Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5648 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5648 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 26631-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3162

SCARDINO WALTER;
– Intimato –

avverso la sentenza n. 85/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 10/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 12/03/2014

udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di segnalazione 4-11-2002 dell’Ufficio di Desio 1, l’Agenzia delle Entrate di Milano 3
notificava a Scarlino Walter, ai sensi dell’art. 41 bis dpr 600/73, awiso di accertamento parziale n.
R1R11002599 (successivamente definito tramite condono ex L 289/2002), con il quale veniva
determinato per l’anno 1996 un maggior reddito di capitale pari a lire 15.208.000, con conseguenti

Dalla stessa segnalazione era poi emerso che per l’anno 1996 il contribuente, in relazione al
medesimo anno di imposta, aveva eseguito un finanziamento per lire 630.000.000, sicchè
l’Amministrazione provvedeva a notificargli, ex artt. 38, commi 4, 5 e 6, e 41 DPR 600/73, un
successivo awiso di accertamento (R1R1103636), con il quale veniva determinato un reddito
complessivo di lire 126.000.000 (pari alla quota costante di 1/5 della globale somma di lire
630.000.000), previa decurtazione (al fine di evitare duplicazioni d’imposta) dell’importo di lire
15.208.000, già tassato in forza del primo atto impositivo.
La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto dal contribuente avverso quest’ultimo awiso di
accertamento (n. R1R1103636).
Con sentenza depositata il 10-10-2008 la CTR Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio; in
particolare la CTR precisava innanzitutto che il primo avviso di accertamento (n. R1R11002599),
poi definito con condono, era stato emesso facendo specifico riferimento all’art. 41 bis dpr
600/73, e quindi “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice” dell’Amministrazione
Finanziaria; rilevava, tuttavia, la CTR che il predetto art. 41 bis, nella formulazione in vigore
all’epoca della notifica del detto avviso, non annoverava, nell’elencazione tassativa dei soggetti le
cui segnalazioni potevano legittimare l’awiso di accertamento parziale, le Agenzie delle Entrate,
inserite infatti nell’elenco dei soggetti abilitati alle segnalazioni “fonte” solo a partire dal 1-1-2005
(data di entrata in vigore della L. 311/2004, che aveva modificato l’art. 41 bis); ne conseguiva che il
primo awiso di accertamento doveva considerarsi come effettuato in via unica e globale, mentre il
secondo (oggetto del presente giudizio) doveva ritenersi illegittimo per violazione dell’art. 42 dpr
600/73 in quanto emesso in assenza di nuovi elementi sopravvenuti rispetto al precedente
accertamento (il finanziamento erogato nel 1996 era già contenuto nella segnalazione che aveva
consentito il primo avviso di accertamento).

maggiori imposte IRPEF, ILOR, CSSN e CSE.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un
unico motivo; il contribuente non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione dell’art. 41 bis dpr 600/73, in combinato disposto con gli artt. 38, 41 e 43 del cit. dpr,

311/2004, era assolutamente identico, nella ratio, al tenore letterale conseguente alla intervenuta
modifica, essendosi limitato unicamente ad adeguare il testo della normativa alla sopravvenuta
istituzione delle Agenzie delle Entrate ed alle corrispondenti articolazioni centrale e periferiche.
Il motivo è fondato.
L’art. 41 bis dpr 600/73, nella formulazione vigente all’epoca dell’accertamento (precedente
l’entrata in vigore della L 311/2004), annoverava tra i soggetti le cui segnalazioni potevano
legittimare, da parte degli Uffici delle Imposte, l’adozione di un “accertamento parziale” (e, quindi,
come tale, “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice”) la Guardia di Finanza o Pubbliche
Amministrazioni o Enti pubblici; lo stesso art. 41 bis, nella formulazione vigente (successiva alla L
311/2004) annovera tra i soggetti le cui segnalazioni possono legittimare i competenti Uffici
dell’Agenzia delle Entrate ad adottare l’accertamento parziale anche la Direzione centrale
accertamento (o la Direzione Regionale o un Ufficio) della medesima o di altre Agenzie fiscali.
La sostanziale identità del tenore letterale delle due formulazioni conduce a ritenere che
l’intervenuta modifica si è limitata unicamente ad adeguare il testo della normativa alla
soprawenuta istituzione con il d.lgs 300/1999 delle Agenzie delle Entrate (operative dal 1-1-2001),
non potendosi dubitare, tuttavia, che ancor prima della su riferita testuale modifica in tal senso, gli
Uffici delle Agenzie delle Entrate, a partire dalla loro istituzione, già fossero da ritenere soggetti
legittimati alle segnalazioni “fonte” in questione; in senso contrario, peraltro, si perverrebbe ad un
inaccettabile e non motivato blocco (nel periodo 2001/2004) delle attività di controllo e di
accertamento, in contrasto anche con la ratio sottesa all’accertamento parziale, tesa a favorire il
Fisco nel recupero, in breve tempo, dei tributi evasi, indipendentemente da una analisi della
situazione complessiva del contribuente.
La CTR, considerando il primo accertamento (n. R1R11002599) come effettuato in via unica e
globale (e, quindi, non “parziale”) nell’erronea (come detto) convinzione che gli Uffici dell’Agenz

sosteneva che il testo dell’art. 41 bis, nella formulazione precedente alla novella di cui alla L

delle Entrate non fossero annoverati tra i soggetti legittimati alle segnalazioni “fonte” da porre a
base dell’accertamento parziale, non ha fatto corretto uso di tali poteri, e va, quindi, cassata; la
natura “parziale” del detto accertamento, emesso come tale “senza pregiudizio dell’ulteriore
azione accertatrice” dell’Amministrazione Finanziaria, comporta la legittimità del secondo (n.
R1R1103636, oggetto del presente giudizio)
In condusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza e,

fatto, va rigettato il ricorso introduttivo.
In considerazione dell’evolversi delle pregresse decisioni, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare
tra le parti le spese di lite dei precedenti giudizi di merito.
La spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo proposto dal contribuente; compensa tra le parti le spese di lite dei precedenti giudizi di
merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità,
che si liquidano in complessivi euro 3.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 13-11-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cpc non essendo necessari ulteriori accertamenti di

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