Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5643 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 09/03/2010), n.5643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI

46, presso lo studio dell’avvocato SPINELLA MAURIZIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARNEVALE SERGIO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di VIA (OMISSIS) in persona del suo

amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SACERDOTI CLAUDIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato APOLLONIO DONATO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

4.12.07, depositata il 06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro, T.V. conveniva in giudizio il Condominio di via (OMISSIS), del quale era stato dipendente con mansioni di portiere, impugnando il licenziamento irrogatogli e chiedendo il pagamento di differenze retributive. Il Tribunale rigettava la domanda e, in accoglimento della riconvenzionale del Condominio, condannava il T. al pagamento della somma di Euro 15.000 per il ritardato rilascio dell’alloggio di servizio.

Proposto appello dal lavoratore, la Corte di appello di Milano con sentenza 4.12.07-6.2.08 riteneva giustificato il licenziamento, essendo esso conseguenza di delibera condominiale che sopprimeva il servizio di portierato, e riteneva non dovute le richieste differenze retributive, avendo l’istruttoria acclarato che la retribuzione corrisposta era superiore a quella spettante in base al contratto collettivo e che non era dovuto alcuno straordinario per il trasporto dell’immondizia, essendo al riguardo corrisposta una specifica indennità. La Corte comunque accoglieva parzialmente l’impugnazione riducendo l’importo del risarcimento dovuto per il ritardato rilascio dell’alloggio a Euro 9.000,00.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso il T. deducendo violazione: 1) dell’art. 421 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., contestandosi la revoca da parte del primo giudice dell’ordinanza di ammissione delle prove testimoniali dopo l’assunzione di alcuni testimoni e prima di ascoltare gli altri testi ammessi; 2) degli artt. 2099 e 2108 c.c. e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 43 del contratto nazionale e dell’art. 1 del contratto integrativo provinciale per i dipendenti dei proprietari di fabbricati, sostenendosi che il lavoro prestato oltre il normale orario deve essere retribuito nei termini previsti dall’art. 43 del contratto nazionale per il lavoro straordinario, domenicale e notturno, in aggiunta e indipendentemente dalle indennità percepite a diverso titolo; 3) degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 1 del contratto integrativo del 15.5.98, all’art. 43 del contratto nazionale ed agli artt. 5, 6 e 7 dell’integrativo, a proposito della negazione dello straordinario e del compenso del lavoro festivo per le attività retribuite con indennità particolari, ma svolte fuori dell’orario di lavoro ordinario ed in giornata festiva; 4) degli artt. 2099 e 2108 c.c. e dell’art. 36 Cost. in relazione all’art. 43 del contratto nazionale, a proposito dell’affermazione che il compenso per lavoro straordinario avrebbe dovuto essere conglobato nella retribuzione ordinaria; 5) della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3, 4, 5 e 8 e dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori, circa la ritenuta sussistenza del giustificato motivo oggettivo, mentre il licenziamento aveva carattere di ritorsione per le richiesta di pagamento delle differenze retributive spettanti; 6) dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 6, degli artt. 1460 e 1227 c.c. e della L. n. 396 del 1978, art. 12, a proposito della concessione del risarcimento del danno per il ritardato rilascio dell’alloggio di servizio. Da ultimo, con il settimo motivo, il ricorrente pone in evidenza alcune incongruenze a suo avviso esistenti nella motivazione del giudice di appello.

Si difendeva con controricorso il Condominio.

Il consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza in camera di consiglio ai difensori costituiti. Ha depositato memoria T..

Il ricorso è improcedibile.

Buona parte dei motivi implicano la verifica del testo contrattuale del contratto collettivo nazionale e di quello integrativo provinciale. Circa la completezza del contenuto delle norme contrattuali interessate non si ha certezza in quanto i testi contrattuali non sono allegati al ricorso, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che sanziona con l’improcedibilità l’omessa produzione assieme al ricorso de “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

La recente giurisprudenza ha affermato che – al fine di poter valutare compiutamente la tesi di parte ricorrente non sono sufficienti gli stralci delle declaratorie comunque desumibili dal contenuto degli atti del giudizio di cassazione, in quanto la Corte di cassazione nell’interpretazione del contratto non è condizionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento, potendo ricercare all’interno del contratto collettivo, al fine dell’interpretazione richiesta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ogni clausola ritenuta utile anche se non oggetto del giudizio di merito (v. Cass. 26.2.08 n. 5050 e 5.2.09 n. 2855).

Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso solo i fascicoli di parte del primo e secondo grado, l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio e la copia della sentenza impugnata, ritenendo, così, di aver adempiuto all’onere imposto dalla norma in esame, essendo i contratti prodotti in allegato al ricorso di primo grado.

Al riguardo deve osservarsi che a seguito della riforma del rito di cassazione attuata ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass., S.u., 2.12.08 n. 28547).

Il ricorso, in mancanza di detta produzione, deve pertanto ritenersi improcedibile.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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