Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5650 del 02/03/2021
Cassazione civile sez. lav., 02/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 02/03/2021), n.5650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2135/2020 proposto da:
Z.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI
n. 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona
de). Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,
alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 7557/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/07/2019 R.G.N. 7557/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositato in data 20.9.2019, ha respinto il gravame interposto da Z.J., nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa sede ex art. 702-bis c.p.c., con la quale erano state rigettate le domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria (era stato riconosciuto, esclusivamente, il diritto della Z. al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari);
2. La Corte di merito, preso atto delle dichiarazioni rese dalla appellante durante l’audizione in sede amministrativa, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto le predette dichiarazioni erano rimaste ingiustificatamente prive di riferimenti circostanziati e non supportate da elementi delibatori a sostegno;
3. inoltre, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, poichè la Z. “non ha mai adombrato, durante l’audizione, di essere esposta al rischio di subire condanne a morte o forme di tortura a causa della sua professione religiosa, nè di avere orientamenti politici contrari a quelli sposati dal governo, nè l’esistenza di situazioni di conflitto armato all’interno del proprio Paese”;
4. per la cassazione della sentenza ricorre Z.J. articolando cinque motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
5. il P.G. non ha formulato richieste.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura alle liti. Ed invero, in atti si rinviene una procura dalla quale non si evince il conferimento, da parte della ricorrente, al difensore, del potere di rappresentarla e difenderla in sede di legittimità, nè alcuno specifico riferimento al provvedimento della Corte di Appello oggetto del ricorso per cassazione, ma solo un generico riferimento alla “delega all’avv. Iacopo Maria Pitorri a rappresentarmi ed assistermi nel presente giudizio, conferendo allo stesso ogni potere di legge direttamente collegato allo svolgimento del mandato, eleggendo domicilio presso lo Studio Legale Pitorri in (OMISSIS)”;
2. alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte, mentre “la procura a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, poichè, in tal caso, la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 15692/2009; 26504/2009; 3349/2003); quando la procura, apposta su foglio separato, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richieste in sede di legittimità, ed anzi, dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e da cui non sia possibile evincere “univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione”, il ricorso va dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. nn. 18150/2020; 28146/2018; 18257/2017);
3. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
4. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè l’Avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;
5. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; e, poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura conferita al difensore – attività processuale demandata alla esclusiva responsabilità di quest’ultimo -, sul medesimo, avv. Jacopo Maria Pitorri, grava “la pronunzia relativa al raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (v., ex multis, Cass. nn. 14474/2019; 11930/2018).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021