Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5642 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 21/02/2022), n.5642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19294-2020 proposto da:

Z.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VENTICINQUE n.

6, presso lo studio dell’avvocato LAURA POLIMENO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO MEMMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 27/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 9.6.2019 il Tribunale di Lecce revocava l’ammissione di Z.J. al patrocinio a spese dello Stato, a suo tempo concessagli in relazione alla difesa in un procedimento penale che lo vedeva coinvolto, perché il reddito complessivo del suo nucleo familiare superava quello massimo previsto per la concessione del beneficio di cui anzidetto.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione proposta dallo Z. avverso il predetto provvedimento di revoca.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Z.J., affidandosi a due motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l’opposizione proposta da Z.J. avverso il decreto di revoca della sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per intervenuto superamento della soglia massima di reddito prevista dalla legge, poiché nel valore complessivo doveva essere considerato anche il reddito conseguito nel 2014 da T.F., espressamente dichiarata dallo Z. come propria convivente.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente considerato, nel calcolo del reddito del nucleo familiare dello Z., anche quello della T., che nel 2014 non faceva ancora parte del nucleo medesimo. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio della motivazione, in relazione all’art. 3609 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il calcolo del reddito prodotto dalla T. nel 2014 era il frutto di un errore materiale, ed avrebbe dovuto dare rilievo alla documentazione comprovante che la predetta era entrata a far parte del nucleo dello Z. solo a partire dall’8.4.2015.

Le due censure, meritevoli di trattazione congiunta, sono inammissibili. Il Tribunale ha correttamente dato rilievo al fatto – invero, decisivo – che lo stesso ricorrente avesse dichiarato che la T. era sua convivente ed aveva prodotto, nel 2014, un reddito di Euro 57. Dato, poi, risultato non corrispondente al vero, poiché la documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza aveva indicato che, in quell’anno, la T. aveva prodotto un reddito di Euro 10.321,41. Il secondo motivo è inoltre inammissibile in quanto il vizio di erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione non rientra nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza camerale.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA