Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5645 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5645 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 19203-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3158

STORACI STEFANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 68/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 28/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 12/03/2014

, udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di pvc della Guardia di Finanza di Velletri l’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno 1997, con
due distinti avvisi, nei confronti della GENERAL TELEPHONIX srl, in liquidazione, ricavi non contabilizzati per
lire 140.000.000 (avviso n. RC73000184) e, nei confronti del contribuente STORACI Stefano, socio al 50%
della detta società (composta da due soli soci), maggior reddito da capitale per lire 70.000.000, con
conseguente IRPEF, contributo SSN, e sanzioni (avviso n. RC1002066 notificato il 25-9-2003).

suoi confronti.
Con sentenza depositata il 28-5-2007 la CTR Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate; in
particolare la CTR rilevava che al socio era stato notificato esclusivamente l’avviso di accertamento e non il
pvc, contenente i maggiori ricavi riscontrati dalla Guardia di Finanza presso la società, sicchè il contribuente
non aveva potuto difendersi e non aveva potuto contestare, ignorandone le ragioni, l’accertamento nei
confronti della società sottoposta a verifica.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un motivo; il contribuente
non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- falsa applicazione dell’art. 42 dpr
600/73, deduceva che non vi era ‘stata alcuna violazione del diritto di difesa; in particolare rilevava: che il
contribuente disponeva dell’avviso di accertamento nei confronti della società, essendo stato quest’ultimo
allegato; che il contribuente poteva contestare unicamente l’accertamento del quale era destinatario, e
non quello diverso della società; che l’obbligo di porre il contribuente in condizioni di conoscere le ragioni
dalle quali derivava la pretesa fiscale era soddisfatto dal rinvio “per relationem” all’accertamento dei
redditi della società; ciò in quanto il socio aveva, ai sensi dell’art. 2261 cc, il potere di consultare la
documentazione relativa alla società; precisava, inoltre, che l’avviso di accertamento emesso nei confronti
della società era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Il motivo è fondato.
Premesso che la CTR, nell’impugnata sentenza, ha sostanzialmente fatto valere un difetto di motivazione
dell’accertamento notificato al socio, e che non risulta contestato che l’avviso di accertamento nei
confronti della società sia stato allegato all’awiso di accertamento in questione, va ribadito il principio, già
affermato da questa Corte, secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto
anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri a

La CTP di Roma accoglieva il ricorso proposto dal contribuente Storaci Stefano avverso l’avviso emesso nei

eSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. N.5
MATERIA TRIBUTARIA

documenti, a condizione che questi ultimi, come nella specie, siano allegati all’atto notificato (conf. Cass.
6914/2011); questa Corte, peraltro, sia pur con riferimento a fattispecie anteriore alle modifiche recate
all’art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973 dall’art. 1 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, ha affermato che, in tema di
accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le
ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dall’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è
soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio … che rinvii “per relationem” a quello, relativo
ai redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, a norma dell’art. 2261 cod.

dell’accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne
l’omessa comunicazione (v. Cass. 1952/2008; 8407/2002).
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, comma 2 cpc, va rigettato il
ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
In considerazione dell’evolversi delle pregresse decisioni, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare
tra le parti le spese di lite dei precedenti giudizi di merito.
La spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo proposto dal contribuente; compensa tra le parti le spese di lite dei precedenti giudizi di
merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità,
che si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 13-11-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia

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