Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5644 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5644 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 10141-2008 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
2013

ope legis;
– ricorrenti –

3157

contro
SCHNEIDER ELECTRIC IND ITALIA SPA già VANOSSI SUD SPA
in persona del Presidente e Amministratore delegato,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GONDAR 22,

Data pubblicazione: 12/03/2014

A

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI MARIA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DOMINICI REMO giusta delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 197/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 18/12/2007;

udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DOMINICI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’anno 1989 la Vanossi Sud S.P.A. (poi divenuta Schneider Electric Industrie Italia S.p.A.)
otteneva l’esenzione decennale ILOR ex art. 101 dpr 218/78, mentre le veniva negata quella IRPEG
ex art. 105 cit. dpr, in quanto società costituita a Roma, territorio non compreso nelle zone
territoriali agevolate;successivamente la società trasferiva la sede legale a Rieti.

Nel 1995, a seguito di ampliamento dello stabilimento, la società chiedeva ed otteneva
un’ulteriore esenzione ILOR.
Con istanza 2.4.1996 richiedeva l’esenzione del 50% dell’IRPEG; l’Ufficio, richiamando il
precedente provvedimento di diniego, rigettava detta richiesta, soggiungendo che l’esenzione
IRPEG ex art. 105 cit. d.P.R non era prevista per gli ampliamenti.
La CTP di Rieti accoglieva il ricorso proposto dalla società avverso detto rifiuto.
La CTR del Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio.
Con sentenza 4422/2005 la S.C., in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, cassava l’impugnata sentenza per difetto di
motivazione, e rinviava alla CTR Lazio.
Con sentenza depositata il 18-12-2007 la CTR Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia; in particolare la
CTR rilevava: che la circostanza che la società fosse stata a suo tempo costituita in Roma era
superata dall’awenuto allocamento da molti anni (almeno dal 1982) della concreta attività
produttiva in territorio di Rieti, sicuramente rientrante in zona agevolata; ciò in quanto il requisito
di localizzazione richiesto dalla legge non doveva interpretarsi nel senso letterale di “sede legale”;
che rampliamento” effettuato nel 1994, con la costruzione di una nuova parte dello stabilimento
(la cui ampia portata materiale e la cospicua rilevanza economica e sociale non erano contestate)
integrava il requisito della “novità” dell’iniziativa imprenditoriale, richiesto dal DPR 218/78 per il
riconoscimento dell’agevolazione decennale; che la società non aveva richiesto la stessa
agevolazione già negata nel 1989 (non impugnata e divenuta quindi definitiva), ma un’altra
completamente nuova, avente una diversa data di decorrenza e basata su di un presupposto
(costruzione nuovo stabilimento) radicalmente diverso.

Detto diniego dell’agevolazione fiscale non veniva impugnato.

Avverso detta sentenza proponevano nuovo ricorso per Cassazione il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Agenzia delle entrate, affidato a quattro motivi; resisteva la società con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione

al momento della sua costituzione, non aveva diritto all’esenzione in questione, in quanto
costituita in un territorio non compreso tra quelli agevolati; irrilevante era, al proposito, che la
società avesse successivamente trasferito la propria sede operativa in uno di detti territori; al
riguardo soggiungevano che il requisito della novità dell’iniziativa produttiva (presupposto del
beneficio in questione) doveva essere riferito alla creazione dell’impresa, e non all’ambito
territoriale in cui la stessa impresa veniva eventualmente e successivamente ad essere installata.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione degli artt. 105, comma 1 dpr 218/1978, nonché 14, comma 5, L 64/86, deducevano
che, in ogni caso, il citato art. 105 prevedeva il beneficio in questione per le imprese che si
costituivano nei territori indicati e creavano negli stessi una realtà aziendale neppure altrove
esistente, e non faceva, invece, alcun riferimento ad un “ampliamento” dello stabilimento già
esistente.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
Per condiviso principio di questa Corte, invero, “in tema di agevolazioni tributarie, ai fini del
riconoscimento dell’esenzione decennale dall’IRPEG per le imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno, l’art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (come modificato dall’art. 14 della legge 1
marzo 1986, n. 64), espressamente richiede il duplice requisito della nuova costituzione in forma
societaria e della novità dell’iniziativa produttiva, senza che il richiamo operato dal primo comma
della norma alla disciplina dell’esenzione dall’ILOR (“fermo restando il disposto degli artt. 101 e
102″) – che prescinde dal presupposto della costituzione di una nuova società, oltre che della
creazione di una nuova iniziativa produttiva – possa interpretarsi, anche in considerazione della
natura eccezionale delle norme di esenzione, come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per
quella diversa agevolazione (dovendo invece quel richiamo intendersi soltanto nel senso della
compatibilità e della cumulabilità dei due benefici). Pertanto, anche nel caso in cui possa r e i

degli artt. 105, comma 1, dpr 218/1978, nonché 14, comma 5, L. 64/86, rilevavano che la società,

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
sussistente il requisito della novità dell’iniziativa produttiva in presenza soltanto di una rilevante
trasformazione di un’impresa produttiva preesistente – tale da incidere così significativamente sui
livelli produttivi ed occupazionali da provocare risultati analoghi a quelli conseguenti all’avvio di
una attività produttiva del tutto nuova -, è comunque necessario anche il concorrente requisito
formale della costituzione di un nuovo soggetto in forma societaria” (Cass. 19510/2004; v. anche
5654/2006).

pacifico che non vi è stata la costituzione di un nuovo soggetto in forma societaria, ha ritenuto
spettante il beneficio solo e soltanto per l’avvenuto ampliamento dello stabilimento preesistente.
L’accoglimento di tali motivi consente di ritenere assorbire gli altri due, concernenti vizi
motivazionali.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, comma 2
cpc, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società.
In considerazione dell’evolversi delle pregresse decisioni, si ritiene sussistano giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di lite dei precedenti giudizi.
La spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo proposto dalla società; compensa tra le parti le spese di lite dei precedenti giudizi;
condanna la sodetà al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, che
si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 13-11-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

Nel caso di specie la CTR non ha fatto corretto uso di tale principio, atteso che, pur essendo

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