Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5646 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5646 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 26362-2008 proposto da:
TEAM RAFANELLI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato
POMPONIO AMEDEO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CIPRIANI ALFONSO giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013

contro

3159

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 12/03/2014

- controricorrente nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2008 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata 1’08/07/2008;

udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cinque distinti ricorsi la TEAM RAFANELLI srl impugnava dinanzi alla CTP di Siena cinque awisi di
accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate di Poggibonsi: 1) le aveva contestato l’omessa
dichiarazione e l’omessa effettuazione, ai sensi dell’art. 25 dpr 600/73, della ritenuta alla fonte del 30% sui
compensi corrisposti negli anni 1998 e 1999 a Rafanelli Gabriele, ritenuto amministratore della società,
irrogando le relative sanzioni; 2) aveva determinato, per l’anno 1998, un reddito ed un valore della

IRPEG ed IFtAP; l’imponibile era stato sottoposto a rettifica, in particolare, anche per un indebito
ammortamento ed una indebita deduzione di interessi su di un mutuo connesso ad un immobile ubicato in
San Gimignano, che, per l’anno in questione, non era utilizzabile, e che, quindi, non poteva ritenersi
strumentale.
A sostegno dei ricorsi la società, in particolare, sosteneva, in relazione al rilievo n. 1), che il cit. art. 25
assoggettava a ritenuta i compensi corrisposti, per attività svolte in Italia, a soggetti non residenti, mentre il
Rafanelli, cittadino italiano ma residente all’estero da trenta anni, non svolgeva attività di amministrazione
(neanche di fatto) in Italia; in relazione al rilievo n. 2), che l’immobile in questione, acquistato nel 1996, era
perfettamente utilizzabile ed in effetti era stato utilizzato sino a quando non erano giunti in stato di
avanzamento i lavori per i quali in data 3-11-1998 era stata rilasciata la concessione edilizia.
Con cinque distinte sentenze la CTP di Siena accoglieva i ricorsi proposti dalla società.
Con sentenza depositata 1’8-7-2008 la CTR Toscana, riuniti i distinti appelli proposti dall’Agenzia avverso le
dette sentenze della CTP, in accoglimento per quanto di ragione degli stessi, rigettava i ricorsi proposti dalla
società, rideterminando solo le sanzioni; in particolare la CTR rilevava che l’attività del Rafanelli si era svolta
in Italia (in particolare a San Gimignano) e che le somme corrisposte costituivano il compenso di detta
attività; che, nello specifico, tanto poteva desumersi sia dal contenuto di una procura institoria rilasciata in
favore del Rafanelli sia dal numero di rapporti bancari intercorsi tra il Rafanelli e la MPS, filiale di San
Gimignano, che inducevano ad individuare in San Gimignano il riferimento locale degli affari ed interessi del
Rafanelli e la sua residenza di fatto (posto che, tra l’altro, della residenza all’estero del Rafanelli non vi era
alcun supporto documentale); che le due sentenze della CTP di Siena, confermate dalla CTR Toscana e
passate in giudicato, che, in accoglimento dei ricorsi della società, avevano annullato i provvedimenti
dell’Agenzia di accertamento e contestazione (presupposti dei provvedimenti di applicazione delle
sanzioni), concernevano violazioni relative agli anni 1996 e 1997, e non al 1998, anno in questione; che,
infine, dalla documentazione agli atti risultava che il fabbricato nel 1998 era in ristrutturazione, e non era
quindi agibile.

produzione imponibile superiore a quello dichiarato ed aveva quindi proceduto al relativo recupero di

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la TEAM RAFANELLI srl, in liquidazione,
successivamente dichiarata fallita; ricorso poi notificato all’Agenzia, in seguito ad ordine di rinnovazione di
questa Corte, dalla Curatela, affidato a tre motivi; resisteva l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la rocorrente, denunziando —ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione dell’art. 2909 cc, deduceva che la CTR di Firenze, con sentenza n. 30/09/06, passata in

alla non residenza in Italia sia all’insussistenza della qualifica di amministratore della società sia alla non
assoggettabilità dei suoi compensi alla su menzionata ritenuta del 30%, accertando quindi fatti costituenti
presupposto per l’applicazione della norma tributaria in questione; erroneamente, pertanto, la CTR,
invocando l’autonomia dei diversi periodi di imposta, si era discostata da tali accertamenti, violando il
principio del giudicato di cui all’art. 2909 cc.
Il motivo è infondato.
Non v’è, invero, alcun motivo per discostarsi dal principio già espresso da questa Corte, sul quale peraltro
conviene la stessa parte ricorrente, secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento
al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e
di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso
punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno
costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non
trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto
l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai
fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a
trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi
caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le
spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una
pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una
specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cass. sez. unite
13916/2006).
Nel caso di specie il dedotto accertamento della CTR con sentenza passata in giudicato concerne la
residenza del Rafanelli e la sua qualifica di amministratore della società (e, di riflesso, l’assoggettament.
alla ritenuta del 30% dei compensi corrisposti dalla società al Rafanelli), e cioè fatti aventi caratt \
e

giudicato, relativa agli anni 1996 e 1997, si era già pronunziata, con riferimento al Rafanelli, in ordine sia

durata e comunque variabili da periodo a periodo, non potendosi dubitare che la residenza o la qualifica di
amministratore (e comunque lo svolgimento in Italia o all’estero di una certa attività) relativamente ad un
anno, sia un dato variabile, e possa quindi essere diverso in anni successivi.
Il secondo motivo di ricorso, indicato con il n. 2.A), con il quale la Curatela denunziava -ex art. 360 n. 5 cpcomessa e/o contradditoria motivazione su un fatto controverso, è inammissibile ex art. 366 bis cpc per
mancata chiara indicazione del fatto controverso e, comunque, per mancanza del necessario momento di

ciascun motivo del ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, sia la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, sia le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione, sia un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), e cioè
un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’ illustrazione del
motivo e che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; ciò anche quando l’indicazione del
fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che
sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale
deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore
commesso dal giudice di merito.
Con il terzo motivo di ricorso, indicato con il n. 2, la Curatela, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 5
cpc- contradditoria ed omessa motivazione con riferimento al fatto controverso rappresentato
dall’abitabilità-agibilità nell’anno 1997 del fabbricato sito in San Gimignano, deduceva: che la CTR, da
un lato, aveva affermato che nel contratto di acquisto del detto immobile era prevista la destinazione
di una parte a magazzini ed uffici, dall’altro, aveva escluso che tali destinazioni fossero compatibili con
un’officina; che la CTR, inoltre, da una parte, aveva affermato che i lavori erano iniziati a novembre
1998, dall’altra, non aveva spiegato perché per tutto l’anno 1998 la società non aveva potuto utilizzare
l’immobile.
Il motivo è infondato.
La CTR, con ampia motivazione immune da vizi logici, ha chiaramente precisato le ragioni che
inducevano a ritenere il magazzino, nel periodo d’imposta in contestazione, del tutto inutilizzabile, ed
ha quindi correttamente applicato l’art. 67 TUIR, in base al quale possono dedursi le quote di
ammortamento dei beni strumentali all’impresa solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del
bene; la CTR, in particolare, ha logicamente dedotto l’inutilizzabilità non solo dall’inizio della
ristrutturazione dal novembre 1998 ma anche dalla condizione preesistente del fabbricato, che dallo
stesso atto di acquisto del 28-11-1996 risultava come fabbricato artigianale di vecchia costru on

sintesi; al riguardo va, invero, ribadito che, in relazione a dedotti vizi motivazionali, l’illustrazione di

cui primo piano risultava allo stato grezzo con la sola tamponatura esterna, e che necessitava di opere
di riassetto interno tanto al primo piano, rimasto allo stato rustico, quanto al pianterreno, che,
comunque, in base a quanto descritto nello stesso contratto, non poteva essere destinato ad officina
della società ricorrente; il tutto, in mancanza di prove che il fabbricato potesse essere utilizzato anche
prima della ristrutturazione.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

soccombenza.
P. q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così eciso in Roma il 13-11-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.
iere est.

Il Presidente
dott. AureJio Cappabianca

Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la

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