Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5647 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5647 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 24017-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3161

contro

DE SIMONE FULVIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA GREGORIO VII 133, presso lo studio dell’avvocato
ROTONDARO RAFFAELE, rappresentato e difeso
dall’avvocato TITOLO ANTONIO giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/03/2014

L
averso
la sentenza n. 60/2008 della COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 26/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

riporta;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De Simone Fulvio proponeva ricorso per revocazione nei confronti della sentenza della CTR
Campania n. 94 del 31-5/14-6-2006, che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate,
aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente awerso cartella di pagamento
07120030147652448 per IRPEF e SSN relativi all’anno 1996.

per revocazione, annullava la predetta cartella; in particolare la CTR rilevava che sussisteva
contrasto di giudicato (art. 395, comma 1, cpc) tra la predetta sentenza n. 94 della CTR e la
sentenza della CTP di Napoli n. 671/2004, concernente l’accertamento operato a carico della
società “De Sia e Idea sas di De Simone Vincenzo”, della quale quest’ultimo era socio
accomandante al 33,34%; la CTP nella detta sentenza aveva dichiarato cessata la materia del
contendere in quanto era stato emesso prowedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo a
carico della società; di conseguenza doveva ritenersi venuto meno l’antecedente logico-giuridico
della impugnata cartella di pagamento, la cui legittimità era stata invece confermata dalla
sentenza n. 94 della CTR.
Awerso detta sentenza 60/39/08 proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a due
motivi; resisteva il contribuente con controricorso, illustrato anche da successiva memoria ex art.
378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso l’Agenzia, deducendo -ex art. 360 n. 4 cpc- error in procedendo (primo
motivo), nonché -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.lgs 546/1992 e
dell’art. 395, comma 1 n. 5 cpc (secondo motivo), rilevava che tra i due giudizi in questione
(sentenza n. 94/2006 della CTR e sentenza 671/2004 della CTP) non vi era identità né di soggetti
né di oggetto, sicché non sussistevano i presupposti per l’ammissibilità del ricorso per revocazione
ex art. 395, comma 1, n. 5 cpc; in particolare, infatti, la sentenza della CTP concerneva la cartella n.
07120031074207408, avente ad oggetto IVA 1996 relativa all’awiso di accertamento della società
n. 5012004571, mentre la sentenza della CTR concerneva la cartella 07120030147652448 avente
ad oggetto IRPEF 1996 relativa all’awiso di accertamento del socio n. 5011049330 per reddito di
partecipazione; awiso quest’ultimo emesso, ex art. 5 TUIR e 41 bis dpr 600/73, a seguito del su
menzionato avviso di accertamento n. 5012004571 emesso a carico della società; specifi ava,

Con sentenza 60/39/08, depositata il 26-9-08, la CTR Campania, in accoglimento del detto ricorso

inoltre, l’Agenzia che nel giudizio dinanzi alla CTP l’Ufficio aveva riconosciuto di avere
erroneamente iscritto a ruolo l’imposta IVA, per cui aveva provveduto ad emettere il relativo
sgravio ed a richiedere la cessazione della materia del contendere; di conseguenza, la declaratoria
di cessazione della materia del contendere di cui alla sentenza della CTP (che, come detto,
riconosceva solo l’erroneità dell’iscrizione a ruolo dell’IVA 1996 nei confronti della sas) non si
poneva in nessun contrasto con la sentenza della CTR e non costituiva nemmeno un antecedente

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati.
Per condiviso principio di questa Corte, invero, ai fini dell’applicazione dell’art. 395 n. 5 cpc perché
una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente, occorre che tra i due giudizi vi sia
identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale
concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi
distintivi della decisione emessa per prima, vale a dire che la precedente sentenza deve avere ad
oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un
possibile antecedente logico.
Nel caso in esame le sentenze della CTP e della CTR in questione non solo sono state emesse tra
parti diverse (società e soci) e su oggetti differenti (cartella n. 07120031074207408 e cartella n.
07120030147652448, aventi ad oggetto imposte diverse: non debenza dell’IVA 1996 a carico della
sas e non debenza dell’IRPEF 1996 a carico del socio accomandante), ma la precedente sentenza
della CTP non ha neanche ad oggetto un fatto costituente un possibile antecedente logico della
seconda, atteso che, pur originando le distinte pretese del Fisco da un unico accertamento nei
confronti della società (n. 5012004571), l’erroneità dell’iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta dalla sas
(posta dalla CTP a base della declaratoria di cessazione della materia del contendere) non ha
alcuna decisiva influenza sulla debenza dell’IRPEF dovuta dal socio accomandante per reddito di
partecipazione nella società.
In conclusione, pertanto va accolto il ricorso e cassata senza rinvio -ex art. 382, comma 3,cpcl’impugnata sentenza.
In considerazione dell’evolversi delle decisioni, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese di lite relative al giudizio di merito.

logico-giuridico per ritenere non dovuta l’IRPEF 1996 a carico del socio.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; dichiara compensate tra le parti le spese
del giudizio di merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite del presente

Così deciso in Roma in data 13-11-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

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