Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5643 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10694/2018 proposto da:

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, quale subentrante a titolo universale

nei rapporti di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE, a sua volta

incorporante di EQUITALIA NORD S.P.A., EQUITALIA CENTRO S.P.A. e

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

V.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 229/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 11/10/2017 R.G.N. 300/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del primo motivo

del ricorso e accoglimento del secondo motivo.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 2.1.2018, la Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto prescritto il credito per contributi previdenziali presupposto all’iscrizione ipotecaria eseguita in danno di V.P. successivamente alla notifica di cartelle esattoriali da costui rimaste impagate.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che la prescrizione dei contributi mantenesse natura quinquennale anche dopo il consolidamento, per mancata opposizione, del titolo costituito dalla cartella e, sotto altro profilo, ha ritenuto inammissibile la produzione documentale già richiesta in primo grado al fine di dimostrare l’utile interruzione della prescrizione, argomentando dalla tardività della costituzione in giudizio della società concessionaria dei servizi di riscossione e dalla conseguente decadenza.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, a ministero di difensore del libero foro, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. V.P. è rimasto intimato. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la Sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza n. 23604 del 2019, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi previdenziali rimanesse quinquennale anche a seguito di mancata tempestiva opposizione della parte debitrice alla cartella esattoriale che gliene ingiungeva il pagamento.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la produzione documentale relativa alla notifica delle cartelle, siccome tardivamente richiesta.

Ciò premesso, il primo motivo è infondato: questa Corte ha infatti già chiarito che il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, e non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talchè, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo e senza che contrari argomenti possano desumersi dal D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, che concernono esclusivamente i rapporti tra l’ente impositore e l’agente della riscossione in relazione alla procedura di discarico per inesigibilità (così Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018).

Il secondo motivo è invece inammissibile: è sufficiente, sul punto, ricordare che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, la parte che si dolga in questa sede della mancata ammissione di documenti reputati decisivi ha l’onere non soltanto di trascrivere nel ricorso il testo integrale (o quanto meno la parte all’uopo significativa) del documento, al fine di consentirne il vaglio di decisività, ma altresì di indicare in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso si trovi, e rilevare come, nel caso di specie, a fronte dell’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria derivante dal mancato pagamento di quanto dovuto “in ragione di molteplici cartelle di natura erariale e previdenziale” (così il ricorso per cassazione, pag. 2), nulla è dato leggere in ricorso nè su quali e quante fossero le cartelle recanti debiti per contributi previdenziali, nè su quando esse fossero state notificate (e a chi), nè tampoco dove tali documenti in atto si troverebbero, di talchè la doglianza, lungi dall’esibire i necessari profili di specificità, appare affatto generica e dunque inammissibile. Il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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