Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 565 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 565 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 11177-2010 proposto da:
CIRCOSTA

DOMENICO

CRCDNC30B071,049J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO

46/48,

presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che
lo rappresenta e difende giusa procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

2012
5713

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580,
in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 10/01/2013

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente avverso il decreto n. R.G. 151/09 V.G. della CORTE
D’APPELLO di BARI del 30/06/09, depositato il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;
udito l’Avvocato Fiorenzo Grollino (delega avvocato De
Paola Gabriele) difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti e deposita copia della Sentenza
n. 16370/11;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

05/08/2009;

R.g. n. 11177/10 — U. P. 18 settembre 2012

Equa riparazione
Sentenza

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale — richiesto per
l’irragionevole durata del processo presupposto — proposta con ricorso del 18 febbraio 2009, era
fondata sui seguenti fatti: a) il Circosta, asseritamente titolare del diritto a miglioramenti
pensionistici, aveva promosso — con ricorso del 24 gennaio 1998 — causa dinanzi alla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Puglia; b) la Corte adita non aveva ancora deciso la causa alla
data del deposito del ricorso per equa riparazione;
che la Corte d’Appello di Bari, con il suddetto decreto impugnato, ha affermato che, nella
specie, il ricorrente non aveva allegato al ricorso alcuna documentazione del processo presupposto,
in particolare quanto alla sua posizione processuale, alla esistenza del processo ed alla sua
perdurante pendenza.
Considerato che, con i due motivi di censura, vengono denunciate dal ricorrente come
illegittime, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione: a) l’omessa applicazione dell’istituto della
acquisizione officiosa degli atti del processo presupposto; b) l’omessa considerazione che il
ricorrente aveva indicato la promozione del processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la
data di inizio del processo e la sua attuale pendenza, dati questi non solo sufficienti ma anche idonei
al sollecitato esercizio dei poteri di acquisizione officiosa del fascicolo del processo presupposto;
che il ricorso merita accoglimento;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per la
violazione del termine ragionevole di durata del processo, ove la parte si sia avvalsa della facoltà —
prevista dall’art. 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89 — di richiedere alla corte d’appello di
disporre l’acquisizione degli atti del processo presupposto, il giudice non può addebitare alla
mancata produzione documentale, da parte dell’istante, di quegli atti la causa del mancato
accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo, in quanto la parte ha
un onere di allegazione e di dimostrazione, che pero riguarda la sua posizione nel processo, la data
iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre (in
coerenza con il modello procedimentale, di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., prescelto dal
legislatore) spetta al giudice — sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte
resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto — verificare, in concreto e con
riguardo alla singola fattispecie, se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata, tenuto
anche conto che nel modello processuale della legge n. 89 del 2001 sussiste un potere d’iniziativa

Ritenuto che Domenico Circosta, con ricorso del 19 aprile 2010, ha impugnato per cassazione
— deducendo due motivi di censura —, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il
decreto della Corte d’Appello di Bari, depositato in data 5 agosto 2009, con il quale la Corte
d’appello, pronunciando sul ricorso del Circosta — vólto ad ottenere l’equa riparazione dei danni
non patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —, in contumacia
del Ministro dell’economia e delle finanze, ha rigettato il ricorso;

del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili
con l’esercizio di tale potere (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 16367 del 2011 e le sentenze nn.
16836 del 2010 e 9381 del 2011);
che, nella specie, i Giudici a quibus nonostante abbiano affermato che il ricorrente aveva
indicato l’organo giurisdizionale adito, la data di inizio del processo presupposto e la sua attuale
pendenza ed aveva richiesto l’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 3, comma 5, della legge n.
89 del 2001 — hanno, in palese violazione dei qui ribaditi principi, rigettato la domanda;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con conseguente rinvio della causa
alla stessa Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, la quale si uniformerà a tali principi,
provvedendo a decidere la causa ed a regolare le spese del presente grado del giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 18 settembre 2012
Il Co sigliere relatore ed estensore

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