 28 febbraio 2010, per n. 126 giornate).

3. Il terzo motivo denuncia “inammissibilità per tardività della produzione tardiva di contratti collettivi – eccezione di decadenza – violazione di norme di legge (art. 414 c.p.c.) – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”. La Cooperativa ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i contratti collettivi di riferimento potessero essere prodotti solo a seguito della contestazione di parte convenuta circa la natura dell’attività economica svolta. Ribadisce che era onere dell’originario ricorrente depositare tali fonti unitamente al ricorso ex art. 414 c.p.c..

4. Il terzo motivo, il cui esame ha carattere pregiudiziale, è inammissibile.

5. Innanzitutto, esso promiscuamente denuncia error in procedendo, error in iudicando e vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La censura è dunque basata su una formulazione che demanda al giudice di legittimità di ricercare e identificare esattamente la questione devoluta.

6. E’ ben vero che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9100 del 2015, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

Tuttavia, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. (v. tra le più recenti, Cass. n. 26790 del 2018). L’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. n. 7009 del 2017).

7. Nel caso in esame, il terzo motivo del ricorso non presenta elementi che consentano di enucleare con sufficiente chiarezza i singoli vizi per risalire, partitamente, a ciascuna delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

8. Inoltre, il motivo oppone una propria ricostruzione della vicenda processuale senza argomentare in ordine alla soluzione fornita dalla Carte di appello, la quale ha chiaramente affermato (v. pag. 7 e 8 sent. imp.) che il ricorso introduttivo del giudizio (art. 414 c.p.c.) conteneva le allegazioni di fatto costitutive del diritto vantato da E.O.W. (allegazione della successione di più contratti di lavoro a tempo determinato e contestazione della qualificazione di avventiziato agricolo, integrando la fattispecie quella dell’operaio addetto al ciclo produttivo aziendale”); che solo a seguito della contestazione di parte convenuta circa la natura dell’attività produttiva svolta e del regime normativo di riferimento, venne affrontato il tema della disciplina contrattuale applicabile. Secondo la soluzione accreditata dalla Corte di appello, il contraddittorio si sviluppò su circostanza introdotta da parte convenuta quale fatto impeditivo della conversione del rapporto lavorativo.

9. Il principio applicato dalla Corte di appello è quello della c.d. circolarità degli oneri di allegazione e prova di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c.. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di modo che la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso, in quanto lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. I dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova; circolarità attestata dal combinato disposto dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e dall’art. 416 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. S.U. n. 11353 del 2004; conf. Cass. n. 1878 del 2012).

10. Anche per tale verso il motivo è inammissibile per difetto di specificità del motivo, in relazione all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che impone al ricorrente per cassazione di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza di questa Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, di fornire argomenti per mutare orientamento (Cass. n. 5001 del 2018). L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, a pena d’inammissibilità della censura, non solo di esaminarne il contenuto precettivo delle norme di cui lamenta la violazione, ma anche di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr. Sezioni Unite n. 23745 del 2020).

11. D’altra parte, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. 22478 del 2018).

12. Anche il primo e il secondo motivo sono inammissibili.

13. Parte ricorrente cita il principio per cui il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante (cfr. Cass. n. 12098 del 2010). Il principio è certamente condivisibile. Più volte questa Corte ha affermato che il rapporto tra il contratto collettivo nazionale e quello aziendale, regolato non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, si caratterizza in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambito applicativo), che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell’aspetto delle relazioni industriali. Ne consegue che, seppure il trattamento economico e normativo dei singoli lavoratori è nella sua globalità costituito dall’insieme delle pattuizioni dei due diversi livelli contrattuali, la disciplina nazionale e quella aziendale, egualmente espressione dell’autonomia privata, si differenziano tra di loro per la loro distinta natura e fonte negoziale con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale (Cass. n. 19351 del 2007 e success.).

14. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi distinguendo i fatti costitutivi delle due diverse discipline. Ha difatti ritenuto che la normativa aziendale riguardi un obbligo gravante sull’azienda, quello relativo alla necessità di garantire al lavoratore avventizio un numero minimo di giornate lavorative in caso di stipulazione di un unico contratto di durata in un determinato arco temporale e che, invece, la disciplina collettiva di livello provinciale per i lavoratori agricoli contempli un’ipotesi diversa, a tutela del lavoratore avventizio, nel caso in cui costui di fatto, per effetto di una pluralità di contratti temporanei, abbia prestato un numero di giornate di effettivo lavoro (superiore a 180 dalla prima assunzione) che sostanzialmente – secondo la insindacabile valutazione operata dalle parti sociali – portino ad assimilare la sua prestazione a quella di un operaio agricolo addetto al ciclo produttivo aziendale, da cui la previsione della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

15. L’interpretazione del testo contrattuale fornita dalla Corte territoriale è coerente con la ratio della norma, riferibile a situazioni che per loro natura implicano rapporti di breve durata, ma che tuttavia per le modalità dei rinnovi e la durata complessiva dell’effettivo lavoro siano assimilabili alla prestazione resa da un operaio agricolo addetto al ciclo produttivo aziendale.

16. Il ricorso si limita a sostenere l’inconciliabilità delle due disposizioni, senza spiegare in quale modo sarebbero state violate le regole di ermeneutica negoziale. Nè parte ricorrente, che ne era onerata, ha chiarito il contesto in cui le diverse previsioni di collocano, onde chiarire in quali termini sussisterebbe il contrasto, considerato che la sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato che le due norme si collocano su piani diversi e hanno funzioni diverse, oltre che un diverso oggetto.

17. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

18. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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