Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5650 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 02/03/2020), n.5650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5498/2014 R.G. proposto da:

Eden dei F.lli R. di R.M. & C. s.a.s., in

persona del legale rappresentante pro tempore, e R.M.,

rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Comensoli, con domicilio

eletto presso il suo studio, sito in Breno (Bs), via Rizzieri, 16;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 4178/2016, depositata il 14 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Eden dei F.lli R. di R.M. & C. s.a.s. e R.M. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 14 luglio 2016, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha respinto il loro ricorso per la condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso di un credito i.v.a., rappresentato dall’eccedenza di i.v.a. detraibile risultante dalla dichiarazione per l’anno 2005;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ha accolto il gravame dell’Ufficio, evidenziando, da un lato, che non vi era prova dell’esistenza del credito in oggetto, dall’altro, che la parte aveva rinunciato al rimborso originariamente richiesto in via amministrativa in quanto non in grado di reperire la documentazione di supporto, per cui non risultavano osservati gli oneri previsti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38, per il conseguimento del rimborso medesimo;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; CONSIDERATO CHE:

– con il primo motivo di ricorso proposto i contribuenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, per aver la sentenza impugnata affermato l’inesistenza del credito in oggetto, benchè l’Ufficio non avesse mai posto in discussione l’esistenza e l’origine del credito medesimo;

– con il secondo motivo deducono, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis, per aver il giudice di appello ritenuto che non fossero stati rispettati gli oneri formali previsti dalla legge per il conseguimento del rimborso richiesto, evidenziando, oltre alla non contestata sussistenza del credito fiscale, di aver agito in conformità con le indicazioni ricevute dall’Ufficio;

– con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, dell’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, e per omessa, errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, commi 2 e 10, per aver la Commissione regionale omesso di prendere in considerazione l’inosservanza da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’obbligo di richiedere, in presenza di circostanze ostative del riconoscimento di un credito, l’integrazione della documentazione e la presentazione da parte della contribuente di una richiesta di rimessione in termini;

– con l’ultimo motivo di ricorso i contribuenti lamentano con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’errata e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, I.n. 212 del 2000, per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare la violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede gravanti sull’Ufficio nella gestione dell’istanza di rimborso;

– va preliminarmente esaminato, in ossequio al principio della ragione più liquida, il secondo motivo di ricorso, che è infondato;

– con tale motivo la parte deduce che la condotta osservata a seguito della presentazione dell’istanza di rimborso era stata coerente con le indicazioni ricevute dall’Ufficio, che quest’ultimo non aveva negato la sussistenza del credito fiscale vantato ed era in possesso della relativa documentazione di riscontro;

– gli argomenti posti a fondamento della censura non evidenziano, tuttavia, elementi da cui poter evincere il mancato rispetto degli oneri previsti del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38, per il conseguimento del rimborso medesimo, posto alla base di una delle due rationes decidendi e che il motivo intende aggredire;

– la resistenza della ratio decidendi costituita dal mancato rispetto degli oneri previsti del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38, rende irrilevante l’esame dei motivi residui, con cui si aggredisce la diversa ratio decidendi rappresentata dalla insussistenza del credito vantato (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 2 marzo 2020

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